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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30260/2024 del 25/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da una domanda revocatoria fallimentare accolta in appello ex art. 67, comma 1, n. 2, l.fall., con cui la curatela aveva chiesto di dichiarare inefficaci alcune attribuzioni patrimoniali effettuate nel 2007 in favore della controparte, per un importo complessivo di euro 49.943,92. La corte territoriale aveva qualificato l'operazione come pagamento anomalo mediante datio in solutum, ravvisando la scientia decoctionis della beneficiaria sulla base di plurimi indici esterni (protesti, contiguità territoriale, modesto incasso a fronte del credito maturato). La ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 67 l.fall. e dell'art. 2697 c.c., oltre a vizio di motivazione, sostenendo che la corte non avrebbe spiegato perché la controparte non avesse provato la propria ignoranza dello stato di insolvenza, e che il bilancio 2006 della fallita mostrasse una situazione economica positiva incompatibile con la conoscibilità dell'insolvenza; 2) violazione degli artt. 1463, 1466 e 1420 c.c. e vizio motivazionale, contestando la qualificazione del rapporto e deducendo che si trattasse di un contratto plurilaterale con comunione di scopo, sicché non sarebbe stato corretto parlare di datio in solutum né escludere una risoluzione consensuale informale; 3) ulteriore vizio di motivazione, lamentando la contraddittorietà della condanna alla restituzione di beni che, in parte, erano prestazioni di progettazione e installazione non restituibili in natura.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata non fosse affetta da motivazione apparente, poiché consentiva di comprendere l'iter logico seguito sulla scientia decoctionis; ha escluso la violazione dell'art. 2697 c.c., osservando che la censura mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove; ha affermato che l'accertamento della conoscenza dello stato di insolvenza può fondarsi su presunzioni e che la corte di merito aveva correttamente valorizzato gli indici esterni e il complessivo materiale probatorio. Quanto al secondo motivo, ha osservato che la qualificazione del rapporto negoziale e l'interpretazione del titolo sono valutazioni di merito, e che comunque era decisivo il fatto che il corrispettivo fosse stato soddisfatto mediante restituzione di beni, integrando una datio in solutum revocabile, a prescindere dalla specifica struttura contrattuale invocata. Sul terzo motivo, la Corte ha rilevato che la doglianza presupponeva una lettura non corretta della motivazione e non rispettava l'autosufficienza, ribadendo che oggetto della revocatoria è la reintegrazione della garanzia patrimoniale e non il bene in sé. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, con esclusione della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 1, n. 2, l.fall.

    presunzione iuris tantum di scientia decoctionis e revocabilità dei pagamenti anomali

    il pagamento effettuato con modalità anomale, come la datio in solutum, è soggetto a revocatoria fallimentare; incombe al convenuto provare l'inscientia decoctionis

  • art. 2697 c.c.

    la violazione della regola sull'onere della prova ricorre solo se il giudice attribuisce erroneamente l'onere a una parte diversa da quella onerata, non quando si contesti la valutazione del materiale istruttorio

  • art. 2727 c.c.

    la prova della conoscenza dello stato di insolvenza può essere desunta anche per presunzioni

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni richiedono un giudizio di gravità, precisione e concordanza rimesso al merito

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la motivazione deve superare il minimo costituzionale, ma non occorre una confutazione analitica di ogni elemento probatorio

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    la censura di violazione di legge non può risolversi in una rivalutazione del merito

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo e non consente di proporre una diversa lettura delle prove

  • art. 360-bis, n. 1 c.p.c.

    il primo motivo è dichiarato inammissibile perché non supera il filtro di legittimità

  • art. 1463 c.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere la risoluzione del rapporto, ma ritenuto non decisivo ai fini della qualificazione dell'operazione revocata

  • art. 1466 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel contesto della pretesa risoluzione del rapporto, senza incidenza sulla decisione

  • art. 1420 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per la prospettata natura plurilaterale del contratto, ma la Corte ha ritenuto assorbente la datio in solutum

  • artt. 1362 ss. c.c.

    l'interpretazione del contratto è attività di merito censurabile solo per violazione specifica dei canoni ermeneutici

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    non sono stati ravvisati i presupposti della responsabilità aggravata richiesta dal controricorrente

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • In tema di revocatoria fallimentare, il pagamento eseguito con modalità diverse dal denaro e qualificabile come datio in solutum integra un mezzo anormale di soddisfacimento del credito ed è revocabile se ricorrono gli altri presupposti di legge.
  • L'art. 67, comma 1, n. 2, l.fall. opera con una presunzione iuris tantum di conoscenza dello stato di insolvenza, sicché il convenuto deve dimostrare la propria inscientia decoctionis; i dubbi sull'effettiva ignoranza dell'insolvenza si risolvono a suo sfavore.
  • La conoscenza dello stato di insolvenza può essere provata anche mediante presunzioni semplici, fondandosi su indici esterni quali protesti, rapporti economici tra le parti, contiguità territoriale e modalità del pagamento.
  • La denuncia di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia invertito l'onere della prova; non è invece configurabile quando la parte censuri la sola valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione apparente ricorre solo se la motivazione non consente di individuare la ratio decidendi; una motivazione sintetica ma intellegibile supera il minimo costituzionale.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio o contrapporre una diversa lettura dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • L'oggetto della revocatoria fallimentare non è il bene in sé, ma la reintegrazione della garanzia patrimoniale dei creditori; perciò la restituzione può essere disposta anche per equivalente monetario se la restituzione in natura sia impossibile.
  • La qualificazione del rapporto negoziale e l'interpretazione del contratto costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo per specifica violazione dei canoni ermeneutici.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioniTransazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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