Cassazione Civile, Ordinanza n. 32366/2022 del 03/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuenti)
La controversia
La controversia nasce da una rettifica catastale relativa ad alcune unità immobiliari site nel Comune di Salerno, per le quali, a seguito di procedura DOCFA, l'Agenzia delle Entrate aveva modificato la classe catastale proposta dai contribuenti. I contribuenti avevano impugnato la rettifica e sia il giudice di primo grado sia la Commissione tributaria regionale avevano accolto le loro ragioni. In sede di legittimità l'Agenzia ha proposto un solo motivo, deducendo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per mancanza di motivazione o motivazione omessa/apparente, per asserita violazione degli artt. 36, comma 2, nn. 2 e 4, e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 132 e 161 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost. Secondo la ricorrente, la CTR non avrebbe motivato adeguatamente sulla legittimità dell'attribuzione catastale. La sentenza impugnata, invece, aveva ritenuto che le perizie e la documentazione prodotte dai contribuenti costituissero prova atipica liberamente valutabile, e che l'Ufficio non avesse fornito elementi specifici idonei a dimostrare la correttezza del classamento contestato.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha affermato che il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato ai casi di mancanza assoluta, motivazione apparente, irriducibile contraddittorietà o motivazione perplessa/incomprensibile, mentre il semplice difetto di sufficienza non è più deducibile come vizio autonomo dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. La CTR aveva fornito una motivazione adeguata, esplicitando in modo chiaro le ragioni della decisione e valorizzando la prova offerta dai contribuenti sulla correttezza del classamento DOCFA, a fronte di contestazioni dell'Ufficio ritenute generiche. È stato quindi confermato il rigetto dell'appello dell'Agenzia. Il ricorso per cassazione è stato rigettato e l'Agenzia è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
consente di dedurre in cassazione la nullità della sentenza per carenza radicale di motivazione, non il mero difetto di sufficienza argomentativa
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma del 2012 non consente più di censurare il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo
art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. n. 546 del 1992
richiede l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione tributaria
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale parametro della motivazione del giudice tributario
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la sua violazione ricorre solo in caso di motivazione mancante o meramente apparente, o comunque incomprensibile
richiamato in relazione alla nullità della sentenza
indicato come norma che impone l'esplicitazione concisa delle ragioni della decisione
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di motivazione
art. 111, comma 6, Cost.
fissa il "minimo costituzionale" della motivazione richiesto per la validità della sentenza
richiamato implicitamente nei principi sulla distribuzione dell'onere probatorio tra le parti
Massime di principio
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è configurabile solo quando la sentenza sia priva del minimo costituzionale di motivazione, ovvero sia affetta da motivazione apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile.
- Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è più ammissibile censurare in cassazione il mero difetto di sufficienza della motivazione; resta solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso.
- In materia di classamento catastale, il giudice può valorizzare anche prove atipiche liberamente apprezzabili, ma deve comunque dare conto in modo comprensibile delle ragioni per cui ritiene provata la correttezza o scorrettezza della classificazione impugnata.
- Quando una parte produce una compiuta e specifica dimostrazione dei presupposti posti a base della propria pretesa, la controparte deve offrire elementi concreti e specifici idonei a confutarla; allegazioni generiche non sono sufficienti a ribaltare l'esito probatorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32333/2022 del 03/11/2022
- ordinanza_civile · 3 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32334/2022 del 03/11/2022
- ordinanza_civile · 3 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32335/2022 del 03/11/2022
- ordinanza_civile · 3 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32336/2022 del 03/11/2022
- ordinanza_civile · 3 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32337/2022 del 03/11/2022
- ordinanza_civile · 3 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32338/2022 del 03/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →