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Sentenza

Sentenza n. 9/2026 - Trento, Sezione 1

per l'annullamento del decreto emesso dal Commissariato del Governo per la Provincia di Trento -OMISSIS-, nonché dell’Ammonimento Orale adottato dal Questore di Trento in data-OMISSIS-, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202500122

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trentino-Alto Adige - Trento, Sez. UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ammonimento orale adottato dal Questore di Trento e decreto del Commissario del Governo di rigetto del ricorso gerarchico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, già coniuge della parte controinteressata e padre di una minore affetta da una grave patologia, ha impugnato l'ammonimento orale adottato dal Questore ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 93/2013 e il successivo rigetto del ricorso gerarchico. Ha dedotto, in primo luogo, eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e difetto di istruttoria, sostenendo che l'ammonimento fosse fondato essenzialmente sulle dichiarazioni dell'ex coniuge e sulla frequentazione di un centro antiviolenza, senza ulteriori accertamenti, acquisizione di documentazione medica e adeguata valutazione degli elementi disponibili. Ha inoltre lamentato difetto di motivazione, violazione degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990 e degli artt. 3, 24 e 97 Cost., sostenendo che l'amministrazione avrebbe travisato i fatti, poiché sarebbero il ricorrente e la sua famiglia le persone minacciate, e non avrebbe esplicitato il percorso logico seguito per l'adozione della misura. È stato altresì contestato il mancato confronto procedimentale con l'interessato e sono state formulate istanze istruttorie, anche con riferimento a un documento relativo a fatti successivi all'ammonimento.

La decisione

Il Tribunale ha rigettato integralmente il ricorso. Ha qualificato l'ammonimento orale come misura di prevenzione, cautelare e dissuasiva, fondata su una valutazione prognostica ex ante e non sull'accertamento, secondo lo standard probatorio penale, della responsabilità per il reato di atti persecutori. Ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 93/2013 e dell'art. 8 del d.l. n. 11/2009, il Questore dispone di ampia discrezionalità sia nella scelta dell'intervento sia nella modulazione dell'istruttoria, poiché l'acquisizione di informazioni dagli organi investigativi e l'audizione delle persone informate sono previste ove ritenute necessarie. Nel caso concreto l'istruttoria non era limitata alle dichiarazioni dell'ex coniuge, ma comprendeva le relazioni della Questura, del centro antiviolenza e dei servizi sociali, riferimenti a pregresse vessazioni e condotte violente, episodi riguardanti la figlia minore, nonché gli elementi risultanti dalla sentenza di separazione, che aveva disposto l'affidamento esclusivo e rafforzato della minore alla madre e incontri protetti con il padre. Tali elementi erano sufficienti, sul piano indiziario e probabilistico, a delineare una situazione di elevata conflittualità e un rischio di reiterazione o degenerazione di condotte vessatorie. Il giudice ha escluso il difetto di istruttoria e ha ritenuto insussistente ogni manifesta irragionevolezza della valutazione amministrativa. La mancata audizione dell'interessato non ha costituito, di per sé, lesione del diritto di difesa; inoltre, il ricorso gerarchico aveva consentito un riesame della vicenda e la piena esposizione delle sue argomentazioni. Il secondo motivo è stato respinto perché i provvedimenti indicavano adeguatamente i presupposti fattuali e normativi della misura, anche mediante motivazione per relationem alla sentenza di separazione e agli atti istruttori. Il sindacato giurisdizionale è stato ritenuto limitato ai casi di manifesta insussistenza dei presupposti, manifesta irragionevolezza o sproporzione, non ravvisati nella fattispecie. Le istanze istruttorie sono state respinte, poiché il documento prodotto riguardava fatti successivi all'adozione dell'ammonimento ed era quindi irrilevante ai fini del giudizio di legittimità, da valutarsi in base alla situazione esistente al momento dell'adozione dell'atto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di € 2.000,00 oltre accessori in favore del Ministero dell'Interno; nulla è stato disposto quanto alle spese della parte privata non costituita.

Norme richiamate

  • art. 3 d.l. n. 93/2013, convertito dalla l. n. 119/2013

    Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635, consumati o tentati, del codice penale, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto.

    La disposizione attribuisce al Questore un potere preventivo e cautelare, esercitabile anche senza querela, sulla base di una valutazione prognostica e di elementi indiziari idonei a evidenziare il rischio di reiterazione o degenerazione delle condotte.

  • art. 8 d.l. n. 11/2009, convertito dalla l. n. 38/2009

    Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento.

    L'espressione "se necessario" rimette al Questore la valutazione sulla necessità, sulle modalità e sulla tempistica degli approfondimenti istruttori; non sono richieste prove aventi lo standard del processo penale.

  • art. 612-bis c.p.

    Il procedimento amministrativo di ammonimento è distinto dall'accertamento penale del reato di atti persecutori e non richiede la piena integrazione dei relativi elementi costitutivi.

  • artt. 1 e 3 l. n. 241/1990

    La motivazione dell'ammonimento e del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico è sufficiente quando espone i dati fattuali, i presupposti normativi e il percorso logico della valutazione preventiva, anche mediante motivazione per relationem.

  • art. 7 l. n. 241/1990

    La mancata audizione dell'interessato non determina automaticamente una violazione delle garanzie partecipative nel procedimento di ammonimento, specie quando l'interessato abbia potuto esporre compiutamente le proprie ragioni in sede di ricorso gerarchico.

  • art. 21-octies l. n. 241/1990

    Le censure di illegittimità del provvedimento sono state valutate con riferimento all'istruttoria, alla motivazione e alla ragionevolezza della misura; il giudice ha escluso i vizi dedotti.

  • art. 26 c.p.a.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 52 d.lgs. n. 196/2003

    Ha costituito il fondamento, insieme all'art. 9, paragrafo 1, del GDPR, dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti private.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Ha concorso a giustificare l'oscuramento dei dati personali particolari contenuti nella pronuncia.

Massime di principio

  • L'ammonimento orale del Questore per violenza domestica è una misura amministrativa di prevenzione, cautelare e dissuasiva, fondata su una valutazione prognostica ex ante del rischio che condotte moleste, minacciose o violente possano reiterarsi o degenerare in reati; non richiede l'accertamento penale della responsabilità dell'ammonito né prove idonee a resistere in un giudizio penale.
  • Ai fini dell'ammonimento è sufficiente un quadro indiziario e probabilistico caratterizzato da elementi circostanziati e attendibili, anche non autonomamente decisivi, purché complessivamente idonei a evidenziare una situazione di pericolo per l'integrità fisica o psichica della persona offesa.
  • La previsione secondo cui il Questore assume informazioni dagli organi investigativi e sente le persone informate dei fatti "se necessario" attribuisce all'autorità di pubblica sicurezza un'ampia discrezionalità nella scelta degli approfondimenti istruttori, delle relative modalità e della tempistica; il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione.
  • Il sindacato giurisdizionale sull'ammonimento è limitato alla verifica della manifesta insussistenza dei presupposti di fatto, della manifesta irragionevolezza o della manifesta sproporzione della misura; non comprende una rivalutazione sostitutiva del merito della prognosi preventiva.
  • La motivazione dell'ammonimento può essere integrata da richiami per relationem a documenti e provvedimenti, inclusa una sentenza civile di separazione, quando tali riferimenti consentano di ricostruire con chiarezza i fatti, la situazione di rischio e il percorso logico seguito dall'autorità di pubblica sicurezza.
  • La legittimità del provvedimento amministrativo deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione; documenti relativi a fatti successivi non sono utili per dimostrare l'illegittimità originaria dell'atto.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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