Cassazione Penale, Sentenza n. 15199/2025 del 17/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello su diversi profili: Scaramella ha denunciato un errore nel calcolo della pena concordata in appello (si sarebbe concordato anni 5 mesi 4 ma la sentenza ha indicato anni 5 mesi 8); Zingone e Colonia hanno censurato il calcolo della pena e la motivazione circa il trattamento sanzionatorio (concordato ex art. 599-bis); Cherillo e Perna hanno dedotto vizi di motivazione e valutazione probatoria in ordine all'identificazione degli autori delle lesioni, alla utilizzabilità e al peso della consulenza forense sul cellulare, alla configurabilità dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. (metodo mafioso), nonché all'applicazione della recidiva e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Michele Colonia e Salvatore Zingone (rinuncia in sede di concordato a motivi diversi dalla pena), ha rigettato come manifestamente infondati i motivi di Cherillo e Perna relativi alla valutazione probatoria, alla consulenza forense e all'aggravante ex art. 416-bis.1, e ha ritenuto fondato il ricorso di Giorgio Scaramella limitatamente al profilo del trattamento sanzionatorio: è stata annullata senza rinvio la parte della sentenza impugnata relativa alla determinazione della pena di Scaramella e la pena è stata rideterminata nella misura effettivamente concordata (anni 5, mesi 4 di reclusione ed euro 22.000 di multa). La Corte ha confermato le condanne nei confronti di Luca Cherillo (anni 7 di reclusione) e Umberto Perna (anni 5 di reclusione) per lesioni gravissime e i reati connessi, nonché l'applicazione dell'aggravante del metodo mafioso; ha inoltre disposto la condanna alle spese processuali dei ricorrenti inammissibili/rigettati e, per i ricorsi ritenuti inammissibili, il pagamento alla Cassa delle ammende di Euro 3.000 complessivi.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
Nel concordato in appello le parti possono determinare liberamente la pena finale; il giudice verifica la congruità e la legalità della pena concordata, ma non può sindacare errori di calcolo delle parti salvo che la pena risultasse illegale
art. 416-bis.1 cod. pen.
L'aggravante del 'metodo mafioso' è valutata in funzione delle modalità oggettive di esecuzione del reato (modalità eclatanti, uso di armi, luogo frequentato, provenienza degli autori da ambienti criminali), e non richiede necessariamente l'appartenenza soggettiva dell'agente al sodalizio
art. 110, 582, 583 comma 2 n.3 cod. pen.
Norme sostanziali richiamate per la contestazione delle lesioni personali gravissime, qui confermate nei loro effetti penali in sede di legittimità
art. 10, 12, 14 l. n. 497/1974
Norme sulla detenzione e porto di armi da guerra/da sparo applicate in relazione alla condotta di detenzione e uso di arma in luogo pubblico
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma sul traffico e detenzione di stupefacenti richiamata per i reati per i quali sono stati concordati i termini sanzionatori in appello
art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. b) ed e))
Individua i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ricorda i limiti dell'esame di legittimità, in particolare che non può sostituirsi al giudice del merito nella rivalutazione degli elementi di fatto
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese per ricorsi inammissibili; la Corte ha applicato anche l'aumento della sanzione e disposto versamento alla Cassa delle ammende
art. 620 lett. l) cod. proc. pen.
Richiamato come base normativa per l'annullamento senza rinvio e la rideterminazione della pena quando emergono vizi nella decisione impugnata
art. 99 cod. pen.
Riferita nella censura sulla recidiva; la Corte ha valutato correttamente l'autonomia delle condanne pregresse anche se unificate quoad poenam per il calcolo della recidiva
art. 133 cod. pen.
Norma sul calcolo della pena e sulle circostanze attenuanti/aggravanti: la Corte ha ritenuto che, in tema di concordato, le contestazioni relative al calcolo non siano ammissibili se non incidono sulla legalità della pena
art. 62-bis cod. pen.
Disciplina le circostanze attenuanti generiche: la Corte conferma che il riconoscimento richiede elementi di segno positivo e che il giudice di merito esercita ampia discrezionalità motivata
Massime di principio
- Nel concordato in appello (art. 599-bis) le parti possono fissare liberamente la pena finale; il giudice valuta solo la congruità e la legalità: errori di calcolo delle parti non comportano di per sé la nullità salvo che la pena sia illegale.
- Le doglianze rinunciate in sede di concordato (ad es. molti motivi di merito diversi dalla determinazione della pena) sono inammissibili in cassazione; chi rinuncia perde la possibilità di contestare quegli aspetti.
- La qualificazione dell'aggravante 'metodo mafioso' è basata su elementi oggettivi e sulle modalità di esecuzione del fatto (eclatualità, uso di armi, contesto, legami degli autori): non è necessaria l'appartenenza soggettiva al sodalizio.
- La Corte di cassazione non svolge un nuovo esame del merito e non riconsidera la valutazione probatoria svolta dai giudici di merito salvo vizi di motivazione specifici o violazioni di legge; le censure che chiedono una diversa valutazione degli elementi fattuali sono normalmente inammissibili o infondate.
- Per il riconoscimento delle attenuanti generiche servono elementi positivi a favore dell'imputato; la sola assenza di elementi negativi non obbliga il giudice a concederle.
- Le condanne pregresse, anche se unite quoad poenam, possono mantenere efficacia ai fini della recidiva reiterata se concretamente rilevanti; il giudice deve motivare con riferimento a criteri di omogeneità, distanza temporale e pericolosità.
- Ricorsi inammissibili o manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e sanzioni (anche incremento della somma alla Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e norme correlate.
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