Sentenza n. 4/2026 - Bolzano, Sezione 1
per l’accertamento del diritto di accesso, ai sensi dell'art. 36 del d. lgs n. 36/2023 e dell’art. 116 c.p.a., agli atti dell’intera procedura di affidamento della concessione del servizio di gestione del parcheggio “Palazzo Provinciale 2”; e per il conseguente annullamento - del provvedimento del 9.12.2025, firmato dal RUP in data 2.12.2025, recante le “Decisioni ai sensi dell’art 36, comma 4 del d.lgs. 36/2023 sulle richieste di oscuramento di parti delle offerte indicate dagli operatori economici ai sensi dell’art. 35, comma 4, lettera a) del D.lgs. 36/2023”, e – del provvedimento del direttore dell‘Ufficio beni patrimoniali della Provincia autonoma di data 15.12.2025, recante il diniego dell’accesso alla documentazione oscurata di APCOA Italia Spa; nonché per l’ordine di esibizione - di tutta la documentazione prodotta da Apcoa Italia Spa, in particolare della Relazione tecnica, senza alcun oscuramento; - in via subordinata, ed occorrendo, ordinare alla Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 36 co. 2 d.lgs. 36/2023, di rendere reciprocamente disponibili le offerte integrali degli operatori collocatisi nei primi cinque posti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decisioni della stazione appaltante sulle richieste di oscuramento dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria e diniego dell'accesso alla documentazione oscurata
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, classificatasi al secondo posto in una procedura per l'affidamento in concessione del servizio di gestione di un parcheggio, ha impugnato, ai sensi degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023 e dell'art. 116 c.p.a., le decisioni con cui la stazione appaltante aveva accolto le richieste dell'aggiudicataria di oscurare ampie parti dell'offerta tecnica e aveva negato l'accesso integrale. La ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'obbligo di motivazione e l'eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e contraddittorietà, sostenendo che il RUP si era limitato ad accogliere in modo acritico le dichiarazioni dell'aggiudicataria senza verificare la pertinenza e la fondatezza dei segreti tecnici e commerciali invocati. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione delle norme costituzionali e processuali sul diritto di difesa, dell'art. 185 del d.lgs. 36/2023 e l'eccesso di potere, lamentando che l'oscuramento della relazione tecnica e del progetto di fattibilità impedisse di verificare la conformità dell'offerta ai criteri di gara, la correttezza dei punteggi attribuiti, la concorrenza effettiva e la sostenibilità economica dell'offerta aggiudicataria. In via subordinata ha chiesto l'ostensione integrale delle offerte dei primi cinque classificati.
La decisione
Il Tribunale ha accolto il ricorso principale e ha accertato l'illegittimità delle decisioni sulle richieste di oscuramento. Ai sensi degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023, la dichiarazione dell'offerente circa l'esistenza di segreti tecnici o commerciali non vincola la stazione appaltante, che deve compiere un'autonoma, concreta e motivata valutazione della validità e pertinenza delle ragioni addotte, svolgendo un'idonea istruttoria e individuando le singole informazioni effettivamente riservate. Nel caso concreto l'aggiudicataria aveva richiamato genericamente aspetti dell'organizzazione aziendale, rapporti con fornitori, know-how e strategie commerciali, chiedendo l'oscuramento di interi capitoli e di oltre metà dell'offerta tecnica. Il RUP aveva invece utilizzato una formula meramente adesiva e identica per tutti i concorrenti, senza verificare la sussistenza dei requisiti del segreto tecnico-commerciale né bilanciare riservatezza e diritto di difesa. Il Collegio ha richiamato i requisiti dell'art. 98 del d.lgs. 30/2005: segretezza oggettiva, valore economico derivante dalla segretezza e adozione di misure ragionevolmente adeguate a mantenerla. L'oscuramento può riguardare solo informazioni specificamente individuate, suscettibili di sfruttamento economico e idonee a garantire un vantaggio concorrenziale, non intere sezioni dell'offerta sulla base di affermazioni generiche. Inoltre, l'oscuramento massiccio di un'offerta tecnica che incide per il 70% sulla valutazione rendeva impossibile alla seconda classificata verificare i punteggi, la conformità alla lex specialis e la sostenibilità dell'offerta; le esigenze difensive della seconda classificata sono state ritenute sostanzialmente in re ipsa. È stato quindi ordinato alla Provincia di consentire, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, l'accesso integrale e non oscurato all'offerta tecnica dell'aggiudicataria. È stata dichiarata inammissibile, per mancata notificazione agli altri operatori economici, la domanda subordinata di ostensione reciproca delle offerte dei primi cinque classificati. È stata altresì dichiarata inammissibile per carenza di interesse la domanda relativa al progetto di fattibilità/PEF, già disponibile e depositato dalla ricorrente nell'altro giudizio sull'aggiudicazione. La Provincia è stata condannata alle spese; spese compensate nei confronti dell'aggiudicataria non costituita.
