Cassazione Civile, Ordinanza n. 12453/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento ai fini Irpef per l'anno 2012, contestando alla contribuente una plusvalenza non dichiarata derivante dalla vendita di un terreno edificabile per Euro 567.114,30. La contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla CTP di Roma, che aveva accolto il ricorso; la CTR del Lazio, su appello dell'Agenzia, aveva invece riformato la decisione, ritenendo corretta la tassazione della plusvalenza. In cassazione la contribuente aveva proposto sei motivi, ma nelle more aveva depositato istanza di adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie ex L. 197/2022, producendo la domanda, la quietanza dell'integrale versamento e lo sgravio emesso dall'Ufficio, chiedendo l'estinzione del giudizio. Anche l'Agenzia aveva aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso, perché ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi dell'art. 1, commi 197 e 198, L. 197/2022, come modificata dal D.L. 34/2023. Avendo la contribuente depositato la domanda di definizione e la prova del pagamento, e avendo l'Agenzia attestato il positivo completamento della procedura, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, perché tale disciplina non si applica alle ipotesi di estinzione per definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 1, commi 197 e 198, L. 197/2022
copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata
il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti deve depositare presso il giudice copia della domanda e della prova del pagamento; al ricorrere di tali presupposti il processo è dichiarato estinto.
art. 1, commi 200 e 201, L. 197/2022
Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate
nel processo estinto per definizione agevolata, le spese rimangono a carico di chi le ha anticipate.
art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34
ha modificato la disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie richiamata dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non si applica quando la pronuncia è di estinzione del giudizio per definizione agevolata, poiché la fattispecie è estranea alle ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002, ma la Corte ne esclude l'applicazione nel caso deciso.
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria pendente sia stata validamente definita in via agevolata, il giudice di legittimità non deve esaminare i motivi di ricorso e deve dichiarare l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
- Ai fini dell'estinzione per definizione agevolata, è necessario che il contribuente depositi la domanda di definizione e la prova del versamento degli importi dovuti, potendo la prova risultare anche da documentazione di pagamento e dallo sgravio dell'ufficio.
- La pronuncia di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata non equivale a rigetto o inammissibilità del ricorso e, pertanto, non comporta l'ulteriore contributo unificato previsto per il ricorso non vittorioso.
- In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate.
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