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Sentenza

Sentenza n. 60/2026 - Venezia, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - dell’“avviso di accertamento esecutivo entrate patrimoniali atto n. -OMISSIS-”, prot. n. -OMISSIS-, notificato il 13/1-OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto dal ricorrente, ed in particolare, per quanto occorrer possa: - della nota a firma del Dirigente Settore Gestione del Territorio e Attività produttive con cui è stato trasmesso al ricorrente il bollettino pagoPA n. -OMISSIS-

Giustizia amministrativa202502428

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: avviso di accertamento esecutivo per il pagamento della penale prevista dalla normativa regionale sul Piano casa, conseguente alla ritenuta violazione dell'obbligo di residenza nell'immobile agevolato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'avviso con cui il Comune gli ha richiesto il pagamento di una penale, pari al contributo di costruzione maggiorato del 200%, per la perdita dei benefici previsti dal Piano casa regionale. Il permesso di costruire era stato rilasciato alla madre del ricorrente per un ampliamento dell'abitazione, con esenzione dal contributo di costruzione subordinata all'obbligo di stabilire e mantenere la residenza nell'immobile per almeno 42 mesi successivi al rilascio del certificato di agibilità. Durante i lavori la madre aveva ceduto al figlio una quota dell'immobile e il titolo edilizio era stato cointestato; la madre è poi deceduta prima dell'ultimazione dei lavori e del perfezionamento dell'agibilità. Il ricorrente, alla fine dei lavori, ha presentato la segnalazione certificata di agibilità e ha comunicato di non possedere i requisiti per l'esenzione, chiedendo la quantificazione del contributo di costruzione e provvedendo al relativo pagamento. Il Comune ha tuttavia ritenuto che la cessione della quota e la cointestazione del titolo avessero determinato la violazione dell'obbligo previsto dalla legge regionale, applicando la penale. Sono stati dedotti la violazione dell'art. 7, commi 2-bis e 1-bis, comma 1, lett. a), della l.r. Veneto n. 14/2009, il difetto assoluto dei presupposti, il difetto di istruttoria e di motivazione, l'irragionevolezza e l'ingiustizia manifeste, nonché la violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l'avviso di accertamento esecutivo. L'obbligo di trasferire e mantenere la residenza nell'unità immobiliare agevolata, secondo quanto previsto sia dalla legge regionale sia dal permesso di costruire, decorreva soltanto dal rilascio del certificato di agibilità ed era quindi subordinato alla conclusione dei lavori. Poiché la madre del ricorrente è deceduta prima dell'ultimazione dei lavori e dell'agibilità, al momento della cessione della quota non era ancora sorto un obbligo operativo suscettibile di violazione. Inoltre, il ricorrente aveva tempestivamente comunicato, alla fine dei lavori, di non poter beneficiare dell'esenzione e aveva versato integralmente il contributo di costruzione dovuto. La richiesta della penale non trovava pertanto fondamento né nella disposizione regionale né nelle prescrizioni del titolo edilizio. Il Comune è stato condannato al pagamento di 1.500 euro, oltre oneri di legge, a titolo di spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 2-bis, l.r. Veneto n. 14/2009

    penale pari al contributo di costruzione maggiorato del 200% per i comuni turistici

    La penale è dovuta quando il soggetto che abbia beneficiato della riduzione o esenzione dal contributo di costruzione violi l'obbligo di stabilire e mantenere la residenza nell'immobile agevolato per almeno 42 mesi successivi al rilascio del certificato di agibilità.

  • art. 7, comma 1-bis, comma 1, lett. a), l.r. Veneto n. 14/2009

    La disposizione costituisce il presupposto normativo dell'esenzione dal contributo di costruzione collegata alla destinazione dell'immobile a prima casa di abitazione.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare.

Massime di principio

  • La penale prevista dalla normativa regionale per la violazione dell'obbligo di residenza connesso a un'esenzione dal contributo di costruzione può essere applicata soltanto quando l'obbligo sia divenuto operativo secondo il termine stabilito dalla legge e dal titolo edilizio.
  • Se il titolo edilizio subordina l'obbligo di residenza al rilascio del certificato di agibilità, la cessione dell'immobile o di una sua quota intervenuta prima dell'ultimazione dei lavori e dell'agibilità non integra, di per sé, la violazione dell'obbligo né legittima l'applicazione della penale.
  • Quando il nuovo proprietario, al momento della fine dei lavori e della segnalazione di agibilità, dichiara di non possedere i requisiti per l'esenzione e versa integralmente il contributo di costruzione dovuto, non è legittima l'ulteriore richiesta della penale in assenza di una concreta violazione dell'obbligo di residenza.
  • L'amministrazione deve verificare i presupposti temporali e sostanziali della penale in coerenza con la disciplina normativa e con le prescrizioni del titolo edilizio, non potendo desumere la violazione dall'avvenuta cessione della proprietà prima che l'obbligo sia divenuto esigibile.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziContributo di costruzione e oneriMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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