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Ordinanza

Ordinanza n. 428/2026 - Venezia, Sezione 2

Per quanto riguarda il RICORSO INTRODUTTIVO: per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’ ORDINANZA n. 16/2026 del Comune di Casale sul Sile – Ufficio Urbanistica, notificata ai ricorrenti rispettivamente il 5, 9 e 11 marzo 2026, con cui l’Amministrazione ha ordinato, ANCHE ai medesimi odierni ricorrenti, la RIMOZIONE di “tutti i macchinari e tutti i materiali utilizzati dalla Società Join Water Wellpoint s.r.l. o in proprietà alla stessa, collocati e/o depositati nel fabbricato a destinazione agricola nel piazzale antistante, catastalmente censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Casale sul Sile alla Sezione C, Foglio 13 particella 290 subalterno 3, (corrispondente alla particella censita al Catasto Terreni del Comune di Casale sul Sile al Foglio 25 mappale n. 290) nonché collocati e/o depositati nella porzione di scoperto pertinenziale ricadente all’interno dell’immobile censito al Catasto Terreni del Comune di Casale sul Sile al Foglio 25 mappale 313 con conseguente rimessione in pristino dello stato dei luoghi”, nonché per il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi nella misura che verrà dimostrata in corso di causa ovvero ritenuta di Giustizia. Per quanto riguarda i MOTIVI AGGIUNTI presentati dai ricorrenti il 19/6/2026: Annullamento, previa sospensione dell’efficacia, DELL’ORDINANZA n. 49/2026 del 6 maggio 2026 del Comune di Casale Sul Sile, notificata ai ricorrenti il successivo 11 maggio 2026, CHE HA PROROGATO DI 90 GIORNI il termine per l’esecuzione, ai sensi dell’art. 21-quater, comma 2 della Legge n. 241/1990, IL TERMINE PER L’ESECUZIONE DELL’ORDINANZA n. 16/2026, con cui l’Amministrazione ha ordinato, anche ai medesimi odierni ricorrenti, la rimozione di “tutti i macchinari e tutti i materiali utilizzati dalla Società Join Water Wellpoint s.r.l. o in proprietà alla stessa, collocati e/o depositati nel fabbricato a destinazione agricola nel piazzale antistante, catastalmente censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Casale sul Sile alla Sezione C, Foglio 13 particella 290 subalterno 3, (corrispondente alla particella censita al Catasto Terreni del Comune di Casale sul Sile al Foglio 25 mappale n. 290) nonché collocati e/o depositati nella porzione di scoperto pertinenziale ricadente all’interno dell’immobile censito al Catasto Terreni del Comune di Casale sul Sile al Foglio 25 mappale 313 con conseguente rimessione in pristino dello stato dei luoghi”, nonché per il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi nella misura che verrà dimostrata in corso di causa ovvero ritenuta di Giustizia.

Giustizia amministrativa202600911

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale n. 16/2026 di rimozione dei macchinari e materiali depositati nell’immobile e di rimessione in pristino, nonché ordinanza n. 49/2026 di proroga del termine di esecuzione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari dell’area)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza comunale che imponeva anche a loro la rimozione di macchinari e materiali appartenenti o utilizzati dalla società Join Water Wellpoint e la rimessione in pristino dell’area, chiedendone l’annullamento e la sospensione cautelare, oltre al risarcimento dei danni. Hanno sostenuto di non avere la disponibilità dell’area interessata e di non essere responsabili dell’abuso, affermando che il deposito e la trasformazione dell’area agricola in area destinata ad attività produttivo-industriale erano riconducibili alla società che esercitava l’attività nell’immobile e deteneva i beni. I ricorrenti hanno inoltre dedotto che il loro dante causa aveva già segnalato al Comune la situazione abusiva. Con motivi aggiunti hanno impugnato l’ordinanza n. 49/2026, con la quale il Comune aveva prorogato di novanta giorni il termine per l’esecuzione dell’ordine originario. La società destinataria dell’ordine e indicata quale autrice dell’abuso non si è costituita in giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare e ha sospeso, limitatamente alla posizione dei ricorrenti, l’efficacia di entrambe le ordinanze impugnate fino alla trattazione del merito. Il Collegio ha rilevato che i ricorrenti affermano di non avere la disponibilità dell’area e di non essere responsabili della collocazione dei macchinari e dei materiali, mentre la società Join Water Wellpoint, anch’essa destinataria dell’ordinanza, appariva il soggetto che deteneva i beni, esercitava l’attività nell’immobile e aveva determinato la modifica della destinazione dell’area. Il giudice ha quindi ravvisato, allo stato degli atti, la peculiare posizione dei proprietari non responsabili della collocazione di impianti e macchinari di proprietà di terzi e un danno grave e irreparabile connesso alla pendenza e agli effetti dell’inottemperanza degli ordini. Ha sottolineato la necessità che nel contenzioso partecipino anche i soggetti direttamente coinvolti, in particolare la società indicata quale autrice degli abusi e proprietaria dei beni rimovibili. È stata fissata l’udienza pubblica del 4 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale per la decisione sulla domanda cautelare; il TAR ha ritenuto sussistente un danno grave e irreparabile e ha disposto la sospensione degli atti impugnati limitatamente ai ricorrenti.

  • art. 21-quater, comma 2, l. 241/1990

    La disposizione è indicata nell’ordinanza comunale n. 49/2026 quale base della proroga di novanta giorni del termine per l’esecuzione dell’ordinanza n. 16/2026; la proroga è stata sospesa, insieme all’ordine originario, limitatamente alla posizione dei ricorrenti.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l’ordine di rimozione e ripristino può essere sospeso nei confronti dei proprietari dell’area quando, allo stato degli atti, essi risultino non responsabili della collocazione dei beni e dell’abuso e l’attività abusiva appaia riconducibile al soggetto che detiene i beni ed esercita l’attività nell’immobile.
  • La circostanza che il proprietario dell’area non sia l’autore dell’abuso e non abbia la disponibilità dei beni oggetto dell’ordine può assumere rilievo decisivo nella valutazione cautelare della legittimità dell’ordine rivolto anche a tale proprietario.
  • La pendenza e gli effetti dell’inottemperanza a un ordine di rimozione e ripristino possono integrare il danno grave e irreparabile richiesto per la tutela cautelare, quando espongano il destinatario a conseguenze pregiudizievoli non adeguatamente reversibili nelle more del giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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