Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 431/2026 - Venezia, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, ​dell’ ordinanza n. 13/2026 del Comune di Colle Santa Lucia, prot. n. 2184 del 22/04/2026, emessa dal Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva, Ing. Stefano Tancon, avente ad oggetto "ORDINANZA DI DEMOLIZIONE OPERE E RIMISSIONE IN PRISTINO" ai sensi degli artt. 27 e 31 del D.P.R. n. 380/2001, art. 91 della L.R. n. 61/1985 e D.Lgs. 42/2004, notificata in data 05/05/2026 (Doc. 1), nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi: • la nota della Soprintendenza prot. MIBACT|MIBACT_SABAP-VE-MET|22/10/2020|0026128-P, acquisita al prot. comunale n. 8541/2020 del 22/10/2020, nella parte in cui ha richiesto l’accertamento per lavori abusivi (Doc. 2); • la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 3606/2025 del 05/05/2025 (Doc. 3); • ogni altro atto connesso e presupposto, ancorchè non conosciuto da parte ricorrente.​

Giustizia amministrativa202601168

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e rimessione in pristino di cinque opere realizzate in un edificio monumentale, tra cui la realizzazione di un vano cucina e l'apertura su un muro portante seicentesco

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale di demolizione e ripristino adottata ai sensi degli artt. 27 e 31 del d.P.R. 380/2001, dell'art. 91 della l.r. Veneto n. 61/1985 e del d.lgs. 42/2004, chiedendone anche la sospensione cautelare. Le censure principali riguardano: l'anteriorità della realizzazione del vano cucina rispetto sia all'apposizione del vincolo monumentale del 1932 sia all'introduzione dell'obbligo generalizzato di licenza edilizia, con richiamo all'autorizzazione comunale del 1964 per l'allacciamento idrico e alla rappresentazione del vano nei documenti relativi a un progetto di restauro; l'omessa valutazione delle controdeduzioni tecniche e storiche presentate nel procedimento; la contraddittorietà dell'ordinanza con precedenti interventi edilizi autorizzati nel 1997 e nel 2007, che avrebbero consentito alla Soprintendenza di conoscere lo stato dei luoghi; lo sviamento del potere repressivo, che sarebbe stato utilizzato per favorire l'acquisizione bonaria dell'immobile da parte del Comune, dopo il fallimento di una trattativa; in via subordinata, l'applicabilità dell'accertamento di compatibilità paesaggistica e della sanzione pecuniaria alle opere non comportanti aumento di volume o superficie, nonché del regime di tutela dei beni culturali e del principio di conservazione per l'apertura realizzata sul muro portante; la necessità di una preventiva valutazione tecnica e del parere della Soprintendenza sulle modalità di ripristino, considerati il carattere monumentale dell'edificio, la sua collocazione in zona sismica e i possibili rischi strutturali; la violazione dei principi di correttezza e buona fede per l'attivazione del potere sanzionatorio dopo circa cinque anni dalla segnalazione della Soprintendenza del 2020. In sede cautelare le ricorrenti hanno dedotto il rischio di un danno grave, irreversibile e irreparabile derivante dalla demolizione, soprattutto del muro portante seicentesco, nonché dall'eventuale acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale.

La decisione

Il decreto presidenziale monocratico n. 362 del 20 giugno 2026 aveva sospeso l'efficacia dell'ordinanza, ravvisando la necessità di approfondire la datazione delle opere, il contenuto degli interventi autorizzati nel 1997 e nel 2007 e le conseguenze strutturali della demolizione del muro portante di un edificio monumentale in zona sismica. Il Collegio, tuttavia, ha rilevato che il Comune, dopo la costituzione in giudizio, si è formalmente impegnato ad attendere la decisione di merito prima di dare esecuzione all'ordinanza. Tale impegno è stato qualificato come una forma atipica di autovincolo o autosospensione del provvedimento amministrativo, idonea a rendere non più attuale il danno grave e irreparabile dedotto dalle ricorrenti. La domanda cautelare è stata quindi respinta non perché siano state definite le questioni di legittimità dell'ordinanza, che restano da esaminare nel merito, ma perché è venuta meno l'attualità del periculum in mora. È stata fissata l'udienza pubblica per il merito al 26 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della particolarità della controversia e delle posizioni coinvolte.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata esaminata alla luce dell'attualità del danno grave e irreparabile.

  • art. 56 c.p.a.

    Ha consentito l'adozione della misura cautelare monocratica inaudita altera parte, successivamente superata sul piano dell'attualità del periculum dall'impegno del Comune a non eseguire l'ordinanza prima della decisione di merito.

  • artt. 27 e 31 d.P.R. 380/2001

    Costituiscono la base normativa dell'ordinanza comunale di demolizione e rimessione in pristino, la cui legittimità sostanziale non è stata decisa nella fase cautelare.

  • art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001

    È richiamato in relazione alla prospettata acquisizione gratuita al patrimonio comunale quale conseguenza dell'inottemperanza all'ordine di demolizione.

  • d.lgs. 42/2004

    È richiamato sia quale disciplina del vincolo culturale gravante sull'edificio sia con riferimento alle conseguenze paesaggistiche e alla tutela della conservazione del bene monumentale; le relative questioni restano riservate al merito.

  • art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004

    È invocato dalle ricorrenti per sostenere l'assoggettabilità delle opere non volumetriche all'accertamento di compatibilità paesaggistica e, in caso di esito favorevole, alla sanzione pecuniaria anziché demolitoria; il Collegio non decide la questione.

  • art. 29 d.lgs. 42/2004

    È invocato in relazione agli obblighi di studio, prevenzione, manutenzione e restauro del bene culturale e alla necessità di valutare le modalità esecutive del ripristino; la questione non è definita in sede cautelare.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, l'impegno espresso dell'amministrazione resistente a non eseguire il provvedimento impugnato sino alla decisione di merito può integrare una forma atipica di autovincolo o autosospensione, facendo venir meno l'attualità del danno grave e irreparabile e determinando il rigetto della domanda cautelare senza decisione sulla legittimità sostanziale dell'atto.
  • Quando l'esecuzione dell'ordine di demolizione riguarda opere strutturali di un edificio monumentale collocato in zona sismica, il rischio di compromissione dell'integrità statica e l'irreversibilità degli interventi possono giustificare, in astratto, una tutela cautelare urgente; tuttavia, tale tutela non è necessaria se l'amministrazione si vincola processualmente a non eseguire l'atto fino alla pronuncia di merito.
  • La fissazione dell'udienza di merito e la compensazione delle spese cautelari sono compatibili con il rigetto della domanda cautelare fondato esclusivamente sulla sopravvenuta assenza di un danno grave e irreparabile attuale.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniVincolo culturaleTutela cautelare
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietàAutotutela decisoriaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.