Cassazione Civile, Ordinanza n. 36044/2022 del 07/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla revoca, da parte della regione, di un contributo già concesso a un imprenditore agricolo per danni subiti dagli uliveti in occasione di eventi alluvionali. Il beneficio era stato riconosciuto nel 2003 e poi revocato nel 2010 perché, secondo l’amministrazione, al momento degli eventi dannosi il richiedente non possedeva la partita IVA. Il Consiglio di Stato, nel giudizio di merito, aveva ritenuto che la disciplina applicabile richiedesse il possesso dei requisiti soggettivi già al momento dell’evento, e non fosse sufficiente l’acquisizione successiva della qualità di imprenditore agricolo. Contro la successiva sentenza resa in sede di revocazione, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso perché l’errore di fatto dedotto non era decisivo, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo ha denunciato contraddittorietà, travisamento, difetto di motivazione, violazione delle norme costituzionali e processuali, sostenendo che il Consiglio di Stato avrebbe omesso di pronunciarsi sull’errore revocatorio e avrebbe comunque deciso nel merito senza prima compiere la fase rescindente; con il secondo ha denunciato eccesso di potere giurisdizionale e radicale stravolgimento delle regole del processo amministrativo, sempre in relazione alla revocazione. In subordine ha chiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sull’interpretazione del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure non investissero i limiti esterni della giurisdizione, ma riguardassero il modo di esercizio del potere giurisdizionale e la valutazione di ammissibilità della revocazione, quindi profili non scrutinabili in sede di ricorso ex art. 111 Cost. Ha inoltre escluso la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, osservando che eventuali errori del giudice amministrativo, anche in relazione al diritto UE, non sarebbero comunque sindacabili dalle Sezioni Unite nei limiti invocati. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con declaratoria dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
L’errore di fatto revocatorio deve presentare i requisiti propri del rimedio straordinario, tra cui la decisività; la sua valutazione nell’ambito della revocazione attiene al modo di esercizio della giurisdizione e non ai limiti esterni della giurisdizione stessa.
La revocazione della sentenza del Consiglio di Stato segue la disciplina processuale speciale, ma la valutazione di ammissibilità resta interna all’esercizio della giurisdizione del giudice amministrativo.
Il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione è ammesso solo per sconfinamento o arretramento rispetto ai limiti esterni della giurisdizione, non per contestare errori di giudizio o processuali del giudice speciale.
art. 111, ottavo comma, Cost.
Il controllo delle Sezioni Unite è circoscritto ai motivi inerenti alla giurisdizione e non si estende allo scrutinio di sentenze ritenute abnormi o errate nel merito o nel rito.
art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale è stato ritenuto non utile perché la risposta della Corte di giustizia non avrebbe comunque reso sindacabili, da parte delle Sezioni Unite, gli eventuali errori del Consiglio di Stato dedotti dal ricorrente.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui l’assetto processuale interno garantisce comunque accesso a un giudice indipendente e imparziale; la denunciata violazione non amplia il perimetro del sindacato per motivi di giurisdizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha introdotto il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, rilevante ai fini dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. contro le sentenze del Consiglio di Stato è ammissibile solo quando si deduca un vero difetto di giurisdizione, cioè uno sconfinamento nella sfera riservata ad altri poteri o un arretramento indebito dalla giurisdizione; non è sufficiente denunciare errori di interpretazione delle norme processuali o sostanziali.
- La valutazione compiuta dal giudice amministrativo sulla decisività dell’errore di fatto dedotto in revocazione attiene al modo di esercizio della giurisdizione e non può essere convertita in un motivo inerente alla giurisdizione davanti alle Sezioni Unite.
- Nel giudizio di revocazione, la verifica preliminare dell’ammissibilità e della decisività dell’errore denunciato appartiene alla fase rescindente e può comportare il rigetto o l’inammissibilità della domanda senza che ciò integri, di per sé, diniego di giustizia sindacabile in cassazione per motivi di giurisdizione.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non va disposto quando l’eventuale risposta interpretativa non sarebbe comunque idonea a incidere sul perimetro del sindacato della Corte di cassazione, essendo la censura comunque estranea ai motivi inerenti alla giurisdizione.
- L’errore revocatorio è rilevante solo se abbia avuto rilievo determinante nella decisione impugnata; se il provvedimento si fonda su un diverso presupposto non contestato, il rimedio straordinario non è ammissibile.
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