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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6124/2023 del 01/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che aveva confermato la pronuncia di primo grado dichiarativa di inefficacia dell'atto dispositivio ex art. 2901 c.c. promosso da Nicolai. Il ricorso per cassazione si fonda su tre motivi: (1) violazione delle norme (artt. 2232, 2233, 2237 e 2901 c.c.) sostenendo che il credito di Nicolai (onorari professionali) sarebbe sorto solo dopo la vendita e quindi l'atto non sarebbe stato lesivo; si deduceva l'assenza della participatio fraudis del terzo; (2) omesso esame di fatto decisivo (art. 360, n.5 c.p.c.), lamentando che la Corte d'appello non avrebbe valutato adeguatamente una visura catastale che avrebbe dimostrato la congruità del prezzo e quindi l'assenza di scientia damni; (3) violazione dell'art. 96 c.p.c., sostenendo che non sussistevano malafede né colpa grave per la condanna alle spese ex art. 96, comma terzo, e denunciando contraddittorietà della motivazione della Corte d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha dichiarato l'inammissibilità per novità in quanto la questione sul momento di sorgere del credito richiede accertamenti di fatto riservati al giudice di merito. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c. (due decisioni conformi in merito) e, comunque, rilevando che si censurava valutazione di prova insindacabile in cassazione. Sul terzo motivo l'ha ritenuto infondato: la Corte ha chiarito che l'art. 96, comma terzo, c.p.c. presuppone un abuso del processo che implica comunque una condotta colposa; la condanna ex art. 96 può pertanto fondarsi sull'avere proposto gravami in parte manifestamente infondati o basati su documenti non prodotti. La Corte ha condannato Bruno Berti e Gestimm s.s. in solido alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità a favore di Roberto Nicolai, liquidate in euro 1.850 (di cui euro 200 per spese vive), oltre IVA, cassa forense e spese forfettarie ai sensi dell'art. 2, comma 2, d.m. 10.12.2014 n. 55; ha inoltre rilevato i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Norma fondante l'azione revocatoria (pauliana) invocata da Nicolai per dichiarare inefficace l'atto dispositivio nei confronti del creditore; la Corte ha ritenuto che la valutazione dei presupposti (es. scientia damni, participatio fraudis) è questione di merito.

  • art. 2232 c.c.

    Richiamata dai ricorrenti tra le norme violate; nella decisione la presunta violazione di queste norme è stata ritenuta questione connessa a fatti e valutazioni di merito non ammissibili in cassazione come novità.

  • art. 2233 c.c.

    Viene indicata fra le disposizioni censurate dai ricorrenti; la Corte ha considerato la censura come impugnativa di valutazioni di fatto insindacabili in sede di legittimità.

  • art. 2237 c.c.

    Richiamata nel primo motivo di ricorso; la Corte ha ritenuto che ogni accertamento circa l'insorgenza del credito e la natura della prestazione professionale richiede valutazioni di merito.

  • art. 360 c.p.c. (n. 3 e n. 5)

    Norme che individuano i motivi di cassazione per violazione di legge (n.3) e omesso esame di fatto decisivo (n.5). La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile come novità di fatto e il secondo inammissibile ai sensi dell'art. 348 ter, oltre che meramente critico della valutazione probatoria.

  • art. 348 ter c.p.c.

    Invocato dalla Corte per dichiarare manifestamente inammissibile il motivo relativo all'omesso esame di fatto, perché nei gradi di merito esistono due decisioni conformi in punto di fatto.

  • art. 96 c.p.c. (terzo comma)

    La Corte interpreta la norma nel senso che la condanna per lite temeraria presuppone un 'abuso del processo', il quale implica comunque una condotta colposa. Pertanto la norma consente la condanna quando l'azione o l'impugnazione sono manifestamente infondate o pretestuose.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato in relazione all'ordinanza di rinvio alla pubblica udienza per presunto contrasto giurisprudenziale sulla interpretazione dell'art. 96; la Corte ha poi escluso l'esistenza di un contrasto sostanziale.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    Norma utilizzata per la condanna alle spese del giudizio di legittimità a carico dei ricorrenti.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002

    Richiamato dalla Corte per dare atto dell'obbligo dei ricorrenti di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, quale effetto procedurale della pronuncia.

  • d.m. 10.12.2014 n. 55 (art. 2, comma 2)

    Richiamato per la determinazione delle spese forfettarie nella liquidazione delle spese di giudizio.

Massime di principio

  • In sede di Cassazione non sono ammissibili censure basate su fatti nuovi o su una diversa valutazione delle prove: la determinazione del contenuto e del momento di insorgenza di un credito è questione di fatto riservata al merito.
  • L'omesso esame di fatto ai sensi dell'art. 360, n.5 c.p.c. è inammissibile quando sussistono due decisioni conformi in grado di merito (art. 348 ter c.p.c.); la censura che in realtà contesta la valutazione delle prove non è accolta in cassazione.
  • L'art. 96, comma terzo, c.p.c. richiede l'accertamento di un abuso del processo che implica condotta colposa: la condanna per lite temeraria è giustificata quando l'azione o l'impugnazione sono manifestamente infondate o pretestuose, compresa la proposizione di gravami basati su documenti non prodotti.
  • Per far valere la revocatoria per frode (azione pauliana) il creditore deve dimostrare i presupposti di fatto (es. scientia damni, participatio fraudis del terzo); questioni probatorie su tali elementi restano riservate al giudice di merito.
  • Osservazioni incidentali o ipotetiche della motivazione (obiter) della Corte d'appello non compromettono, di per sé, la legittimità della decisione e non costituiscono motivo valido per ritenere contraddittoria la motivazione ai fini di art. 96.

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