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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15201/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà che aveva confermato, in gran parte, il decreto di convalida del sequestro probatorio. Il ricorrente deduceva la mancata indicazione puntuale dei beni sequestrati nel decreto di convalida (rinvio per relationem al verbale di perquisizione) e la motivazione apparente o insufficiente riguardo alle esigenze probatorie e al nesso di pertinenzialità tra i beni (in particolare due telefoni cellulari e la somma di euro 50) e il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 (detenzione a fini di spaccio). Chiedeva l'annullamento del decreto di convalida.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La corte ha ritenuto legittimo il rinvio per relationem al verbale di perquisizione e sequestro quando sussistono i presupposti indicati dalla giurisprudenza (chiarezza dell'addebito e individuazione dei beni nel verbale). È stata richiamata l'ampia giurisprudenza che consente motivazioni sintetiche quando la relazione tra la cosa e il reato è di immediata evidenza (es. telefoni in reati di stupefacenti). Il tribunale aveva già disposto la restituzione della somma di euro 50; il resto del decreto di convalida è stato confermato. Il ricorrente è stato condannato alle spese e a versare in favore della Cassa delle ammende la somma equitativamente determinata di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Norma richiamata come vincolo di censura in cassazione (motivi di ricorso per violazione di norme di procedura e motivazione). La Corte la utilizza per delimitare l'oggetto della censura e i profili di inammissibilità.

  • art. 253 c.p.p.

    Imposta l'onere motivazionale del decreto di sequestro probatorio. La corte interpreta che tale onere riguarda il fumus del nesso di pertinenza delle cose con il reato; il livello di specificità della motivazione è modulato in relazione alla evidenza del collegamento tra cosa e illecito.

  • art. 309 c.p.p.

    Richiamato nei rimandi procedurali relativi all'attività del pubblico ministero; utilizzato nel contesto del procedimento di convalida e riesame del sequestro.

  • art. 324 c.p.p.

    Norma che disciplina il riesame da parte del Tribunale della Libertà. Il Tribunale l'ha esercitata autorizzando il riesame del decreto di convalida e motivando la decisione di conferma/annullamento parziale; la Corte valorizza le argomentazioni che il Tribunale ha svolto.

  • art. 325 c.p.p.

    Richiamato nella cornice delle disposizioni sul sequestro e sui provvedimenti cautelari, come norma attinente al procedimento oggetto di censura.

  • art. 187 c.p.p.

    Richiama il catalogo finale delle prove; la Corte afferma che il decreto di sequestro deve indicare le ragioni concrete che giustificano l'acquisizione interinale del bene in relazione all'accertamento dei fatti rilevanti per il processo, modulando l'onere motivazionale.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato per l'onere del ricorrente a sostenere le spese del procedimento in caso di rigetto; applicata la norma per disporre la condanna alle spese.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90

    Norma sostanziale riferita al reato contestato (detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio). La Corte valuta la pertinenzialità dei beni (telefoni e denaro) rispetto a questo tipo di illecito, ritenendo plausibile il nesso probatorio soprattutto per i telefoni.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata al fine di sostenere l'applicazione di sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) solo se non sussiste colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte di merito non ravvisa tale colpa nel caso di specie ma comunque quantifica un importo equitativo.

Massime di principio

  • Il decreto di convalida del sequestro probatorio può validamente rinviare per relationem al verbale di perquisizione e sequestro, purché dal verbale e dal quadro indiziario emerga chiaramente l'indicazione dei beni e la loro pertinenzialità rispetto al reato.
  • L'onere motivazionale imposto dall'art. 253 c.p.p. è modulato: quando il nesso tra cosa e reato è di immediata evidenza (es. corpo del reato o strumenti direttamente connessi), la motivazione può essere sintetica; quando il collegamento è indiretto occorre motivazione più pregnante.
  • Nei reati di stupefacenti i telefoni cellulari sono frequentemente ritenuti beni di evidente strumentalità (contatti con fornitori/clienti), giustificando il sequestro per estrapolazione dati e accertamenti tecnici.
  • La restituzione di somme di modico valore può essere disposta se manca prova di pertinenzialità: il sequestro su somme di denaro richiede una motivazione specifica che colleghi il denaro al reato.
  • In sede di impugnazione è necessario confrontarsi espressamente con le argomentazioni già svolte dal giudice di merito; la mancata confutazione delle ragioni del giudice può portare a inammissibilità o rigetto del gravame.
  • In fase iniziale delle indagini è ammessa una motivazione meno dettagliata; tuttavia il pubblico ministero deve indicare la finalità probatoria concreta e non meramente formule generiche quando il nesso non sia immediatamente percepibile.

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