Cassazione Penale, Sentenza n. 15204/2025 del 17/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
De Cristofaro ha impugnato la sentenza di appello con tre motivi: (1) vizio di motivazione nella ricostruzione fattuale, sostenendo che la Corte d'appello si sia limitata a richiamare la prima motivazione senza rispondere ai rilievi difensivi; in particolare la difesa ha evidenziato l'incongruenza tra i dati del tracciato GPS installato sulla Fiat Idea e le deposizioni testimoniali (Petrina), l'assenza dei rilievi del sinistro, la mancata consulenza tecnica sui danni e il fatto che il ciclomotore non fu sequestrato e venne rottamato, elementi che avrebbero reso incerta l'esistenza dell'impatto e favorito l'ipotesi che la caduta del Petrina fosse dovuta a imprudenza del medesimo; (2) vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge nella valutazione dell'attendibilità della persona offesa (Petrina), con richiamo alle incertezze emerse dalla sua deposizione e alla necessità di verifiche non svolte; (3) erronea applicazione di legge per aver valorizzato riscontri meramente ipotetici e non accertati in contrasto con i principi probatori (sostanzialmente in contrasto con il principio di ragionevole certezza e, implicitamente, con l'in dubio pro reo).
La decisione
La Corte d'appello ha confermato la decisione di primo grado. In motivazione ha ritenuto attendibile la deposizione del teste Petrina, unica fonte diretta sulle modalità dell'investimento; ha aggiunto che il fermo di De Cristofaro avvenuto pochi minuti dopo, mentre era ancora alla guida dell'auto, escludeva una sostituzione di persona; ha inoltre ritenuto che l'assenza di un accertamento tecnico sui danni non ostasse all'accertamento del reato, anche alla luce della definizione del procedimento con il rito abbreviato; infine ha giudicato congrua la pena inflitta in primo grado. Pertanto il verdetto di responsabilità è stato confermato.
Norme richiamate
rito abbreviato (istituto processuale)
La Corte ha ritenuto che la mancata effettuazione di accertamenti tecnici non pregiudichi l'accertamento del reato quando il procedimento si sia definito con il rito abbreviato; in pratica il giudice valuta la completezza delle prove anche nella cornice del rito abbreviato e può ritenere sufficienti le risultanze disponibili
valutazione della prova testimoniale (principi generali di diritto probatorio)
La sentenza valorizza la testimonianza considerata credibile e coerente con altri elementi (es. tempestività del fermo), confermando che la prova testimoniale può essere decisiva se ritenuta attendibile dal giudice e non contraddetta da dati oggettivi
Massime di principio
- La testimonianza di una persona offesa può costituire elemento decisivo se il giudice la ritiene attendibile e se non è smentita da elementi oggettivi: pertanto la difesa deve mirare a mettere in luce contraddizioni o elementi oggettivi che possano indebolirla (es. dati GPS, tempi, assenza di riscontri materiali).
- L'assenza di accertamenti tecnici o di reperti materiali (es. veicolo non sequestrato e rottamato) non necessariamente comporta l'annullamento della prova: tuttavia tale mancanza rafforza l'onere della difesa di chiedere verifiche e di sottolineare l'impossibilità di controllare le affermazioni testimoniali.
- Dati tecnici (es. tracciati GPS) contrastanti con la deposizione devono essere specificamente affrontati dal giudice: se non adeguatamente spiegati, possono creare ragionevoli dubbi; dunque in situazioni analoghe la difesa deve sollecitare l'acquisizione e la comparazione formale di tali dati.
- La tempestività del fermo o dell'identificazione può essere valorizzata dal giudice quale indizio a favore dell'identità dell'autore, perciò la difesa dovrebbe contestare anche l'attendibilità delle circostanze relative all'identificazione quando opportuno.
- In caso di procedimento con rito abbreviato, il giudice ha margine di valutazione sulle prove raccolte; la scelta del rito non elimina i controlli di legittimità sulle valutazioni probatorie, ma può rendere meno decisive le assenze di ulteriori accertamenti tecnici se esistono altri elementi ritenuti congrui dal giudice.
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