Cassazione Civile, Ordinanza n. 27149/2023 del 22/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un testamento con cui era stata istituita una disposizione mortis causa a favore di un erede e di alcuni legatari. In primo grado era stata rigettata la domanda volta a dichiarare l'inefficacia del testamento per mancata verificazione di una condizione sospensiva. Dopo il decesso dell'originario attore, il giudizio era proseguito dall'erede testamentaria di costui, che aveva notificato la riassunzione anche ai legatari. Questi ultimi avevano poi appellato la sentenza, ma la Corte d'appello aveva dichiarato l'appello inammissibile per difetto di legittimazione all'impugnazione, ritenendo che tale legittimazione spettasse solo all'erede della parte originaria, il quale aveva però prestato acquiescenza. Con il ricorso per cassazione i legatari hanno dedotto: 1) nullità del procedimento per violazione dell'art. 281-sexies c.p.c. e delle norme emergenziali sul deposito di note scritte, sostenendo che non vi fosse stata una vera discussione orale e che la controparte avesse depositato uno scritto non replicabile; 2) violazione dell'art. 111 c.p.c. e della disciplina sulla successione a titolo particolare nel diritto controverso, assumendo di essere legittimati a impugnare perché legatari dei beni compresi nel testamento oggetto di lite, beni che avrebbero acquistato se il testamento fosse stato dichiarato inefficace; 3) omesso esame delle questioni di merito sollevate in appello, per effetto dell'erronea declaratoria di inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando la legittimità della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. svolta in forma scritta mediante termini per note scritte nel periodo emergenziale, richiamando il precedente di legittimità che esclude una valutazione caso per caso sulla complessità della controversia. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, precisando che i ricorrenti non erano successori a titolo particolare nel diritto controverso relativo all'impugnazione del testamento, ma successori a titolo particolare del soggetto che aveva impugnato il testamento in primo grado; la loro posizione restava quella di interventori adesivi dipendenti e, in presenza di acquiescenza della parte adiuvata, non avevano autonoma legittimazione all'impugnazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché le questioni di merito erano assorbite dalla statuizione di inammissibilità dell'appello. Sono state poste a carico dei ricorrenti le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
udienza di discussione orale della causa
è legittimo lo svolgimento dell'udienza in forma scritta mediante deposito di note scritte nel periodo emergenziale, quando la disciplina lo consenta e non sia imposto lo svolgimento orale in presenza.
art. 83, comma 7, lett. h), d.l. 18/2020
nel periodo emergenziale consente la trattazione scritta della causa ed è idoneo a garantire il contraddittorio nei casi in cui la legge ammetta la forma scritta.
l. 37/2020
ha convertito con modificazioni il d.l. 18/2020 richiamato per la trattazione scritta nel periodo pandemico.
la censura di violazione è stata respinta perché i ricorrenti non erano titolari della legittimazione all'impugnazione riconosciuta dalla Corte d'appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- È legittimo, nel periodo emergenziale, lo svolgimento dell'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. mediante deposito di note scritte entro un termine unico e comune, quando tale modalità sia prevista dalla disciplina applicabile e non sia imposta la discussione orale in presenza; non occorre una valutazione casistica sulla complessità della controversia.
- Chi sia successore a titolo particolare di una parte che abbia agito quale interventore adesivo dipendente non acquista, per ciò solo, autonoma legittimazione a impugnare la decisione, se la parte adiuvata ha prestato acquiescenza alla sentenza.
- L'interventore adesivo dipendente non può proporre impugnazione autonoma né principale né incidentale quando la sua posizione resta meramente accessoria rispetto a quella della parte sostenuta, salvo le sole questioni inerenti alla qualificazione dell'intervento o alla condanna alle spese.
- Le questioni di merito restano assorbite quando il giudice dichiara inammissibile l'impugnazione per difetto di legittimazione; in sede di legittimità non possono essere esaminate se la statuizione processuale è confermata.
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