Ordinanza n. 426/2026 - Venezia, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della nota DCPPAC Dir.Centr.Pol.Pers.Amm.Civ. – UFFICIO II – Prot. Uscita -OMISSIS- del 29 maggio 2026, notificata alla ricorrente in pari data presso la Questura di Vicenza, con la quale il Dipartimento per l’Amministrazione Generale ha CONVOCATO LA DOTT.SSA -OMISSIS- PER IL COLLOQUIO DI IDONEITÀ IL GIORNO 12 GIUGNO 2026, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 21 dicembre 1989; b) della nota DCPPAC Dir.Centr.Pol.Pers.Amm.Civ. – UFFICIO VI – Prot. Uscita -OMISSIS- dell’11 maggio 2026, ove occorra, notificata alla ricorrente in data 18 maggio 2026, con la quale è stato comunicato il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione del 18 marzo 2026 e la trasmissione della pratica all’Ufficio II per la convocazione al colloquio; c) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi incluso il verbale di notifica della Questura di Vicenza del 29 maggio 2026 e del 18 maggio 2026; nonché per l’accertamento: dell’ intervenuta FORMAZIONE DEL SILENZIO-ASSENSO SULL’ISTANZA DI TRANSITO NEI RUOLI DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL’INTERNO presentata dalla ricorrente il 4 novembre 2024, ex art. 8, commi 3 e 4, D.P.R. 24 aprile 1982 n. 339, con conseguente obbligo del Ministero dell’Interno di adottare gli atti necessari : ^all’ INQUADRAMENTO DELLA RICORRENTE NEI RUOLI CIVILI, AREA FUNZIONARI – FAMIGLIA AMMINISTRATIVA E DELLA COMUNICAZIONE, ^e alla RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA A TUTTI GLI EFFETTI GIURIDICI, ECONOMICI E PREVIDENZIALI, IVI COMPRESI TUTTI GLI ADEGUAMENTI CONTRATTUALI MEDIO TEMPORE APPLICATI. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 19/6/2026: annullamento, previa sospensione dell’efficacia della nota DCPPAC – UFFICIO II – Prot. Uscita -OMISSIS- del 18 giugno 2026, notificata il 19 giugno 2026 con cui il Ministero HA DICHIARATO CONCLUSO IL PROCEDIMENTO DI TRANSITO PER MANCATA PRESENTAZIONE DELLA RICORRENTE AL COLLOQUIO DEL 12 GIUGNO 2026, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: convocazione a colloquio per il transito nei ruoli civili e successivo provvedimento di conclusione negativa del procedimento per mancata presentazione al colloquio
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la convocazione a un colloquio di idoneità, fissato a pochi giorni dalla comunicazione, e il successivo provvedimento con cui il Ministero ha dichiarato concluso il procedimento di transito nei ruoli civili per la sua mancata presentazione. Ha chiesto anche l'accertamento della formazione del silenzio-assenso sulla domanda di transito presentata il 4 novembre 2024, con conseguente inquadramento nei ruoli civili dell'Amministrazione dell'interno e ricostruzione della carriera. Ha dedotto che il termine di 150 giorni previsto dall'art. 8, commi 3 e 4, d.P.R. n. 339/1982 era decorso senza un provvedimento espresso negativo, determinando il perfezionamento del silenzio-assenso e la consumazione del potere amministrativo. Con i motivi aggiunti ha inoltre dedotto la violazione del primo decreto cautelare presidenziale, che aveva sospeso la convocazione al colloquio, nonché l'illegittimità della conclusione negativa del procedimento e l'omesso avviso di avvio del procedimento. La ricorrente aveva conseguito un giudizio di idoneità al servizio nei ruoli civili dalla C.M.O. e una successiva idoneità alle funzioni dell'area funzionari, mentre il Consiglio di amministrazione aveva espresso parere favorevole al transito.