Ordinanza n. 1556/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Avviso di selezione interna per il conferimento quinquennale dell’incarico di responsabile di una U.O.S.D. presso il Dipartimento di Salute Mentale, nella parte in cui limitava la partecipazione ai medici-chirurghi, nonché gli atti presupposti e il conferimento dell’incarico
Esito
La controversia
L’Ordine degli Psicologi del Veneto ha impugnato l’avviso di selezione e gli atti connessi, deducendo l’illegittimità della mancata ammissione dei professionisti psicologi alla procedura per il conferimento dell’incarico di responsabile della U.O.S.D. «Gestione percorsi riabilitativi e integrazione con le aree distrettuali». La procedura è stata ricondotta all’art. 15, comma 7-bis, lett. b), del d.lgs. n. 502/1992. L’Azienda sanitaria ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo la giurisdizione del giudice ordinario. Il TAR ha rilevato che la questione di legittimità costituzionale della disposizione applicabile, già sollevata dal Consiglio di Stato in altro giudizio con riferimento agli artt. 3, 32 e 97 Cost., può essere determinante per la decisione della controversia.
La decisione
Il TAR ha disposto la sospensione impropria del giudizio, ritenendo che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 7-bis, lett. b), del d.lgs. n. 502/1992, pendente davanti alla Corte costituzionale in un diverso giudizio, possa risultare determinante anche nella causa in esame. Il Collegio ha richiamato l’orientamento dell’Adunanza Plenaria secondo cui è possibile sospendere il giudizio principale in attesa della definizione di una questione di costituzionalità sollevata in altra causa, quando la norma oggetto della questione sia applicabile al processo sospeso. Ha inoltre precisato che, dopo la pubblicazione del provvedimento della Corte costituzionale nella Gazzetta Ufficiale, la parte interessata dovrà presentare l’istanza di fissazione dell’udienza entro tre mesi, ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a. e dell’art. 297 c.p.c., richiamato dall’art. 39, comma 1, c.p.a. La decisione non definisce né la questione di giurisdizione né il merito delle censure contro la selezione.
Norme richiamate
art. 15, comma 7-bis, lett. b), d.lgs. n. 502/1992
La disposizione disciplina la procedura di conferimento dell’incarico cui è riferita la selezione impugnata ed è stata ritenuta potenzialmente rilevante ai fini della decisione, essendo oggetto di una questione di legittimità costituzionale pendente.
art. 79 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la sospensione del giudizio.
art. 80, comma 1, c.p.a.
Prevede, secondo il richiamo operato dal TAR, il termine per la prosecuzione del giudizio sospeso mediante istanza di fissazione dell’udienza.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Richiama le disposizioni del codice di procedura civile per quanto non disciplinato dal codice del processo amministrativo.
art. 295 c.p.c.
È richiamato quale fondamento della sospensione necessaria del giudizio in presenza di una questione pregiudiziale determinante.
art. 297 c.p.c.
È richiamato, per effetto del rinvio esterno, quanto al termine decadenziale di tre mesi per la prosecuzione del giudizio sospeso, decorrente dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte costituzionale.
art. 3 Cost.
Parametro costituzionale indicato nell’ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato.
art. 32 Cost.
Parametro costituzionale indicato nell’ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato.
art. 97 Cost.
Parametro costituzionale indicato nell’ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo è ammissibile la sospensione impropria del giudizio principale quando una questione di legittimità costituzionale relativa a una norma applicabile alla controversia sia stata sollevata in un diverso giudizio e la sua definizione possa risultare determinante per la decisione.
- Dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento della Corte costituzionale che definisce la questione pregiudiziale, la prosecuzione del giudizio amministrativo sospeso richiede la presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza entro il termine decadenziale di tre mesi previsto dall’art. 297 c.p.c., applicabile tramite il rinvio esterno dell’art. 39, comma 1, c.p.a.
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