Sentenza n. 1412/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento che riconosceva il diritto alla Carta elettronica del docente per le annualità 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza del Tribunale di Agrigento, Sezione lavoro, passata in giudicato, che aveva dichiarato il suo diritto a usufruire della Carta elettronica del docente per le annualità 2019/2020 e 2020/2021 e aveva imposto al Ministero l’emissione della Carta, l’accredito delle somme dovute, il pagamento della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria e la rifusione delle spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero il 15 maggio 2025 ed era passata in giudicato il 16 giugno 2025. Persistendo l’inerzia dell’Amministrazione, il ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento, la fissazione di una penalità di mora e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza formulare difese sostanziali.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato, rilevando che la sentenza del giudice ordinario costituiva titolo passato in giudicato, era stata ritualmente notificata e conteneva obblighi specifici a carico del Ministero. L’inerzia ministeriale è stata qualificata come inottemperanza rilevante ai sensi dell’art. 114 c.p.a. Il Ministero è stato obbligato a dare integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della DGOSV, con facoltà di delega, incaricato di registrare il ricorrente sulla piattaforma dedicata e accreditare le somme dovute entro un ulteriore termine di 60 giorni, senza compenso aggiuntivo, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001 e del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. È stata inoltre accolta la domanda di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.: la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma liquidata nella sentenza, per ogni giorno di ritardo decorrente dalla notificazione della presente decisione e fino all’integrale pagamento, comunque non oltre il termine assegnato per l’adempimento spontaneo; successivamente provvederà il commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore delle difensore antistatari.
Norme richiamate
Consente di proporre l’azione di ottemperanza per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
La persistente inerzia dell’Amministrazione rispetto agli obblighi derivanti dal giudicato integra inottemperanza e legittima l’ordine di esecuzione, la nomina del commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, purché la misura non produca un effetto manifestamente iniquo.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
La previsione sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, dettata per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è ritenuta applicabile analogicamente anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 777, l. n. 208/2015
Ha introdotto l’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, applicato analogicamente dal giudice quanto al mancato compenso aggiuntivo del commissario ad acta.
art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015
Ha modificato la disciplina della penalità di mora richiamata dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa imponga alla pubblica amministrazione obblighi specifici di facere o di pagamento e il titolo sia stato ritualmente notificato all’Amministrazione.
- La persistente inerzia della pubblica amministrazione nell’esecuzione degli obblighi contenuti in una sentenza passata in giudicato integra inottemperanza e legittima il giudice amministrativo a ordinare l’esecuzione entro un termine assegnato, disponendo contestualmente l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere fissata quando gli obblighi giudiziali siano semplici e l’Amministrazione possa reperire le risorse necessarie per adempiere, purché la misura non determini un effetto manifestamente iniquo.
- La penalità di mora può essere parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta e decorrere dalla notificazione della decisione di ottemperanza, ma non può operare oltre il termine assegnato per l’adempimento spontaneo, dopo il quale l’esecuzione spetta al commissario ad acta.
- Il commissario ad acta nominato per l’esecuzione di una condanna al pagamento di somme non ha diritto a un compenso aggiuntivo quando trovi applicazione, anche in via analogica, il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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