Sentenza n. 61/2026 - Venezia, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento Disp. n. -OMISSIS- datato 18.04.2005 del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale Militare, con cui l'Amministrazione ha disposto a carico del ricorrente il proscioglimento da ferma breve per aver superato 365 giorni di licenza straordinaria per convalescenza previsti dall’art. 11 del d.lgs. 505/97 nonché dall'art. 14 d.lgs. 215/2001 e, conseguentemente, ha dichiarato che l'interessato dovesse essere posto in congedo “dopo avere ultimato relative pratiche amministrative, avendo assolto obblighi di leva”; e per l'accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento del periodo di ferma breve prefissata, e quindi al ricollocamento nella posizione VFB / VFP4, o analoga posizione di Stato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di proscioglimento dalla ferma breve e collocamento in congedo illimitato per superamento del limite di 365 giorni di licenza straordinaria per convalescenza
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato nel 2024 un provvedimento del 18 aprile 2005, notificato il 30 maggio 2005, con cui era stato prosciolto dalla ferma breve e collocato in congedo per avere superato il limite di 365 giorni di licenza straordinaria per convalescenza nel triennio di ferma volontaria. Ha dedotto che il provvedimento sarebbe stato adottato applicando automaticamente una disciplina normativa successiva, entrata in vigore dopo l'adozione dell'atto, e che tale vizio ne avrebbe determinato la nullità, con conseguente insussistenza di acquiescenza, prescrizione o decadenza. Ha chiesto inoltre l'accertamento del diritto al riconoscimento dell'intero periodo di ferma breve e al ricollocamento nella posizione VFB/VFP4 o in analoga posizione. Il ricorrente ha richiamato anche il successivo richiamo in servizio per esigenze di completamento, addestramento e aggiornamento, nonché l'istanza di riesame in autotutela presentata nel 2023 e il relativo diniego. Il Ministero ha eccepito la tardività dell'impugnazione e, nel merito, ha sostenuto che anche la normativa vigente nel 2005 prevedeva un limite massimo di licenza straordinaria durante la ferma, incompatibile con la permanenza in servizio oltre tale limite.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività, rilevando che il provvedimento era stato conosciuto dal ricorrente nel maggio 2005 e impugnato soltanto dopo quasi vent'anni, oltre il termine decadenziale per l'azione di annullamento. La proposizione dell'istanza di riesame in autotutela nel 2023 e il successivo diniego non hanno riaperto i termini per impugnare l'atto originario; inoltre, il diniego era rimasto a sua volta inoppugnato. Il giudice ha escluso che la controversia potesse essere sottratta alla decadenza mediante la qualificazione del vizio come nullità. La nullità amministrativa ricorre soltanto nelle ipotesi tassative dell'art. 21-septies della legge n. 241/1990, ossia mancanza degli elementi essenziali, difetto assoluto di attribuzione, violazione o elusione del giudicato e altri casi espressamente previsti dalla legge. L'asserita applicazione di una disciplina successiva, anche ove configurabile come violazione di legge, non integra di per sé una nullità, ma un vizio di annullabilità da far valere nel termine decadenziale. Il TAR ha quindi ritenuto superfluo esaminare sia la questione relativa al termine per l'azione di nullità previsto dall'art. 31, comma 4, c.p.a., sia la fondatezza nel merito delle censure. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 11 d.lgs. 505/1997
Norma richiamata nel provvedimento di proscioglimento quale base del limite relativo alla licenza straordinaria per convalescenza durante la ferma breve.
art. 14 d.lgs. 215/2001
Norma richiamata nel provvedimento impugnato in relazione al limite massimo di licenza straordinaria e alle conseguenze sulla permanenza in servizio.
art. 21-septies l. 241/1990
È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.
La nullità del provvedimento amministrativo è limitata alle ipotesi tassative previste dalla disposizione; la mera violazione di legge, anche di norme imperative, determina ordinariamente annullabilità e deve essere dedotta nel termine decadenziale.
art. 21-octies, comma 1, l. 241/1990
Al di fuori delle ipotesi di nullità, i vizi di legittimità del provvedimento rientrano nella categoria generale dell'annullabilità.
art. 31, comma 4, c.p.a.
La questione relativa al termine decadenziale per l'azione di nullità è stata ritenuta assorbita, poiché il vizio dedotto non era riconducibile alla nullità.
artt. 35, comma 1, e 85, comma 9, c.p.a.
Disposizioni processuali richiamate nell'epigrafe della sentenza.
Massime di principio
- Nel diritto amministrativo la nullità del provvedimento costituisce un'eccezione rispetto all'annullabilità e ricorre soltanto nelle ipotesi tassative previste dall'art. 21-septies della legge n. 241/1990.
- La violazione di legge, anche quando riguarda una norma imperativa o una disciplina temporalmente non applicabile, determina di regola l'annullabilità del provvedimento e deve essere fatta valere entro il termine decadenziale per l'impugnazione.
- La qualificazione della censura come nullità non consente di eludere il termine decadenziale quando il vizio dedotto non integra la mancanza di elementi essenziali, il difetto assoluto di attribuzione, la violazione o elusione del giudicato o altra ipotesi espressamente prevista dalla legge.
- La richiesta di riesame in autotutela e il relativo diniego non riaprono il termine per impugnare un precedente provvedimento divenuto inoppugnabile, salvo che il nuovo atto abbia contenuto innovativo autonomamente lesivo; il relativo diniego deve comunque essere tempestivamente impugnato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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