Cassazione Civile, Ordinanza n. 22942/2025 del 08/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (università)
La controversia
Un'università pubblica ha agito per il recupero di somme corrisposte a un professore universitario a titolo di indennità connesse all'incarico di direttore di un centro studi estero, ritenendole in parte indebitamente percepite rispetto agli importi autorizzati dagli organi accademici. Il professore ha contestato la pretesa, ha sostenuto la legittimità delle somme percepite, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e ha proposto domanda riconvenzionale. Il Tribunale ordinario ha declinato la giurisdizione ritenendo che il rapporto del professore universitario fosse sottratto alla privatizzazione e devoluto alla giurisdizione amministrativa; il TAR, investito della causa, ha invece sollevato conflitto negativo, ritenendo che l'azione di ripetizione di indebito proposta dall'università riguardasse un rapporto di lavoro e obbligazioni patrimoniali da ricondurre alla giurisdizione ordinaria. Il regolamento è stato quindi rimesso alle Sezioni Unite per stabilire quale giudice avesse giurisdizione sulla domanda di restituzione delle somme indebitamente corrisposte al docente.
La decisione
La Corte di cassazione ha riqualificato il provvedimento del TAR come ordinanza di rimessione sulla giurisdizione e ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo. Ha ritenuto che i professori universitari rientrino nel regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 d.lgs. 165/2001 e che, ai sensi dell'art. 63, comma 4, dello stesso decreto e dell'art. 133, lett. i), c.p.a., le controversie relative a tali rapporti, comprese quelle concernenti diritti patrimoniali connessi e azioni di ripetizione di somme indebitamente corrisposte in dipendenza del rapporto, appartengano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La Corte ha valorizzato la causa petendi e il collegamento della pretesa restitutoria con il rapporto di docenza universitaria, osservando che l'incarico estero era funzionalmente e soggettivamente connesso alla qualità di professore universitario. Ne è seguita la cassazione della decisione declinatoria del Tribunale di Bologna e la conferma della giurisdizione amministrativa.
Norme richiamate
indicato solo come base del giudizio introduttivo davanti al Tribunale ordinario
art. 3 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari... resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti
i professori universitari sono personale in regime di diritto pubblico e restano esclusi dalla contrattualizzazione
art. 63, comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi
le controversie patrimoniali connesse al rapporto di lavoro dei professori universitari sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
art. 133, lett. i), d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
conferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico
art. 11, comma 3, cod. proc. amm.
richiamato per la rimessione d'ufficio della questione di giurisdizione alle Sezioni Unite
art. 59, comma 3, L. 18 giugno 2009, n. 69
richiamato quale base del regolamento di giurisdizione d'ufficio
art. 33 Cost.
richiamato nel testo dell'art. 3 d.lgs. 165/2001 in relazione all'autonomia universitaria
artt. 6 e seguenti L. 9 maggio 1989, n. 168
richiamati nel testo dell'art. 3 d.lgs. 165/2001 quale disciplina dell'autonomia universitaria
art. 2, comma 1, L. 23 ottobre 1992, n. 421
richiamato nel testo dell'art. 3 d.lgs. 165/2001 come parametro di coordinamento del regime del personale
richiamato per la memoria depositata in Cassazione
Massime di principio
- Per i professori e ricercatori universitari in regime di diritto pubblico, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo copre non solo gli atti di organizzazione del rapporto, ma anche le controversie sui diritti patrimoniali connessi e sulle azioni di restituzione di somme indebitamente corrisposte in dipendenza del rapporto.
- Ai fini del riparto di giurisdizione rileva la causa petendi e il collegamento sostanziale della pretesa al rapporto di impiego pubblico non contrattualizzato, non il solo petitum formale della domanda.
- Nelle controversie relative al personale in regime di diritto pubblico, la distinzione tra atti autoritativi e comportamenti paritetici non sposta la giurisdizione sul giudice ordinario quando la domanda resta radicata nel rapporto di servizio.
- Quando un incarico è funzionalmente e soggettivamente collegato alla qualità di docente universitario, le somme ad esso riferite possono essere ricondotte al rapporto di lavoro universitario ai fini della giurisdizione.
- La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sui rapporti di lavoro pubblico non contrattualizzato comprende anche le domande risarcitorie o restitutorie che trovino titolo nel rapporto, salvo le azioni di responsabilità extracontrattuale.
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