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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15449/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 02/08/2024 che, accogliendo l'incidente di esecuzione proposto dal Pubblico Ministero, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a Napoleone per reati paesaggistici e violazione di sigilli, sul presupposto dell'inadempimento dell'onere di demolizione. Il ricorrente deduce che il Tribunale ha illegittimamente modificato la data di commissione del reato paesaggistico (indicandola nel 05/05/2008) mentre nelle sentenze del giudizio di cognizione la data era stata ritenuta prossima al 21/10/2005; la diversa datazione incide sul decorso dei termini di prescrizione e, se accertata la data anteriore al 2008, il reato contravvenzionale sarebbe estinto per prescrizione con conseguente illegittimità dell'ordine di demolizione e della revoca della sospensione condizionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati: ha censurato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione per lacune logiche e, in parte, per travisamento di elementi istruttori nella determinazione della data del commesso reato. Ha osservato che il giudice dell'esecuzione non può modificare la data accertata con decisione passata in giudicato e che, nel giudizio di cognizione, vi sono affermazioni contrastanti (tribunale di primo grado aveva ritenuto plausibile una data intorno al 2005; la Corte d'appello non aveva precisato la data ma si era pronunciata con riferimento ai termini per i delitti). Per queste ragioni la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Napoli per un nuovo accertamento volto a stabilire se nel giudizio di cognizione si sia formato un accertamento irrevocabile sul tempus commissi delicti e, di conseguenza, verificare la prescrizione e l'eventuale revoca dell'ordine di rimessione in pristino e degli altri provvedimenti esecutivi.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1-bis

    Norma originariamente qualificava talune fattispecie come delitto; la Corte costituzionale n.56/2016 ne ha dichiarato la parziale incostituzionalità restringendone l'ambito, determinando la riqualificazione di taluni fatti come contravvenzione ai sensi del comma 1

  • d.lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1

    Contravvenzione paesaggistica che, ove ricondotta alla fattispecie, comporta termini di prescrizione più brevi e può determinare l'estinzione del reato in executivis se il termine è maturato

  • codice penale, art. 349

    Riferimento al delitto di violazione di sigilli; tale delitto, se residuo, non comporta la stessa possibilità di revoca degli accessori connessi al reato paesaggistico

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 9

    Le misure accessorie amministrative (es. demolizione, rinnessione in pristino) conseguono alla condanna per reati edilizi/paesaggistici e devono essere revocate se il reato viene estinto per prescrizione

  • codice di procedura penale, art. 623, comma 1, lett. a)

    Individuazione dell'organo competente al riesame in caso di annullamento di ordinanza (rinvio al Tribunale di Napoli quale Giudice del rinvio)

  • codice di procedura penale, artt. 168, 674, 606

    Norme richiamate dal ricorrente per contestare violazione di legge e vizio di motivazione nell'atto impugnato; rilevano profili processuali relativi a valutazione delle prove, motivazione e rimedi in esecuzione

Massime di principio

  • Dopo una declaratoria di incostituzionalità che riqualifica un reato da delitto a contravvenzione, il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di verificare e dichiarare l'eventuale estinzione per prescrizione anche se il giudice della cognizione non lo aveva fatto
  • Il giudice dell'esecuzione non può modificare la data del commesso reato stabilita in modo irrevocabile nel giudizio di cognizione: se il tempus commissi delicti è stato accertato con sentenza passata in giudicato, quel dato vincola l'esecuzione
  • Se la data del reato non è espressamente e univocamente determinata nella sentenza di condanna, il giudice dell'esecuzione deve esaminare gli atti del processo di cognizione per accertare se vi sia un accertamento irrevocabile e, in caso di dubbi o lacune, procedere a un nuovo esame evitando modifiche arbitrarie
  • L'estinzione per prescrizione del reato paesaggistico comporta la revoca dell'ordine di demolizione e dell'ordine di rimessione in pristino impartiti con la sentenza di condanna, poiché si tratta di sanzioni accessorie dipendenti dalla condanna stessa
  • La subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto è illegittima se, dopo il giudizio, rimane solo la condanna per violazione di sigilli (senza reato edilizio/paesaggistico), pertanto l'inosservanza dell'ordine di demolizione non può giustificare la revoca del beneficio in tal caso
  • In caso di contrasto tra risultanze del verbale di sequestro e le conclusioni del giudice di primo grado circa la presenza di lavori al momento del sequestro, il giudice dell'esecuzione deve chiarire tali contraddizioni prima di fissare la data del reato ai fini della prescrizione

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