Cassazione Civile, Ordinanza n. 25672/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un mutuo fondiario concesso nel 2007 a due soggetti, garantito da ipoteca su un immobile di proprietà anche di una terza datrice di ipoteca. A seguito di asseriti inadempimenti, il credito veniva dapprima gestito dalla banca subentrata nel ramo d'azienda e poi ceduto, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, a una società veicolo. Una società mandataria della cessionaria notificava ai debitori un nuovo atto di precetto per euro 107.556,00 oltre accessori. I debitori proponevano opposizione deducendo: difetto di ius postulandi dei difensori; difetto di legittimazione attiva del presunto creditore, perché non provata la cessione del credito; erroneità del quantum debeatur. Il Tribunale accoglieva l'opposizione ritenendo non dimostrata la titolarità del credito e dichiarando il difetto di legittimazione attiva della società procedente. La mandataria ricorreva per cassazione con due motivi: violazione dell'art. 58 TUB, degli artt. 4 e 7 L. 130/1999 e dell'art. 1346 c.c., sostenendo che la cessione in blocco e la documentazione prodotta erano sufficienti a provare l'inclusione del credito nel blocco ceduto; inoltre denunciava violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., lamentando che il giudice di merito avesse erroneamente ritenuto necessario il contratto di cessione anziché considerare idonea la dichiarazione della cedente e l'elenco delle posizioni cedute.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, pur essendo stata formalmente proposta un'opposizione agli atti esecutivi ex artt. 617 e 618 c.p.c., la doglianza investiva in realtà il diritto del creditore ad agire in executivis e quindi una questione propria dell'opposizione all'esecuzione. Per tale ragione, avverso la sentenza di primo grado sarebbe stato esperibile l'appello e non il ricorso per cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario della parte resistente, e la Corte ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993
norma invocata sulla cessione in blocco dei crediti bancari; la ricorrente sosteneva che la cessione e la prova dell'inclusione del credito nel blocco fossero sufficienti a fondare la legittimazione attiva
artt. 4 e 7 L. n. 130 del 1999
richiamati in relazione all'operazione di cartolarizzazione e alla cessione dei crediti acquistati
richiamato dalla ricorrente nel contestare la valutazione della validità/identificabilità dell'oggetto della cessione
richiamato per lamentare la falsa applicazione del principio di disponibilità della prova
richiamato per contestare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito
richiamato per censurare la ripartizione dell'onere probatorio sulla titolarità del credito
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
invocato come parametro del vizio di violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
invocato come parametro del vizio processuale
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
invocato per omesso o erroneo esame di fatto decisivo
la Corte li richiama per distinguere l'opposizione agli atti esecutivi dall'opposizione all'esecuzione
base dell'opposizione proposta formalmente dai debitori
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per la declaratoria dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato
Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315
richiamata a supporto della statuizione sul contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Quando la doglianza investe il diritto del creditore di procedere in executivis, la controversia non resta confinata all'opposizione agli atti esecutivi ma attiene all'opposizione all'esecuzione; da ciò discende che il mezzo di impugnazione della sentenza di primo grado non è il ricorso per cassazione, bensì l'appello.
- Ai fini dell'individuazione del rimedio impugnatorio corretto, il giudice dell'impugnazione deve verificare la sostanza della censura, indipendentemente dall'etichetta processuale attribuita dalla parte o, se del caso, dal giudice di merito.
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il ricorso proposto avverso una sentenza resa su un'opposizione esecutiva quando esso investe capi che riguardano questioni proprie dell'opposizione all'esecuzione.
- La qualificazione dell'oggetto della censura processuale è decisiva per stabilire il sistema delle impugnazioni esperibili e non può essere elusa mediante il richiamo a violazioni di legge o vizi motivazionali se la sostanza della domanda è diversa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25656/2025 del 19/09/2025
- ordinanza_civile · 19 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25657/2025 del 19/09/2025
- ordinanza_civile · 19 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25658/2025 del 19/09/2025
- ordinanza_civile · 19 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25662/2025 del 19/09/2025
- ordinanza_civile · 19 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25665/2025 del 19/09/2025
- ordinanza_civile · 19 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25666/2025 del 19/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →