Cassazione Penale, Sentenza n. 12662/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la statuizione concernente la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per anni cinque. Sostiene che, avendo la Corte d'appello rideterminato la pena principale a 2 anni e 6 mesi di reclusione (in accoglimento dell'accordo ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.), non sussisteva il presupposto per l'applicazione dell'art. 29 c.p., che dispone l'applicabilità dell'interdizione solo per condanne alla reclusione non inferiore a tre anni; ne deriva la illegittimità e l'illegalità della pena accessoria che, perciò, deve essere eliminata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il principio secondo cui, benché di norma siano inammissibili censure sulla determinazione della pena dopo accordo ex art. 599-bis, l'illegalità della pena accessoria è rilevabile d'ufficio. Verificato che la pena principale rideterminata (2 anni e 6 mesi) è inferiore al minimo previsto dall'art. 29 c.p. (3 anni), la Corte ha annullato senza rinvio la statuizione impugnata limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, eliminandola dalla sentenza impugnata.
Norme richiamate
Disciplina il giudizio in caso di adesione all'accordo tra imputato e pubblico ministero; la Corte osserva che, pur limitando la possibilità di impugnazione su questioni rinunciate o sulla determinazione della pena, resta rilevabile d'ufficio l'illegalità della pena accessoria.
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
Indica il reato per cui il ricorrente è stato condannato (illecito in materia di stupefacenti); rilevante come fattispecie che ha dato luogo alla condanna principale.
La pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici è applicabile alle condanne alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni
La Corte interpreta la norma nel senso che la soglia minima di 3 anni di reclusione è condizione necessaria per l'applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici; se la pena principale risulta inferiore alla soglia, l'accessorio è illegale e va eliminato.
Richiamato in relazione ai limiti delle censure ammissibili in cassazione nei giudizi scaturiti dall'accordo; la Corte sottolinea che doglianze su questioni rinunciate o sulle condizioni di proscioglimento possono essere inammissibili, salvo che emergano illegalità della sanzione.
Massime di principio
- Se la pena principale, anche dopo rideterminazione in appello, ricade al di sotto della soglia prevista da una norma per l'applicazione di una pena accessoria, l'accessorio è illegale e deve essere eliminato.
- L'illegalità di una pena accessoria è rilevabile d'ufficio dalla Corte di Cassazione anche nei giudizi nati da accordo ex art. 599-bis c.p.p., nonostante limiti ordinari all'impugnazione delle determinazioni di pena concordate.
- La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio la parte della decisione che contiene una pena accessoria illegale quando la decisione possa essere adottata sulla base degli elementi già acquisiti e non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
- In ricorsi che impugnano sentenze pronunciate in seguito ad adesione all'accordo, le doglianze sulla determinazione della pena sono normalmente inammissibili, salvo che si tratti di una vera e propria illegalità della sanzione (di specie o di quantità).
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