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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15199/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello su diversi profili: Scaramella ha denunciato un errore nel calcolo della pena concordata in appello (si sarebbe concordato anni 5 mesi 4 ma la sentenza ha indicato anni 5 mesi 8); Zingone e Colonia hanno censurato il calcolo della pena e la motivazione circa il trattamento sanzionatorio (concordato ex art. 599-bis); Cherillo e Perna hanno dedotto vizi di motivazione e valutazione probatoria in ordine all'identificazione degli autori delle lesioni, alla utilizzabilità e al peso della consulenza forense sul cellulare, alla configurabilità dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. (metodo mafioso), nonché all'applicazione della recidiva e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Michele Colonia e Salvatore Zingone (rinuncia in sede di concordato a motivi diversi dalla pena), ha rigettato come manifestamente infondati i motivi di Cherillo e Perna relativi alla valutazione probatoria, alla consulenza forense e all'aggravante ex art. 416-bis.1, e ha ritenuto fondato il ricorso di Giorgio Scaramella limitatamente al profilo del trattamento sanzionatorio: è stata annullata senza rinvio la parte della sentenza impugnata relativa alla determinazione della pena di Scaramella e la pena è stata rideterminata nella misura effettivamente concordata (anni 5, mesi 4 di reclusione ed euro 22.000 di multa). La Corte ha confermato le condanne nei confronti di Luca Cherillo (anni 7 di reclusione) e Umberto Perna (anni 5 di reclusione) per lesioni gravissime e i reati connessi, nonché l'applicazione dell'aggravante del metodo mafioso; ha inoltre disposto la condanna alle spese processuali dei ricorrenti inammissibili/rigettati e, per i ricorsi ritenuti inammissibili, il pagamento alla Cassa delle ammende di Euro 3.000 complessivi.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Nel concordato in appello le parti possono determinare liberamente la pena finale; il giudice verifica la congruità e la legalità della pena concordata, ma non può sindacare errori di calcolo delle parti salvo che la pena risultasse illegale

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    L'aggravante del 'metodo mafioso' è valutata in funzione delle modalità oggettive di esecuzione del reato (modalità eclatanti, uso di armi, luogo frequentato, provenienza degli autori da ambienti criminali), e non richiede necessariamente l'appartenenza soggettiva dell'agente al sodalizio

  • art. 110, 582, 583 comma 2 n.3 cod. pen.

    Norme sostanziali richiamate per la contestazione delle lesioni personali gravissime, qui confermate nei loro effetti penali in sede di legittimità

  • art. 10, 12, 14 l. n. 497/1974

    Norme sulla detenzione e porto di armi da guerra/da sparo applicate in relazione alla condotta di detenzione e uso di arma in luogo pubblico

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sul traffico e detenzione di stupefacenti richiamata per i reati per i quali sono stati concordati i termini sanzionatori in appello

  • art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. b) ed e))

    Individua i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ricorda i limiti dell'esame di legittimità, in particolare che non può sostituirsi al giudice del merito nella rivalutazione degli elementi di fatto

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese per ricorsi inammissibili; la Corte ha applicato anche l'aumento della sanzione e disposto versamento alla Cassa delle ammende

  • art. 620 lett. l) cod. proc. pen.

    Richiamato come base normativa per l'annullamento senza rinvio e la rideterminazione della pena quando emergono vizi nella decisione impugnata

  • art. 99 cod. pen.

    Riferita nella censura sulla recidiva; la Corte ha valutato correttamente l'autonomia delle condanne pregresse anche se unificate quoad poenam per il calcolo della recidiva

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sul calcolo della pena e sulle circostanze attenuanti/aggravanti: la Corte ha ritenuto che, in tema di concordato, le contestazioni relative al calcolo non siano ammissibili se non incidono sulla legalità della pena

  • art. 62-bis cod. pen.

    Disciplina le circostanze attenuanti generiche: la Corte conferma che il riconoscimento richiede elementi di segno positivo e che il giudice di merito esercita ampia discrezionalità motivata

Massime di principio

  • Nel concordato in appello (art. 599-bis) le parti possono fissare liberamente la pena finale; il giudice valuta solo la congruità e la legalità: errori di calcolo delle parti non comportano di per sé la nullità salvo che la pena sia illegale.
  • Le doglianze rinunciate in sede di concordato (ad es. molti motivi di merito diversi dalla determinazione della pena) sono inammissibili in cassazione; chi rinuncia perde la possibilità di contestare quegli aspetti.
  • La qualificazione dell'aggravante 'metodo mafioso' è basata su elementi oggettivi e sulle modalità di esecuzione del fatto (eclatualità, uso di armi, contesto, legami degli autori): non è necessaria l'appartenenza soggettiva al sodalizio.
  • La Corte di cassazione non svolge un nuovo esame del merito e non riconsidera la valutazione probatoria svolta dai giudici di merito salvo vizi di motivazione specifici o violazioni di legge; le censure che chiedono una diversa valutazione degli elementi fattuali sono normalmente inammissibili o infondate.
  • Per il riconoscimento delle attenuanti generiche servono elementi positivi a favore dell'imputato; la sola assenza di elementi negativi non obbliga il giudice a concederle.
  • Le condanne pregresse, anche se unite quoad poenam, possono mantenere efficacia ai fini della recidiva reiterata se concretamente rilevanti; il giudice deve motivare con riferimento a criteri di omogeneità, distanza temporale e pericolosità.
  • Ricorsi inammissibili o manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e sanzioni (anche incremento della somma alla Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e norme correlate.

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