Cassazione Civile, Ordinanza n. 27033/2026 del 16/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La società correntista ha agito nel 2011 per ottenere la restituzione di somme addebitate su tre conti correnti intrattenuti tra il 1974 e il 2003, deducendo interessi ultralegali non pattuiti, capitalizzazione trimestrale illegittima, commissioni di massimo scoperto non concordate, interessi usurari, spese non documentate, addebiti riferiti a conti non identificati e decorrenza degli interessi debitori da valuta fittizia. Ha chiesto la restituzione di € 2.247.562,89, oltre agli interessi successivi, e l’esibizione della documentazione bancaria nonché una CTU contabile. La documentazione prodotta dalla correntista comprendeva estratti conto parziali, mastrini delle proprie scritture contabili per alcuni periodi ed elaborati peritali; la banca, in esecuzione dell’ordine di esibizione, ha prodotto estratti conto relativi all’ultimo decennio. Dopo due ricostruzioni contabili, il Tribunale, con ordinanza ex art. 186-quater c.p.c., ha riconosciuto un credito di € 93.547,10 oltre interessi legali, calcolato sui periodi documentati continuativamente. La Corte d’Appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 1074/2022 depositata il 30 dicembre 2022, ha ritenuto non sufficientemente attendibili i mastrini non corroborati da elementi di riscontro, ha escluso che la banca fosse responsabile della mancanza degli estratti conto anteriori al decennio documentato e ha confermato il criterio di ricostruzione senza azzeramento del saldo iniziale; ha invece accolto la doglianza relativa agli interessi sostitutivi ex art. 117, comma 7, TUB. La società ha proposto due motivi di ricorso per cassazione. Con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione delle norme sull’onere e sulla valutazione della prova, delle scritture contabili e della non contestazione, nonché omesso esame e motivazione apparente: sosteneva che i mastrini, confermati dalla concordanza con gli estratti conto disponibili e dalla riconciliazione dei saldi, fossero utilizzabili per provare i movimenti dei periodi non coperti dagli estratti conto. Con il secondo ha denunciato omessa pronuncia o motivazione apparente sulla domanda di ripetizione relativa ai periodi documentati, contestando che il calcolo fosse limitato ai soli periodi coperti da estratti conto continui. La banca ha proposto ricorso incidentale contro il riconoscimento degli interessi al tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7, TUB, deducendo che la domanda originaria chiedeva soltanto interessi legali dalla decisione e che la disciplina non potesse applicarsi retroattivamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Quanto al primo motivo, ha chiarito che gli estratti conto non sono l’unico mezzo utilizzabile per ricostruire un conto corrente e che possono essere impiegati altri elementi, anche contabili, purché forniscano indicazioni certe e complete sul saldo. Nel caso concreto, tuttavia, la Corte d’Appello non aveva escluso in astratto il valore dei mastrini: li aveva ritenuti insufficienti in fatto, in ragione della loro provenienza unilaterale e della mancanza di elementi di riscontro per i movimenti non documentati dagli estratti conto. Tale valutazione era motivata e non era sostituibile in cassazione con una diversa lettura delle prove; la censura sulla non contestazione era inoltre carente di specifica indicazione delle difese rilevanti ai fini dell’art. 366, n. 6, c.p.c. La Corte ha altresì rilevato che la banca aveva prodotto gli estratti conto relativi all’ultimo decennio e che la correntista non aveva allegato e provato l’omesso invio, lo smarrimento o la distruzione della documentazione anteriore. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché presupponeva la sufficienza dei mastrini, già esclusa dalla valutazione di merito; la decisione sulla mancanza di prova attendibile per i periodi privi di documentazione continua costituiva un giudizio di fatto non sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso incidentale della banca è stato dichiarato inefficace perché tardivo, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., a seguito dell’inammissibilità dell’impugnazione principale. La società ricorrente è stata condannata a rimborsare le spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 14.000 per compensi, € 200 per esborsi, oltre spese generali del 15% e accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
il correntista può avvalersi di elementi di prova che, a giudizio del giudice del merito, forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato
Nel giudizio di ripetizione dell’indebito bancario, grava sul correntista l’onere di offrire elementi probatori idonei a ricostruire con certezza e completezza il saldo; non è indispensabile produrre tutti gli estratti conto, ma i documenti alternativi devono essere concretamente attendibili e sufficienti.
La Corte, dunque, non ha commesso violazione o falsa applicazione di legge, né ha omesso di motivare l’esclusione dell’efficacia probatoria dei mastrini contabili, avendo verificato specificamente l’esistenza o meno di elementi idonei a verificare l’attendibilità dei mastrini, che, di per sé, trattandosi di estratti delle risultanze contabili dell’impresa, sono di provenienza unilaterale.
