Cassazione Civile, Ordinanza n. 19730/2025 del 16/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (emittente radiofonica)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso da un'associazione radiofonica che aveva chiesto di accertare, in via preliminare, la mancanza di un valido titolo concessorio/abilitativo in capo alla controparte per l'esercizio di frequenze radiofoniche, con conseguente disapplicazione degli effetti di una verifica positiva ministeriale resa ai sensi dell'art. 1 della L. 66/2001; in via principale chiedeva poi di dichiarare l'illiceità dell'attività della controparte per violazione degli artt. 2043 e/o 2598 c.c., con inibitoria e risarcimento del danno. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo la controparte legittimamente autorizzata a trasmettere sulla frequenza indicata e l'attrice priva, a sua volta, di legittimazione allo stesso esercizio. La Corte d'appello aveva confermato, valorizzando il giudicato amministrativo formatosi sulle decisioni del TAR e del Consiglio di Stato. In cassazione la ricorrente deduceva: (1) violazione dell'art. 1 del d.l. 5/2001, conv. in L. 66/2001, sostenendo che la verifica positiva ministeriale del 2001 si fondava su ordinanze cautelari poi venute meno per perenzione dei ricorsi amministrativi, con conseguente perdita del titolo abilitativo della controparte dal 2005; (2) omesso esame di un fatto decisivo, relativo all'interferenza tra i segnali e alle modifiche strutturali e territoriali dell'impianto della controparte, che avrebbero alterato l'equilibrio radioelettrico e prodotto un danno alla ricorrente. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili perché non censuravano la ratio decidendi effettiva, fondata sull'effetto assorbente del giudicato amministrativo; inoltre, il secondo motivo era inammissibile anche per difetto di dimostrazione, in presenza di doppia conforme, della diversità tra le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando il rigetto della domanda già pronunciato nei precedenti gradi. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. La decisione si fonda sul rilievo che i motivi di ricorso non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata, costituita dall'assorbimento delle contestazioni ad opera del giudicato amministrativo; quanto al vizio motivazionale, la ricorrente non aveva assolto l'onere di indicare e confrontare le diverse ragioni di fatto delle sentenze di primo e secondo grado richiesto in caso di doppia conforme.
Norme richiamate
art. 1 del d.l. n. 5/2001, convertito dalla L. n. 66/2001
La parte ricorrente lo invocava per contestare la permanenza del titolo abilitativo della controparte; la Corte non ne fa applicazione diretta, limitandosi a rilevare che la censura non investe la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Era richiamato dalla domanda introduttiva come fondamento della responsabilità aquiliana per l'asserita illiceità dell'attività radiofonica; la Corte non esamina il merito della pretesa perché il ricorso è inammissibile.
Era richiamato quale possibile fonte di responsabilità per concorrenza sleale; la Corte non affronta il tema nel merito per difetto di attacco alla ratio decidendi.
In caso di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di appello, dimostrando che sono diverse, altrimenti il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile.
La Corte qualifica il primo motivo come deducente violazione di legge e il secondo come vizio di omesso esame di fatto decisivo, ma li dichiara inammissibili per mancato confronto con la ratio decidendi e, per il secondo, per carenza dei requisiti in presenza di doppia conforme.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non si confrontano con la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata, ma mirano a contestare questioni diverse o assorbite.
- In presenza di un giudicato esterno o di un effetto assorbente già valorizzato dal giudice di merito, la censura deve investire specificamente tale fondamento decisorio, altrimenti resta estranea al thema decidendum della legittimità.
- Nel caso di doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede che il ricorrente indichi e confronti le diverse ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado, dimostrando la loro non coincidenza.
- La deduzione di un vizio motivazionale non può risolversi in una mera riproposizione di fatti ritenuti decisivi dalla parte, se non è spiegato in che modo essi siano stati realmente trascurati dal giudice di merito rispetto alla motivazione delle sentenze conformi.
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