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Ordinanza

Ordinanza n. 430/2026 - Venezia, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento prot. n. M_D AB62BE8 REG2026 0024452 del 17 marzo 2026, notificato in data 19 marzo 2026, con il quale lo Stato Maggiore dell'Esercito - Dipartimento Impiego del Personale ha comunicato IL RIGETTO DELL'ISTANZA DI ASSEGNAZIONE TEMPORANEA presentata dal ricorrente ai sensi dell'art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001, nonché del preavviso di diniego M_D AB62BE8 REG2026 0014498 16-02-2026 in qualità di atto presupposto del provvedimento impugnato, di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli di cui sopra e di tutti i pareri scritti e/o orali eventualmente resi in relazione alla posizione del Sig. Sirago e al mancato accoglimento dell'istanza da lui presentata; e inoltre PER L'ACCERTAMENTO, sussistendone ogni presupposto di legge, DEL DIRITTO DEL RICORRENTE AD OTTENERE L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA RICHIESTA.

Giustizia amministrativa202601072

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di assegnazione temporanea presso Bracciano o sedi prossime, adottato ai sensi dell'art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001, nonché il preavviso di diniego presupposto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, in servizio a Portogruaro e con una figlia nata il 27 novembre 2025, ha chiesto il 3 dicembre 2025 l'assegnazione temporanea presso Bracciano o sedi prossime, per ricongiungersi al nucleo familiare, del quale fa parte anche la moglie, anch'essa militare. L'Amministrazione ha respinto l'istanza rilevando che l'ente di appartenenza presentava una sottoalimentazione del 3% nel profilo professionale e del 16% nella categoria Graduati, tale da non consentire la sottrazione di personale, e che nelle sedi richieste non risultavano carenze di posti aventi la medesima specifica professionalità o mansione. Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del diniego e ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia dell'atto, sostenendo che la ricerca del posto disponibile non potesse essere limitata all'identità delle specifiche mansioni e specializzazioni, ma dovesse riguardare un posto corrispondente al grado, alla qualifica e alla posizione retributiva. Ha inoltre invocato la tutela dell'interesse della figlia minore e il necessario bilanciamento tra esigenze familiari e organizzative dell'Amministrazione. Il ricorso richiama l'orientamento della Sezione secondo cui, anche per il personale delle Forze armate, il diniego deve essere sorretto da una motivazione particolarmente stringente e l'Amministrazione deve esplorare possibilità di impiego temporaneo in mansioni diverse, purché compatibili con ruolo, grado e inquadramento del dipendente.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Ha sospeso gli effetti del diniego e ordinato al Ministero di riesaminare l'istanza di assegnazione temporanea. Il riesame dovrà verificare la disponibilità, nelle sedi richieste, di un posto equivalente quanto a grado, qualifica, inquadramento giuridico e posizione retributiva, senza esigere l'identità delle specifiche specializzazioni o mansioni del ricorrente. La Sezione ha ritenuto che le specializzazioni di Operatore Radar Arthur e Operatore SIF non potessero, di per sé, restringere la ricerca dei posti disponibili e che dovesse assumersi quale parametro la qualifica di Artigliere. Il giudice ha valorizzato l'interesse preminente della minore, da soddisfare tempestivamente nel primo triennio di vita, bilanciandolo con l'interesse organizzativo dell'Amministrazione a una mobilità compatibile del personale. Ha inoltre considerato che il ricorrente era già stato assegnato temporaneamente a Bracciano durante la gravidanza a rischio della moglie. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori, per le spese della fase cautelare. La trattazione di merito è stata fissata per il 4 marzo 2027.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001

    L'assegnazione temporanea per esigenze di cura di un figlio di età inferiore a tre anni deve essere valutata considerando un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva; tale parametro non richiede l'identità delle specifiche mansioni o specializzazioni, purché l'impiego sia compatibile con grado, qualifica e inquadramento del dipendente.

  • art. 45, comma 31-bis, d.lgs. n. 95/2017

    Il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio.

    Per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia l'Amministrazione può negare l'assegnazione per motivate esigenze organiche o di servizio, ma deve fornire una motivazione particolarmente stringente e svolgere una valutazione non restrittiva delle concrete possibilità di ricollocazione temporanea.

  • art. 40, comma 1, lett. q), d.lgs. n. 172/2019

    La disposizione è richiamata quale norma modificativa e aggiornata dell'art. 45, comma 31-bis, del d.lgs. n. 95/2017, applicabile al regime speciale di assegnazione temporanea del personale della Difesa.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda cautelare esaminata dal TAR.

  • art. 3 Convenzione sui diritti del fanciullo

    L'interesse superiore del fanciullo deve avere una considerazione preminente.

    L'interesse superiore del minore costituisce un parametro rilevante nella valutazione dell'istanza di assegnazione temporanea.

  • art. 24 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    In tutti gli atti relativi ai bambini, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente.

    La tutela del minore e il mantenimento delle relazioni con entrambi i genitori orientano il bilanciamento amministrativo.

  • artt. 30 e 31, comma 2, Cost.

    Le disposizioni costituzionali sostengono la tutela della famiglia, della genitorialità, dell'infanzia e dell'esercizio delle responsabilità genitoriali.

Massime di principio

  • Nella valutazione di una domanda di assegnazione temporanea ex art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001 proposta da personale militare o delle Forze di polizia, la disponibilità del posto non deve essere intesa come identità delle specifiche mansioni o specializzazioni precedentemente svolte, ma come corrispondenza di grado, qualifica, inquadramento giuridico e posizione retributiva, purché sia possibile un utile impiego temporaneo del dipendente.
  • Il diniego dell'assegnazione temporanea per motivate esigenze organiche o di servizio richiede una motivazione particolarmente stringente, soprattutto quando sia coinvolto un figlio di età inferiore a tre anni, e non può limitarsi al richiamo della carenza di posti nella medesima professionalità specialistica.
  • L'Amministrazione deve esplorare concretamente possibilità alternative di ricollocazione temporanea nelle sedi richieste o prossime, anche mediante l'assegnazione a mansioni diverse da quelle specialistiche normalmente svolte, se compatibili con il ruolo, il grado e la qualifica del dipendente.
  • Nel bilanciamento tra esigenze organizzative dell'Amministrazione e tutela della genitorialità, l'interesse del minore deve essere considerato preminente e soddisfatto tempestivamente durante il primo triennio di vita, senza però escludere la verifica della compatibilità della mobilità con le esigenze di servizio.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoEfficacia ed esecuzione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoDifetto di istruttoria

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