Sentenza del 20/03/2024 n. 144 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
Agevolazione - Contributo a fondo perduto art. 25 D.L. n.34/2020 - Difetto di giurisdizione - Giudice ordinario
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione del mancato riconoscimento (diniego tacito) del contributo a fondo perduto previsto dall'art. 25 del D.L. 19.05.2020 n. 34 (Decreto Rilancio) nonché del diniego tacito dell'istanza di autotutela presentata successivamente. La società aveva presentato istanza per il contributo il 27/07/2020 e, non avendolo ricevuto, aveva poi presentato istanza di autotutela il 20/05/2021. L'Ufficio si è costituito contestando la spettanza del contributo e sollevando il difetto di giurisdizione del giudice tributario.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario in relazione alla domanda sul diniego tacito di erogazione del contributo ex art. 25 D.L. n. 34/2020, statuendo che la materia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario; pertanto la società dovrà riassumere la causa avanti al giudice ordinario entro tre mesi, limitatamente al diniego tacito sul riconoscimento del contributo. Ha inoltre confermato la sentenza di primo grado che dichiarava inammissibile il ricorso relativo al diniego tacito dell'istanza di autotutela (atto in genere non impugnabile davanti alla giustizia tributaria, salvo profili di rilevante interesse generale). Spese compensate.
Norme richiamate
art. 25 D.L. 19.05.2020 n. 34 (Decreto Rilancio)
Il contributo disciplinato non ha natura tributaria ma è un ristoro a fondo perduto per danni subiti durante l'emergenza sanitaria; pertanto le relative controversie attengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 3
Il difetto di giurisdizione e' questione rilevabile d'ufficio dal giudice tributario e deve essere dichiarato se ricorrono i presupposti.
D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 19, comma 1, lett. h
Richiamata nella discussione circa le controversie ammesse alla giurisdizione tributaria; il giudice analizza la natura della prestazione per definire la competenza.
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10.06.2020, protocollo n. 0230439/2020
Definisce la procedura e l'indirizzo per la presentazione dell'istanza di riconoscimento del contributo a fondo perduto; utilizzato per ricostruire l'iter procedurale della istanza.
Comunicazione Commissione Europea 19.03.2020 C(2020) 1863 final (Temporary Framework)
Richiamata in relazione ai limiti degli aiuti di Stato e al cumulo con altri aiuti; la quantificazione del contributo deve rispettare tali limiti e il relativo onere probatorio grava sul richiedente.
Cassazione ordinanza 11.05.2021 n. 12440
Principio secondo cui l'impugnazione dell'atto di autotutela da parte della giustizia tributaria è generalmente inammissibile salvo che l'atto presenti profili di illegittimità connessi a rilevante interesse generale.
Cass. SS.UU. 6.9.2016 (cit. n. 21260/2016)
Richiamata nella controversia in tema di eccezioni di giurisdizione e del limite dell'appello dell'attore soccombente; tuttavia la Corte territoriale ha ribadito il principio del controllo d'ufficio della giurisdizione ex art. 3 D.lgs. 546/1992.
DPR 28.12.2000 n. 445, art. 47
Citato come adempimento utile per la prova dei requisiti relativi al Temporary Framework (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) qualora necessario per quantificare aiuti e rispettare limiti.
Legge 23 luglio 2009 n. 69, art. 59
Richiamata in relazione alla translatio iudicii e alla possibilità di disporre il passaggio di giudizio, ove applicabile.
Massime di principio
- I contributi a fondo perduto erogati in forma di ristoro per eventi straordinari (es. art. 25 D.L. 34/2020) sono, di norma, di natura non tributaria: le liti sulla loro erogazione rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice tributario.
- Il difetto di giurisdizione e' questione rilevabile d'ufficio ex art. 3 D.lgs. 546/1992; il giudice tributario deve verificare la natura della prestazione e dichiarare il difetto se ne ricorrono i presupposti, anche se la questione non è sollevata dalle parti.
- Le impugnazioni relative a provvedimenti di autotutela dell'amministrazione sono generalmente inammissibili dinanzi alla giurisdizione tributaria salvo che il rifiuto presenti profili di illegittimità connessi a un rilevante interesse generale (onere della parte di dedurre tali profili).
- Se si agisce per ottenere contributi a fondo perduto occorre documentare e quantificare in modo puntuale la spettanza e l'entità del contributo, nonché fornire le dichiarazioni richieste in ordine ai limiti degli aiuti di Stato (es. dichiarazione ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000) per consentire al giudice di valutare la domanda.
- Quando la controversia riguarda un contributo gestito dall'Agenzia delle Entrate ma di natura non tributaria, la via corretta è il giudice ordinario; pertanto, se iniziata davanti alla Commissione tributaria, il ricorrente rischia la trasmissione o la necessità di riassumere il giudizio davanti al giudice ordinario.
- Prima di proporre giudizio è utile valutare la natura dell'atto impugnato (atto impositivo vs. ristoro/aiuto) e valutare la pertinenza di istanze di autotutela; in caso di autotutela la parte dovrebbe specificare profili di interesse generale per rendere l'impugnazione ammissibile davanti al giudice tributario.
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