Norme richiamate
Accesso agli atti e riservatezza
La possibilità di escludere l'accesso per segreti tecnici o commerciali richiede una dichiarazione motivata e comprovata dell'offerente; l'eccezione deve essere applicata puntualmente e bilanciata con le esigenze difensive.
art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023
informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali
La dichiarazione dell'offerente è necessaria ma non sufficiente: la stazione appaltante deve verificare autonomamente la sussistenza e la pertinenza del segreto.
Norme procedimentali e processuali in tema di accesso
Gli operatori classificati nei primi cinque posti beneficiano di un regime ostensivo privilegiato; le decisioni sulla segretezza devono essere adeguatamente motivate e possono essere impugnate con il rito ex art. 116 c.p.a.
art. 36, comma 3, d.lgs. 36/2023
La stazione appaltante deve rendere disponibili ai primi cinque classificati, tramite la piattaforma, le offerte degli altri concorrenti e le decisioni sulle richieste di oscuramento.
art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023
Le decisioni dell'amministrazione sulle parti segrete dell'offerta devono essere impugnate entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, con il rito previsto dall'art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito applicabile alla tutela giurisdizionale del diritto di accesso, richiamato per l'impugnazione delle decisioni sull'oscuramento delle offerte.
art. 98 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
La tutela del know-how presuppone che le informazioni siano segrete, abbiano valore economico in ragione della segretezza e siano sottoposte a misure ragionevolmente adeguate di protezione.
La disciplina generale dell'accesso documentale si applica in via integrata con le disposizioni speciali degli artt. 35 e 36 del codice dei contratti pubblici.
Massime di principio
- Nelle procedure di gara, la dichiarazione dell'operatore economico circa l'esistenza di segreti tecnici o commerciali non determina automaticamente l'oscuramento dell'offerta: la stazione appaltante deve svolgere un'autonoma, concreta e motivata valutazione della validità e pertinenza delle ragioni addotte, sulla base di un'idonea istruttoria.
- L'oscuramento per segreto tecnico o commerciale è legittimo soltanto per informazioni specificamente individuate, dotate di segretezza oggettiva, valore economico derivante dalla segretezza e protette mediante misure ragionevolmente adeguate; non è sufficiente un generico richiamo al know-how, alle strategie commerciali o all'organizzazione aziendale.
- Il bilanciamento tra riservatezza dell'offerta e diritto di difesa deve essere concreto e motivato, senza automatica prevalenza dell'uno o dell'altro interesse. Quando l'oscuramento di un'offerta tecnica impedisce al concorrente di verificare punteggi, conformità alla lex specialis e sostenibilità dell'offerta, le esigenze difensive possono giustificare l'accesso integrale.
- L'oscuramento massiccio di interi capitoli o di oltre metà dell'offerta, disposto mediante una formula standard e senza valutazione individualizzata, è illegittimo perché non consente di verificare la concreta sussistenza dei presupposti del segreto tecnico-commerciale.
- La stazione appaltante deve rendere disponibili ai concorrenti collocati nei primi cinque posti le offerte degli altri concorrenti e le decisioni sulle richieste di oscuramento; le decisioni sulla segretezza sono impugnabili con il rito ex art. 116 c.p.a. entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione.
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