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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35265/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (socia)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società cooperativa per il pagamento di euro 68.514,58, a titolo di corrispettivo per forniture di merci e servizi rese nei confronti di una propria socia, titolare di farmacia. La socia proponeva opposizione, respinta dal tribunale; in appello, la questione centrale riguardava l’efficacia di una clausola compromissoria statutaria che devolve agli arbitri "qualunque controversia" sorta tra i soci o tra soci e organi sociali in dipendenza dell’attività sociale. La corte d’appello riteneva che la lite sul pagamento delle forniture rientrasse nella clausola, perché le forniture erano strettamente connesse all’oggetto sociale della cooperativa, consistente nell’acquisto e distribuzione di medicinali e prodotti ai soci farmacisti, e dichiarava l’incompetenza del giudice ordinario con conseguente revoca del decreto ingiuntivo. La cooperativa proponeva regolamento di competenza con due motivi sostanzialmente coincidenti: sosteneva che la domanda monitoria dovesse essere qualificata come azione di pagamento per una singola fornitura, estranea alle controversie "in dipendenza dell’attività sociale"; richiamava la giurisprudenza secondo cui la clausola compromissoria va interpretata restrittivamente e copre solo le controversie aventi causa petendi nel contratto o rapporto cui accede, non quelle che vi abbiano solo un presupposto storico. Contestava quindi l’erronea qualificazione di petitum e causa petendi operata dai giudici di merito e chiedeva di affermare la competenza del giudice ordinario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il regolamento di competenza. Ha ritenuto corretta l’interpretazione della clausola compromissoria compiuta dalla corte territoriale: la controversia sul pagamento delle forniture non era un mero rapporto di compravendita isolato, ma era connessa all’attività sociale della cooperativa e al rapporto associativo, che nel caso concreto non costituiva solo un presupposto fattuale ma il fondamento del contratto di fornitura. La Corte ha valorizzato il tenore ampio della clausola statutaria e i canoni di interpretazione contrattuale, richiamando l’art. 1362 c.c. e l’art. 808-quater c.p.c., secondo cui nel dubbio la convenzione arbitrale si interpreta nel senso più favorevole all’estensione della competenza arbitrale alle controversie derivanti dal contratto o dal rapporto cui essa si riferisce. Conseguentemente ha confermato la competenza arbitrale e la revoca del decreto ingiuntivo, condannando la ricorrente alle spese e dando atto dell’obbligo del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    la convenzione arbitrale va ricostruita secondo la comune volontà dei compromettenti, non limitandosi al senso letterale delle parole

  • art. 808-quater c.p.c.

    "Nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce"

    in caso di dubbio, l’ambito della clausola compromissoria si estende alle controversie derivanti dal contratto o dal rapporto richiamato

  • art. 319-ter c.p.c.

    citato nel riepilogo dei fatti quale base per l’eccezione di incompetenza sollevata tempestivamente con l’opposizione a decreto ingiuntivo

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002

    sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • La clausola compromissoria statutaria che devolve agli arbitri tutte le controversie sorte tra soci o tra soci e organi sociali "in dipendenza dell’attività sociale" può comprendere anche la lite sul pagamento di forniture, quando tali forniture siano funzionalmente inserite nell’oggetto sociale e nel rapporto associativo.
  • L’interpretazione della convenzione arbitrale deve essere compiuta secondo i criteri degli artt. 1362 c.c. e 808-quater c.p.c., valorizzando la volontà complessiva delle parti e privilegiando, nel dubbio, una lettura estensiva dell’ambito arbitrale rispetto alle controversie che derivano dal rapporto richiamato.
  • Non è decisiva la sola qualificazione della lite come controversia su una singola fornitura o su un contratto di scambio, se il contratto è strettamente collegato al rapporto societario che ne costituisce il fondamento.
  • Quando il rapporto associativo non è un semplice presupposto storico, ma la base negoziale che giustifica la fornitura e la relativa pretesa di pagamento, la controversia può essere ricondotta alla clausola compromissoria statutaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAssembleaPatti parasocialiMandato
RamiProcesso civileSocietarioContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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