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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25672/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un mutuo fondiario concesso nel 2007 a due soggetti, garantito da ipoteca su un immobile di proprietà anche di una terza datrice di ipoteca. A seguito di asseriti inadempimenti, il credito veniva dapprima gestito dalla banca subentrata nel ramo d'azienda e poi ceduto, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, a una società veicolo. Una società mandataria della cessionaria notificava ai debitori un nuovo atto di precetto per euro 107.556,00 oltre accessori. I debitori proponevano opposizione deducendo: difetto di ius postulandi dei difensori; difetto di legittimazione attiva del presunto creditore, perché non provata la cessione del credito; erroneità del quantum debeatur. Il Tribunale accoglieva l'opposizione ritenendo non dimostrata la titolarità del credito e dichiarando il difetto di legittimazione attiva della società procedente. La mandataria ricorreva per cassazione con due motivi: violazione dell'art. 58 TUB, degli artt. 4 e 7 L. 130/1999 e dell'art. 1346 c.c., sostenendo che la cessione in blocco e la documentazione prodotta erano sufficienti a provare l'inclusione del credito nel blocco ceduto; inoltre denunciava violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., lamentando che il giudice di merito avesse erroneamente ritenuto necessario il contratto di cessione anziché considerare idonea la dichiarazione della cedente e l'elenco delle posizioni cedute.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, pur essendo stata formalmente proposta un'opposizione agli atti esecutivi ex artt. 617 e 618 c.p.c., la doglianza investiva in realtà il diritto del creditore ad agire in executivis e quindi una questione propria dell'opposizione all'esecuzione. Per tale ragione, avverso la sentenza di primo grado sarebbe stato esperibile l'appello e non il ricorso per cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario della parte resistente, e la Corte ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993

    norma invocata sulla cessione in blocco dei crediti bancari; la ricorrente sosteneva che la cessione e la prova dell'inclusione del credito nel blocco fossero sufficienti a fondare la legittimazione attiva

  • artt. 4 e 7 L. n. 130 del 1999

    richiamati in relazione all'operazione di cartolarizzazione e alla cessione dei crediti acquistati

  • art. 1346 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel contestare la valutazione della validità/identificabilità dell'oggetto della cessione

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per lamentare la falsa applicazione del principio di disponibilità della prova

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per censurare la ripartizione dell'onere probatorio sulla titolarità del credito

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    invocato come parametro del vizio di violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    invocato come parametro del vizio processuale

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    invocato per omesso o erroneo esame di fatto decisivo

  • artt. 617 e 618 c.p.c.

    la Corte li richiama per distinguere l'opposizione agli atti esecutivi dall'opposizione all'esecuzione

  • art. 617, co. 1 c.p.c.

    base dell'opposizione proposta formalmente dai debitori

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per la declaratoria dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato

  • Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315

    richiamata a supporto della statuizione sul contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • Quando la doglianza investe il diritto del creditore di procedere in executivis, la controversia non resta confinata all'opposizione agli atti esecutivi ma attiene all'opposizione all'esecuzione; da ciò discende che il mezzo di impugnazione della sentenza di primo grado non è il ricorso per cassazione, bensì l'appello.
  • Ai fini dell'individuazione del rimedio impugnatorio corretto, il giudice dell'impugnazione deve verificare la sostanza della censura, indipendentemente dall'etichetta processuale attribuita dalla parte o, se del caso, dal giudice di merito.
  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile il ricorso proposto avverso una sentenza resa su un'opposizione esecutiva quando esso investe capi che riguardano questioni proprie dell'opposizione all'esecuzione.
  • La qualificazione dell'oggetto della censura processuale è decisiva per stabilire il sistema delle impugnazioni esperibili e non può essere elusa mediante il richiamo a violazioni di legge o vizi motivazionali se la sostanza della domanda è diversa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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