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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00233/2024 del 04/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da una compravendita di una macchina laser. La compratrice originaria aveva versato somme qualificate come caparra confirmatoria e, assumendo l’inadempimento della venditrice per avere quest’ultima consegnato il bene a un soggetto estraneo al contratto, aveva esercitato il recesso chiedendo la restituzione del doppio della caparra. La venditrice, ottenuto un decreto ingiuntivo in suo favore, aveva poi visto accolta l’opposizione con revoca del decreto; in appello la cessionaria del credito della compratrice aveva sostenuto che la Corte territoriale avesse travisato le prove e omesso fatti decisivi. Con il primo motivo di ricorso per cassazione deduceva violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che il giudice d’appello avesse attribuito ai pagamenti e alla consegna degli assegni un significato difforme dagli atti, sostenendo che gli assegni fossero stati emessi dalla compratrice e che quindi la consegna del macchinario a una società romena dimostrasse l’avvenuta vendita a soggetto diverso. Con il secondo motivo deduceva omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., contestando l’interpretazione del contratto nella parte in cui la Corte d’appello aveva ritenuto pattuita la consegna del bene in Romania, mentre secondo la ricorrente quel riferimento riguardava solo il tagliando e la messa in funzione della macchina.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambe le censure mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dell’interpretazione del contratto, attività non consentite in sede di legittimità. Quanto al dedotto travisamento della prova, la Corte ha escluso che la sentenza impugnata si fondasse su prove inesistenti o su un errore percettivo del contenuto oggettivo della prova, osservando che la Corte territoriale aveva semplicemente valutato il compendio istruttorio già acquisito. Quanto al vizio motivazionale e alla pretesa erronea interpretazione del contratto, la Corte ha rilevato sia l’inadeguatezza della censura, perché non specificava in che modo fossero stati violati i canoni ermeneutici, sia l’operatività della preclusione da doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c., non essendo state indicate differenze tra le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese del giudizio di cassazione ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia violato il principio del libero apprezzamento nei limiti consentiti; non basta contestare il diverso peso attribuito alle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello legale previsto o abbia dichiarato di valutarla secondo prudente apprezzamento pur essendo soggetta a regola legale; non è censurabile la mera diversa valutazione delle prove.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    il motivo per violazione di legge non può essere usato per contestare il merito della valutazione probatoria o interpretativa del giudice di appello.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame è esperibile nei limiti rigorosi oggi consentiti e non può mascherare una richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 1362 c.c.

    chi censura l’interpretazione contrattuale deve indicare specificamente le regole ermeneutiche violate e il modo in cui il giudice se ne sia discostato.

  • artt. 1362 e seguenti c.c.

    la critica alla ricostruzione del contratto non può consistere nella mera contrapposizione di una diversa lettura del testo contrattuale a quella accolta dal giudice di merito.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    in caso di doppia conforme, la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado sulle stesse questioni di fatto non è censurabile ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo che siano indicate le diversità tra le rationes decidendi di fatto.

  • art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.

    il ricorrente deve indicare specificamente i profili di differenza tra le decisioni di merito quando intenda superare la preclusione della doppia conforme.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura sulla valutazione delle prove in una denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; la violazione è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove non dedotte dalle parti o attribuisca a una prova un valore legale diverso da quello previsto.
  • L’errore di percezione censurabile come travisamento della prova ricorre solo quando la decisione si fondi sul contenuto oggettivo erroneamente ricostruito di una prova e non sulla sua mera valutazione persuasiva.
  • La contestazione dell’interpretazione di un contratto in cassazione richiede la specifica indicazione delle regole ermeneutiche violate e delle ragioni per cui il giudice di merito se ne sarebbe discostato; non è sufficiente proporre una lettura alternativa del testo contrattuale.
  • Quando vi è doppia conforme sulle medesime questioni di fatto, il vizio motivazionale di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso se il ricorrente non indica le divergenze tra le due decisioni di merito.
  • Il giudizio di cassazione non è un terzo grado di merito: le censure devono investire errori di diritto o vizi tipici e non possono risolversi nella richiesta di una nuova rivalutazione del materiale istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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