Le scritture contabili dell’impresa possono concorrere alla ricostruzione del rapporto, ma la loro provenienza unilaterale non ne impone l’accettazione come prova sufficiente: la loro attendibilità è valutata dal giudice, che può richiedere elementi di conferma.
La ricorrente, poi, afferma che non è vero che, come sostenuto dalla Corte d’Appello, mancano elementi idonei a verificare l’attendibilità delle risultanze contabili della correntista
La decisione non riconosce ai mastrini un’efficacia probatoria automatica ai sensi dell’art. 2710 c.c.; la loro idoneità a provare i movimenti resta soggetta alla valutazione del giudice di merito e non può essere riesaminata in cassazione mediante una diversa ricostruzione dei fatti.
è pacifico che la Banca abbia contestato l’utilizzo probatorio dei mastrini
La regola di non contestazione non attribuisce valore probatorio ai documenti la cui utilizzabilità è stata specificamente contestata; inoltre, la censura relativa alla mancata contestazione delle singole annotazioni richiede l’indicazione puntuale degli atti e delle difese pertinenti.
le scritture contabili, pur se regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell’imprenditore che le ha redatte, restando soggette al prudente apprezzamento del giudice di merito ai sensi dell’art. 116 c.p.c.
Le scritture contabili formate dall’imprenditore che intende avvalersene non costituiscono prova legale a suo favore e la loro efficacia è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
in violazione dell’art. 366 n. 6 cpc, non vi è specifica indicazione delle difese concernenti il quantum del credito, in modo da poter apprezzare se il giudice abbia omesso di valutare se una non contestazione del genere sussistesse o meno.
Il ricorso per cassazione che denuncia l’omessa valutazione di una non contestazione deve indicare specificamente le difese e gli atti processuali rilevanti, così da consentire alla Corte di verificare la fondatezza della censura.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Né può rientrare nella censura di omesso esame di fatti storici decisivi, ex art. 360 n. 5, c.p.c., la valutazione delle prove come operata dalla Corte di merito.
Il motivo di omesso esame non consente di sottoporre nuovamente alla Corte di cassazione la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
Il ricorso incidentale è inefficace in quanto tardivo (art. 334 c.p.c.: “Le parti, contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'articolo 331, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza. In tal caso, se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia”).
L’impugnazione incidentale tardiva perde efficacia quando l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile.
la Corte ha affermato (pag. 9 della sentenza) che la Banca ha regolarmente prodotto gli e/c relativi all’ultimo decennio, secondo quanto previsto dall’art. 119 TUB
Nel caso deciso, la produzione degli estratti conto relativi all’ultimo decennio è stata ritenuta conforme all’obbligo documentale richiamato dall’art. 119 TUB; per la documentazione anteriore, la correntista doveva allegare e provare l’omesso invio o la perdita della documentazione.
Con ordinanza n. 1216/2016 ex art. 186-quater c.p.c. il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda attorea, condannando in solido le convenute a restituire la € 93.547,10, oltre interessi legali.
La norma è richiamata per identificare la forma del provvedimento con cui il Tribunale aveva deciso parzialmente la domanda; la Cassazione non formula una distinta interpretazione della disposizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Quando il ricorso è respinto o dichiarato inammissibile, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- Nell’azione del correntista diretta alla ripetizione di somme indebitamente addebitate, gli estratti conto integrali non costituiscono l’unico mezzo di prova: la ricostruzione può basarsi anche su documenti o elementi diversi, purché il giudice di merito li ritenga idonei a fornire indicazioni certe e complete sui movimenti e sul saldo.
- I mastrini o le altre scritture contabili formati unilateralmente dal correntista non sono, per ciò solo, inutilizzabili; tuttavia, la loro provenienza unilaterale consente al giudice di richiedere riscontri e di negare loro efficacia sufficiente quando manchino elementi idonei a verificarne l’attendibilità.
- La valutazione concreta dell’attendibilità dei mastrini e della sufficienza degli elementi documentali per ricostruire i movimenti del conto è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito; non è censurabile in cassazione chiedendo una diversa ponderazione delle prove.
- La mancata contestazione delle singole annotazioni contabili non sostituisce la prova dell’idoneità del documento a rappresentare il rapporto bancario; chi denuncia in cassazione l’omessa valutazione della non contestazione deve indicare puntualmente le difese e gli atti processuali rilevanti.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo non può essere impiegata per ottenere una nuova valutazione delle prove già esaminate dal giudice di merito.
- Quando la banca produce la documentazione relativa all’ultimo decennio secondo l’art. 119 TUB, spetta al correntista allegare e provare, per la documentazione anteriore, l’omesso invio degli estratti conto o il loro smarrimento o distruzione, se intende fondare su tali circostanze ulteriori pretese probatorie.
- L’impugnazione incidentale tardiva diviene inefficace se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile.
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