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Sentenza

Sentenza n. 4377/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma quanto al ricorso n. 7354 del 2023: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. 10844/2023, resa tra le parti. quanto al ricorso n. 7430 del 2023: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. 10844/2023, resa tra le parti. quanto al ricorso n. 7342 del 2023: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. 10844/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202307354

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. I, n. 10844/2023, che aveva annullato la graduatoria dei contributi alle emittenti televisive locali per l'annualità 2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (appellanti)

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'assegnazione, per l'annualità 2022, dei contributi pubblici previsti dal d.P.R. n. 146/2017 alle emittenti televisive locali commerciali. Il Ministero aveva applicato il meccanismo del cosiddetto scalino preferenziale, destinando il 95% delle risorse alle prime cento emittenti in graduatoria e il restante 5% a quelle dalla centunesima posizione. Le emittenti collocate oltre il centesimo posto avevano contestato la legittimità della graduatoria, sostenendo che l'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 146/2017 era stato annullato dalle precedenti sentenze del Consiglio di Stato n. 7878, 7880 e 7881 del 2022 e che l'art. 4-bis del d.l. n. 91/2018 non aveva legificato integralmente il regolamento, ma soltanto modificato il regime transitorio riferito all'annualità 2019. Il TAR aveva accolto tali censure, ritenendo che per il 2022 operassero le regole del d.P.R. n. 146/2017 depurate dello scalino preferenziale e imponendo la rideterminazione dei contributi mediante distribuzione dell'intero stanziamento tra tutti i concorrenti, in proporzione ai punteggi conseguiti. In appello sono state inoltre prospettate questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 4-bis del d.l. n. 91/2018 e all'art. 13, comma 1-bis, del d.l. n. 145/2023, già rimesse alla Corte costituzionale dalla Sezione.

La decisione

Gli appelli sono stati riuniti per connessione soggettiva e oggettiva e accolti. Il Consiglio di Stato ha applicato la sentenza della Corte costituzionale n. 44/2025, secondo cui l'art. 4-bis del d.l. n. 91/2018 ha operato un rinvio recettizio e integrale al d.P.R. n. 146/2017, elevando al rango primario tutte le disposizioni del regolamento, compreso l'art. 6, comma 2, relativo allo scalino preferenziale. La legificazione ha prodotto effetti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 108/2018 e non è stata limitata all'annualità 2019. Ne consegue che la graduatoria del 21 dicembre 2022, nell'applicare il meccanismo del 95% e 5%, era conforme a disposizioni di rango legislativo, non sindacabili dal giudice amministrativo ma soltanto dalla Corte costituzionale. Le precedenti sentenze del Consiglio di Stato avevano coperto l'illegittimità della norma regolamentare soltanto fino alla sua legificazione; pertanto non potevano determinare l'illegittimità degli atti applicativi relativi al 2022. Le censure di primo grado risultano infondate anche alla luce della declaratoria di non fondatezza delle questioni costituzionali pronunciata dalla Corte costituzionale. La sentenza del TAR è stata riformata e il ricorso introduttivo è stato integralmente respinto. Le spese del doppio grado sono state compensate per la complessità della questione e per l'intervento della Corte costituzionale.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 2, d.P.R. n. 146/2017

    95% dell'importo del contributo pubblico complessivo alle prime cento emittenti in graduatoria e restante 5% a tutte le altre collocate dalla 101esima posizione in poi

    La disposizione stabilisce il meccanismo dello scalino preferenziale; dopo la legificazione integrale del d.P.R. n. 146/2017, essa ha assunto rango primario ed è stata legittimamente applicata alla graduatoria 2022.

  • art. 4-bis d.l. n. 91/2018, convertito dalla l. n. 108/2018

    da intendersi qui integralmente riportato

    La norma ha effettuato un rinvio recettizio e integrale al d.P.R. n. 146/2017, novandone la fonte e conferendo rango legislativo a tutte le disposizioni regolamentari, con effetti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

  • art. 13, comma 1-bis, d.l. n. 145/2023, convertito dalla l. n. 191/2023

    La disposizione è stata oggetto delle questioni di legittimità costituzionale esaminate dalla Corte costituzionale, dichiarate non fondate secondo quanto richiamato nella decisione.

  • art. 1, comma 163, l. n. 208/2015

    Costituisce la base legislativa originaria del d.P.R. n. 146/2017 e individua le finalità del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione radiotelevisiva.

  • art. 17, comma 2, l. n. 400/1988

    È la disposizione in base alla quale era stato adottato il regolamento d.P.R. n. 146/2017; la successiva legificazione ha elevato al rango primario le relative norme.

  • sentenza Corte costituzionale n. 44/2025

    Ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale e ha stabilito la natura recettizia e integrale della legificazione del d.P.R. n. 146/2017.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per affermare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per giustificare il mancato esame espresso delle censure ritenute non rilevanti o comunque inidonee a modificare la decisione.

Massime di principio

  • Quando una legge richiama integralmente uno specifico regolamento mediante una formula espressa quale «da intendersi qui integralmente riportato», il rinvio ha natura recettizia e determina la novazione della fonte: tutte le disposizioni regolamentari richiamate acquistano rango legislativo.
  • La legificazione integrale di un regolamento produce effetti dalla data di entrata in vigore della disposizione legislativa che la dispone, salvo che la legge limiti espressamente tale effetto a una specifica annualità o disciplina transitoria.
  • Una disposizione regolamentare annullata dal giudice amministrativo non può essere posta a fondamento degli atti applicativi per il periodo anteriore alla sua legificazione; dopo l'elevazione al rango legislativo, invece, la relativa conformità a Costituzione non è sindacabile incidenter tantum dal giudice amministrativo, ma deve essere sottoposta alla Corte costituzionale.
  • Il giudicato amministrativo sull'illegittimità di una norma regolamentare copre tale illegittimità fino alla successiva legificazione della norma; la legificazione impedisce di estendere automaticamente gli effetti del giudicato agli atti adottati dopo il mutamento della fonte normativa.
  • Quando la Corte costituzionale esclude l'illegittimità delle disposizioni legislative poste a fondamento dell'atto impugnato, vengono meno i presupposti per annullare l'atto applicativo sulla base dell'illegittimità della disciplina previgente o della sua natura regolamentare.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieGiurisdizione e ripartoAppello
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneQuestione di legittimità costituzionaleEffetto conformativo e riedizione del poterePrincipio di legalità e tipicità

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