Ordinanza n. 2094/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del parere paesaggistico richiesto ai fini del condono edilizio, con ordine di rimessione in pristino, e diniego comunale dell'istanza di condono edilizio
Esito
La controversia
La ricorrente aveva impugnato il provvedimento della Soprintendenza che aveva rigettato la richiesta di parere ai sensi della legge n. 326/2003 e ordinato la rimessione in pristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni, nonché il successivo diniego del Comune di Lipari sull'istanza di condono edilizio. Erano stati altresì impugnati gli atti presupposti e consequenziali, inclusa una circolare regionale ritenuta illegittima per avere recepito il contenuto di una pronuncia della Corte costituzionale. Nel corso dell'udienza il difensore della ricorrente ha dichiarato il decesso della parte, ai fini dell'interruzione del giudizio.
La decisione
Il Collegio non ha esaminato i motivi di merito relativi al diniego del parere paesaggistico, all'ordine di rimessione in pristino, al diniego di condono e alla circolare regionale. Ha dato atto dell'interruzione del processo a decorrere dal giorno in cui il procuratore della ricorrente ha dichiarato in udienza l'evento morte. Il TAR ha ritenuto che, sebbene l'art. 79, comma 2, secondo periodo, c.p.a. attribuisca al decreto presidenziale la declaratoria di interruzione, tale previsione non impedisca una pronuncia collegiale quando siano presenti le condizioni previste dalla legge, in ragione delle finalità acceleratorie e di economia processuale. Richiamando l'art. 300 c.p.c., ha affermato che, per la parte costituita tramite procuratore, l'interruzione deriva dalla fattispecie complessa costituita dall'evento morte e dalla sua dichiarazione in udienza o notificazione alle altre parti, non da un automatismo collegato al solo verificarsi dell'evento. Ha inoltre ricordato che il processo interrotto può proseguire mediante nuova istanza di fissazione di udienza della parte nei cui confronti si è verificato l'evento; in mancanza, deve essere riassunto dalla parte più diligente mediante atto notificato a tutte le altre parti entro novanta giorni dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo. Nessuna statuizione di merito o sulle spese risulta adottata.
Norme richiamate
disciplina l'istituto dell'interruzione del processo mediante rinvio al codice di rito civile
La declaratoria di interruzione può essere pronunciata dal Collegio, nonostante la previsione del decreto presidenziale, quando ricorrano le condizioni normative, per esigenze di accelerazione e economia processuale.
Ha novellato l'art. 79, comma 2, c.p.a., riservando al decreto presidenziale la declaratoria di interruzione.
lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti; dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto
Quando la parte costituita tramite procuratore muore, l'interruzione richiede, oltre all'evento, la dichiarazione in udienza o la notificazione del procuratore alle altre parti.
Si applicano al processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile sull'interruzione, richiamate dall'art. 79, comma 2, c.p.a.
Il processo interrotto prosegue se la parte nei cui confronti si è verificato l’evento interruttivo presenta nuova istanza di fissazione di udienza; ... il processo deve essere riassunto ... nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo
La prosecuzione può avvenire mediante nuova istanza di fissazione di udienza; in mancanza, la riassunzione deve essere effettuata dalla parte più diligente entro novanta giorni dalla conoscenza legale dell'evento.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, l'interruzione per morte della parte costituita a mezzo di procuratore non opera automaticamente per il solo verificarsi dell'evento: occorrono l'evento interruttivo e la dichiarazione in udienza o la notificazione del procuratore alle altre parti, secondo l'art. 300 c.p.c., applicabile tramite l'art. 79, comma 2, c.p.a.
- Quando il procuratore dichiara in udienza la morte della parte costituita, il giudice amministrativo può dare atto collegialmente dell'interruzione del processo, anche se l'art. 79, comma 2, c.p.a. contempla la declaratoria mediante decreto presidenziale, in funzione di accelerazione e economia processuale.
- Il processo amministrativo interrotto può proseguire se la parte nei cui confronti si è verificato l'evento presenta una nuova istanza di fissazione di udienza; in mancanza, deve essere riassunto dalla parte più diligente mediante atto notificato alle altre parti entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 14 lug 2026Ordinanza n. 426/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 14 lug 2026Ordinanza n. 427/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 14 lug 2026Ordinanza n. 428/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 14 lug 2026Ordinanza n. 430/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 14 lug 2026Ordinanza n. 431/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 14 lug 2026Ordinanza n. 1556/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →