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Sentenza

Sentenza del 09/07/2020 n. 540 - Corte di Giustizia UE

La Corte si pronuncia sul metodo di calcolo del volume d'affari annuo in applicazione del regime speciale delle piccole imprese previsto in materia di IVA. Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 288, primo comma, punto 4 - Regime speciale delle piccole imprese - Metodo di calcolo del volume d'affari annuo cui fare riferimento per l'applicazione del regime speciale per le piccole imprese - Nozione di "operazione immobiliare accessoria" - Locazione di un bene immobile da parte di una persona fisica che esercita svariate libere professioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Controversia riguarda il metodo di calcolo del volume d'affari annuo ai fini dell'applicazione del regime speciale IVA per le piccole imprese: l'autorità fiscale ha incluso nel fatturato del ricorrente i canoni di locazione dell'immobile, ritenendo che la locazione non fosse un'"operazione accessoria"; il ricorrente sosteneva che tale locazione dovesse essere qualificata come operazione accessoria ed esclusa dal calcolo del volume d'affari

La decisione

La Corte di Giustizia ha stabilito che l'art. 288(1)(4) della direttiva 2006/112/CE va interpretato nel senso che la locazione di un bene immobile posta in essere da una persona fisica che svolge più libere professioni non costituisce automaticamente un'"operazione accessoria": essa non è accessoria se è effettuata nell'ambito dell'attività professionale abituale del soggetto passivo. La Corte ha chiarito che la nozione di "operazione accessoria" è autonoma nel diritto UE e spetta alle autorità e ai giudici nazionali verificare, in concreto, se la locazione rientri nell'attività professionale abituale (considerando elementi quali natura e uso dell'immobile, origine del finanziamento, collegamenti con le altre attività, regolarità e permanenza). La Corte non ha deciso il fatto concreto ma ha dato i criteri giuridici che autorizzano le autorità nazionali a includere i canoni nel volume d'affari se la locazione è abituale

Norme richiamate

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 288(1)(4)

    Il volume d'affari... l'importo delle operazioni immobiliari... a meno che tali operazioni non abbiano carattere di operazioni accessorie.

    La locazione è un'"operazione immobiliare" e rientra nel calcolo del volume d'affari salvo che sia un'operazione accessoria; la nozione di "operazione accessoria" è autonoma nel diritto UE e va interpretata uniformemente; non occorre designare una singola "attività principale" tra più attività.

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 9

    Si considera 'soggetto passivo' chiunque esercita... un'attività economica... comprese... le attività di professione libera.

    Conferma che la locazione può essere attività economica soggetta a IVA se svolta per ricavarne introiti stabili.

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 135(1)(l) e par. 2

    Esenzione per l'affitto e la locazione di beni immobili; elenco di esclusioni dall'esenzione.

    La qualificazione come "operazione immobiliare" rileva solo se l'operazione è esente ai sensi dell'art. 135; la verifica dell'esenzione spetta al giudice nazionale.

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 174(2)(b)

    Per il calcolo del prorata non si tiene conto... dell'importo del volume d'affari relativo alle operazioni accessorie immobiliari e finanziarie.

    Supporta l'idea che le operazioni non riconducibili all'attività abituale (operazioni accessorie) possono essere escluse da alcuni calcoli IVA; la finalità è evitare distorsioni.

  • Direttiva 2006/112/CE, Titolo XII capo 1 (art. 281-294), art. 287

    Regime speciale delle piccole imprese; soglia per esenzione (es. Romania: soglia autorizzata dalla normativa UE).

    Il regime speciale è un'eccezione interpretata restrittivamente; il volume d'affari cui riferirsi per la franchigia va calcolato secondo le regole dell'art. 288.

  • Decisione di esecuzione 2012/181/UE (Consiglio)

    Autorizza la Romania ad applicare l'esenzione per soggetti con volume d'affari fino a 65 000 EUR.

    Norma contestuale che ha fissato la soglia rilevante per il caso rumeno.

  • Codice tributario rumeno (es. art. 127, 152, 153) e norme di attuazione

    Art.127: definizione di soggetto passivo; Art.152: regime speciale e riferimento alle operazioni non accessorie; norme attuative (punto 47, p.61) definivano criteri nazionali per 'accessoria'.

    La Corte ricorda che la nozione UE è autonoma e prevale sulla qualificazione nazionale: le norme nazionali possono fornire elementi fattuali ma la qualificazione finale di 'accessoria' va interpretata sulla base del diritto UE.

Massime di principio

  • La nozione di 'operazione accessoria' è autonoma nel diritto UE: un'operazione è 'accessoria' solo se non rientra nell'attività professionale abituale del soggetto passivo.
  • Non è necessario designare una singola 'attività principale' quando il soggetto svolge più attività: si valuta se la specifica operazione (es. locazione) rientra nell'attività abituale complessiva.
  • Se la locazione è effettuata con regolarità, stabilità, e connessa all'attività professionale (es. locali usati per l'esercizio, locazione a entità collegate che svolgono stessa attività), è probabile che vada inclusa nel volume d'affari per la franchigia.
  • Fattori probatori rilevanti per valutare la 'abitualità' della locazione: natura e uso dell'immobile, destinazione, frequenza e durata dei contratti, origine del finanziamento dell'acquisto, collegamenti con le altre attività (es. sede professionale, affitto a società collegata), e importanza relativa nel fatturato.
  • Il regime speciale delle piccole imprese va interpretato restrittivamente; l'esclusione dell'operazione dal calcolo del volume d'affari deve essere giustificata con prove concrete che dimostrino il carattere accessorio.
  • La valutazione concreta spetta alle autorità e ai giudici nazionali: la decisione della Corte fornisce i criteri giuridici ma non sostituisce l'accertamento dei fatti.

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