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare relativa sia al ricorso principale sia ai motivi aggiunti. Ha ritenuto sussistenti il fumus boni iuris e il periculum in mora. In particolare, ha considerato pertinente e consolidato l'orientamento secondo cui l'art. 8, commi 3 e 4, d.P.R. n. 339/1982 configura un'ipotesi tipica di silenzio-assenso: l'Amministrazione deve concludere tutti gli adempimenti entro 150 giorni dalla domanda di transito, senza poter imputare al dipendente i ritardi dell'istruttoria. Nel caso concreto, la domanda era stata presentata il 4 novembre 2024, l'interessata era stata giudicata idonea ai ruoli civili e il parere favorevole del Consiglio di amministrazione era intervenuto soltanto il 18 marzo 2026, oltre il termine normativo. Il Collegio ha inoltre rilevato che il Ministero, dopo la sospensione cautelare della convocazione, non avrebbe potuto considerare la mancata partecipazione al colloquio come causa di conclusione negativa del procedimento, ignorando gli effetti del decreto presidenziale. Ha quindi sospeso l'efficacia di tutti i provvedimenti impugnati e ordinato al Ministero di definire il procedimento entro 30 giorni, tenendo conto del silenzio-assenso maturato e delle valutazioni contenute nei decreti cautelari. Il periculum è stato ravvisato nel rischio di un giudizio di inidoneità e di conseguenze irreversibili sulla posizione lavorativa e previdenziale. Le spese della fase cautelare, pari a euro 1.500 oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 4 marzo 2027.
Norme richiamate
art. 8, commi 3 e 4, d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339
Il termine di 150 giorni entro cui provvedere sulla domanda di transito nei ruoli civili
La disposizione configura un'ipotesi tipica di silenzio-assenso; tutti gli adempimenti del procedimento devono essere compiuti entro il termine di 150 giorni dalla domanda, che è perentorio e non può essere sospeso o prorogato per ritardi imputabili all'Amministrazione.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa della tutela cautelare collegiale, accolta dal TAR mediante sospensione degli atti impugnati e imposizione di un termine all'Amministrazione per definire il procedimento.
art. 56 c.p.a.
È stato applicato nei precedenti decreti cautelari monocratici, adottati in presenza di estrema urgenza, per sospendere la convocazione al colloquio e il successivo provvedimento di conclusione negativa.
art. 2 l. 241/1990
Il silenzio-assenso previsto dall'art. 8 d.P.R. n. 339/1982 è stato distinto dal silenzio-inadempimento disciplinato dalla norma generale sul termine di conclusione del procedimento.
Massime di principio
- L'art. 8, commi 3 e 4, d.P.R. n. 339/1982 configura un'ipotesi tipica di silenzio-assenso sulla domanda di transito del personale non idoneo ai servizi di polizia nei ruoli civili, quando l'Amministrazione non provveda entro 150 giorni dalla presentazione dell'istanza.
- Il termine di 150 giorni previsto per il procedimento di transito nei ruoli civili è perentorio: tutti gli adempimenti amministrativi, compresi gli eventuali accertamenti e colloqui, devono essere completati entro tale termine e il ritardo non imputabile al dipendente non impedisce la formazione del silenzio-assenso.
- Il transito nei ruoli civili del personale non idoneo ai servizi di polizia costituisce prosecuzione del rapporto di impiego e, in presenza dei presupposti normativi, non può essere trattato come una nuova assunzione rimessa a una valutazione amministrativa esercitabile oltre il termine di legge.
- Una volta sospesa in sede cautelare la convocazione a un colloquio, l'Amministrazione non può imputare al dipendente la mancata partecipazione all'adempimento sospeso né definire negativamente il procedimento sulla base di tale mancata partecipazione, ignorando gli effetti della misura giudiziale.
- La tutela cautelare può essere accordata quando l'espletamento tardivo del colloquio esponga il dipendente al rischio di un giudizio di inidoneità e di conseguenze irreversibili sulla posizione lavorativa e previdenziale.
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