Ordinanza n. 427/2026 - Venezia, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia a) del provvedimento di aggiudicazione (non conosciuto né conoscibile aliunde) dell’appalto del Lotto n. 4 (recante il CIG B7D9FBDFDD) alla Ecogest S.p.A., nonché della comunicazione di aggiudicazione del predetto Lotto n. 4 inviata a mezzo PEC il 19 maggio 2026 ai sensi dell’art. 90 d.lgs. 36/2023; b) dell’art. 4 del disciplinare di gara, con particolare riferimento al sottoparagrafo intitolato “Limitazione dell’aggiudicazione ad un numero massimo di lotti”, laddove viene stabilito che “Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di n. 1 lotto che sarà individuato sulla base della preferenza da esprimere nell’offerta economica”; c) della “scheda offerta economica” allegata alla documentazione di gara nella parte “preferenza lotto” ove c’è scritto “(indicare un solo lotto di preferenza barrando la casella adiacente)” e in relazione alla sottostante clausola ove viene disposto che “Nel caso di miglior offerta in più lotti dove non si è espressa la preferenza, la stazione appaltante procederà in ordine al lotto di maggior importo”; d) del Verbale d.d. 23 dicembre 2025 e del relativo allegato “schema excel”; e) del Verbale d.d. 24 dicembre 2025; f) dell’eventuale consegna in via d’urgenza e/o anticipata e/o altro titolo che medio tempore dovesse essere stata disposta nelle more della stipula del contratto; g) dell’eventuale contratto che dovesse essere stato medio tempore stipulato con l’aggiudicataria; h) nonché di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ancorché non conosciuti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del Lotto n. 4 a Ecogest S.p.A. e atti della procedura relativi all’applicazione della clausola di limitazione dell’aggiudicazione a un solo lotto
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, l’aggiudicazione del Lotto n. 4, la relativa comunicazione, la clausola del disciplinare che limitava a un solo lotto le aggiudicazioni conseguibili da ciascun concorrente, la scheda di offerta economica quanto alla preferenza del lotto, i verbali di gara e gli eventuali atti di consegna o contratto. La gara riguardava servizi di conservazione, completamento e rinnovo delle piantagioni e degli spazi verdi, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La lex specialis stabiliva che, qualora un concorrente fosse risultato primo in graduatoria per più lotti, gli sarebbe stato aggiudicato un solo lotto, individuato sulla base della preferenza indicata nell’offerta economica o, in mancanza, del lotto di maggior importo. Ecogest era prima classificata nel Lotto n. 4, aveva indicato come preferito il Lotto n. 5, già aggiudicato ad altro operatore, e risultava terza nel Lotto n. 3, dopo operatori aggiudicatari di altri lotti. La ricorrente sosteneva che, considerati gli scorrimenti, Ecogest avrebbe dovuto ottenere il Lotto n. 3, di importo maggiore, anziché il Lotto n. 4, e che quest’ultimo avrebbe dovuto essere riassegnato alla ricorrente. La stazione appaltante ha eccepito anche l’inammissibilità per carenza di interesse, rilevando che la ricorrente aveva impugnato l’aggiudicazione del Lotto n. 4, ma non quella del Lotto n. 3, il cui consolidamento impediva comunque il conseguimento del risultato utile perseguito.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto dirimente, già sul piano dell’interesse cautelare, la mancata impugnazione dell’aggiudicazione del Lotto n. 3: il suo consolidamento in favore del raggruppamento aggiudicatario impediva alla ricorrente di conseguire, anche in caso di annullamento dell’aggiudicazione del Lotto n. 4, il risultato sperato. Quanto al fumus boni iuris, il TAR ha comunque ritenuto plausibile e corretta l’interpretazione della stazione appaltante. La clausola sulla scelta del lotto di maggior valore presupponeva che il concorrente fosse primo in graduatoria per più lotti nella fase originaria di individuazione dei vincitori, non che acquisisse una posizione utile in altro lotto soltanto a seguito di scorrimenti successivi. Ecogest era prima in graduatoria esclusivamente nel Lotto n. 4; pertanto, non ricorrendo una pluralità di posizioni di vertice originarie, l’amministrazione aveva correttamente aggiudicato a Ecogest il Lotto n. 4. L’interpretazione era inoltre coerente con la finalità della lex specialis di evitare la concentrazione delle aggiudicazioni e, al contempo, di assegnare i lotti ai migliori offerenti, cioè ai primi classificati in senso assoluto. Il TAR ha richiamato l’applicazione analogica dei criteri civilistici di interpretazione contrattuale, in particolare la ricerca della comune intenzione, la valutazione del comportamento complessivo e l’interpretazione delle clausole le une per mezzo delle altre. Ha fissato l’udienza pubblica per il merito e compensato le spese della fase cautelare per la complessità delle questioni interpretative.
Norme richiamate
art. 90 d.lgs. 36/2023
Richiamato quale disposizione relativa alla comunicazione dell’aggiudicazione.
art. 71 d.lgs. 36/2023
Indicato quale base normativa della procedura di gara.
art. 108 d.lgs. 36/2023
Indicato quale base normativa dell’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo.
art. 55 c.p.a.
Disposizione applicata per la decisione sulla domanda cautelare.
art. 1362 c.c.
nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole; per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto
Applicato analogicamente all’interpretazione della lex specialis di gara, imponendo di considerare la finalità complessiva della disciplina e non il solo significato letterale delle clausole.
art. 1363 c.c.
Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto
Applicato analogicamente per interpretare unitariamente il disciplinare e la scheda di offerta economica.
Massime di principio
- Nell’interpretazione della lex specialis di una gara pubblica si applicano analogicamente, con gli adattamenti imposti dalla natura pubblicistica della procedura, i criteri di interpretazione dei contratti previsti dal codice civile: occorre considerare la comune intenzione ricavabile dalla disciplina complessiva, il comportamento successivo e il coordinamento sistematico delle clausole, senza arrestarsi al loro significato letterale isolato.
- Una clausola che limita a un solo lotto le aggiudicazioni conseguibili da un concorrente e prevede, in caso di mancata preferenza, l’assegnazione del lotto di maggior valore opera quando il concorrente risulta primo in graduatoria per più lotti nella fase originaria di individuazione dei vincitori; non impone di considerare anche posizioni acquisite soltanto mediante successivi scorrimenti delle graduatorie.
- In presenza di una clausola di limitazione delle aggiudicazioni, è legittimo privilegiare un’interpretazione che concili l’ampliamento della partecipazione, evitando la concentrazione dei lotti, con l’assegnazione delle prestazioni agli operatori risultati migliori offerenti e primi classificati in senso assoluto.
- La mancata impugnazione dell’aggiudicazione di un lotto il cui consolidamento impedisce comunque al ricorrente di conseguire il bene della vita perseguito determina, già in sede cautelare, il venir meno dell’interesse concreto ed effettivo alla sospensione dell’aggiudicazione di altro lotto.
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