Sentenza n. 8/2026 - Trento, Sezione 1
per l'annullamento: del decreto del Questore della Provincia di Trento assunto con provvedimento Prot. n. -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 16.05.2025, con il quale è stata respinta l’istanza del ricorrente per il rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia, nonché di ogni altro atto presupposto, infra procedimentale e al precedente connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia, fondato sulla precedente revoca della licenza, sul divieto di detenzione di armi e su valutazioni di inaffidabilità del richiedente
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente porto d'armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, titolare di licenza di porto di fucile dal 1988, aveva subito la revoca della licenza e il contestuale divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi in conseguenza di un incidente di caccia risalente al 2015. Dopo oltre cinque anni aveva presentato una nuova domanda di rilascio. Il Questore aveva respinto l'istanza richiamando la precedente vicenda, la mancanza dei requisiti di affidabilità e buona condotta e la ritenuta capacità di abuso delle armi. Con il primo motivo sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 43 TULPS, l'eccesso di potere per contraddittorietà manifesta, il contrasto con la circolare ministeriale del 26 novembre 2020 e il difetto di motivazione, poiché l'amministrazione si sarebbe limitata a richiamare la precedente revoca senza valutare il lungo tempo trascorso, l'assenza di ulteriori condotte negative e le sopravvenienze favorevoli. Il ricorrente ha inoltre contestato il rilievo attribuito a precedenti penali risalenti, alcuni dei quali estinti e comunque già non ostativi al precedente rilascio della licenza. È stato altresì dedotto che il divieto di detenzione non potesse essere considerato ostativo in modo autonomo, essendo stato richiesto il riesame complessivo della posizione. Con il secondo motivo sono stati dedotti il difetto e l'illogicità della motivazione rispetto alle osservazioni presentate nel procedimento e la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e il diniego è stato annullato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell'autorità in presenza di eventuali nuove controindicazioni. Il Collegio ha riconosciuto che il rilascio e la conservazione delle autorizzazioni di polizia in materia di armi non costituiscono un diritto soggettivo assoluto e che l'amministrazione dispone di ampia discrezionalità nel formulare una prognosi di possibile abuso, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Tale discrezionalità, tuttavia, non consente di fondare il diniego automaticamente su un fatto risalente né di limitarsi a richiamare la precedente revoca. L'amministrazione deve compiere una valutazione concreta, complessiva e aggiornata della personalità e dell'affidabilità dell'interessato, considerando l'epoca dei fatti, la condotta successiva, l'assenza o la presenza di ulteriori elementi negativi e l'attualità del rischio di abuso. Nel caso concreto, il provvedimento aveva valorizzato sostanzialmente il solo incidente del 2015 e aveva utilizzato formule stereotipate, senza esaminare il comportamento tenuto dal ricorrente negli anni successivi. Il mero richiamo a precedenti penali risalenti non era sufficiente, anche perché il reato specifico risultava estinto e tali precedenti non avevano impedito il precedente rilascio della licenza. Il Collegio ha inoltre ritenuto irrilevante, ai fini della legittimità del diniego impugnato, il richiamo dell'amministrazione all'attuale efficacia del divieto di detenzione, poiché licenza di porto d'armi e divieto di detenzione sono misure inscindibilmente connesse e la domanda di rilascio della licenza implicava il riesame anche del divieto. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, in quanto riproponeva questioni fattuali già esaminate o comunque riconducibili al primo motivo. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
artt. 10, 11, 39 e 43 r.d. 773/1931 (TULPS)
Le autorizzazioni di polizia in materia di armi sono soggette a una valutazione discrezionale dell'autorità, diretta a verificare l'affidabilità del richiedente e il rischio di abuso; tale valutazione deve essere concreta, attuale e complessiva, non automatica.
art. 10-bis l. 241/1990
Il motivo relativo alla violazione del preavviso di rigetto è stato assorbito e non deciso autonomamente nel merito.
art. 699 c.p.
Il porto e la detenzione di armi costituiscono eccezioni al generale divieto penale, sicché non configurano un diritto soggettivo assoluto.
art. 4, comma 1, l. 110/1975
Concorre a fondare il generale divieto di porto e detenzione di armi, rispetto al quale le autorizzazioni costituiscono deroghe sottoposte a valutazione dell'autorità di pubblica sicurezza.
art. 75 c.p.a.
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza pubblica ai sensi della disposizione richiamata.
Massime di principio
- Il rilascio e il mantenimento della licenza di porto d'armi non costituiscono un diritto soggettivo assoluto, ma sono subordinati a una valutazione discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza, diretta a prevenire il possibile abuso delle armi e a tutelare l'ordine e l'incolumità pubblica.
- Un diniego di licenza di porto d'armi non può fondarsi automaticamente su un singolo fatto risalente o sul mero richiamo alla precedente revoca: l'amministrazione deve formulare una prognosi concreta e attuale, basata sulla valutazione complessiva della personalità dell'interessato, dell'epoca dei fatti, della condotta successiva e di eventuali ulteriori elementi sintomatici del rischio di abuso.
- Nel riesaminare una posizione limitata da un precedente divieto di detenzione di armi, l'autorità di pubblica sicurezza deve svolgere un'istruttoria aggiornata e puntuale su tutte le circostanze esistenti al momento della nuova istanza; non è sufficiente il rinvio apodittico alle motivazioni del provvedimento originario.
- Il decorso di un significativo periodo di tempo senza ulteriori condotte negative costituisce un elemento che l'amministrazione deve esaminare nella nuova valutazione di affidabilità; il giudizio negativo deve spiegare perché, nonostante tale sopravvenienza, permanga un'attualità concreta del rischio di abuso.
- La licenza di porto di fucile e il divieto di detenzione di armi sono misure incompatibili tra loro: la domanda di rilascio della licenza impone all'autorità di valutare anche la posizione relativa al divieto di detenzione, senza poterlo considerare come ostacolo autonomo e immutabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 14 gen 2026Sentenza n. 60/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 14 gen 2026Sentenza n. 61/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 14 gen 2026Sentenza n. 62/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 14 gen 2026Sentenza n. 9/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 14 gen 2026Sentenza n. 12/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 14 gen 2026Sentenza n. 13/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →