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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19500/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un appalto pubblico per la realizzazione di un policlinico universitario affidato a un A.T.I. di imprese, di cui una società era capogruppo-mandataria. Durante l'esecuzione si verificarono ritardi, varianti in corso d'opera, contestazioni sulla completezza ed esecutività del progetto, sulla consegna delle aree di cantiere e sui tempi di pagamento dei S.A.L. La stazione appaltante dispose la risoluzione del contratto per asseriti inadempimenti dell'appaltatrice. L'originaria attrice chiese accertarsi l'illegittimità di tale risoluzione e dichiararsi la risoluzione del contratto per grave inadempimento della committente. I motivi del ricorso per cassazione censuravano soprattutto: l'inammissibilità della documentazione prodotta in appello; il preteso travisamento delle difese e della c.t.u.; l'erronea valutazione delle tre perizie di variante e della non esecutività del progetto; la mancata corretta comparazione dei reciproci inadempimenti; la mancata considerazione della consegna parziale delle aree; l'erronea minimizzazione dei ritardi nei pagamenti dei S.A.L. Tutti i motivi tendevano, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la dichiarazione di tardività della documentazione prodotta in comparsa conclusionale d'appello, perché la comparsa conclusionale non può introdurre nuove questioni né nuovi documenti. Ha poi ritenuto inammissibili le censure relative a c.t.u., varianti, consegna delle aree, ritardi nei S.A.L. e comparazione degli inadempimenti, perché formulate in modo generico, prive di autosufficienza e dirette in realtà a sollecitare una nuova valutazione di fatto, preclusa in sede di legittimità; inoltre operava la "doppia conforme" sulla decisone di merito. È stata quindi confermata la statuizione di merito che aveva escluso la responsabilità della committente e aveva ritenuto prevalenti gli inadempimenti dell'appaltatrice. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato, mentre nessuna statuizione è stata presa nei confronti della società che non ha svolto difese effettive.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    in appello sono precluse le nuove produzioni documentali quando la causa è già matura per la decisione; la produzione in comparsa conclusionale è tardiva.

  • art. 190 c.p.c.

    la comparsa conclusionale serve solo a illustrare domande ed eccezioni già ritualmente proposte e non può introdurre questioni nuove o nuovi documenti.

  • art. 360 c.p.c.

    le censure formalmente prospettate come violazione di legge o vizio motivazionale non possono tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove.

  • art. 348-ter c.p.c.

    in presenza di doppia conforme è precluso il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, se il ricorrente non indica specifiche ragioni di fatto diverse tra le due decisioni di merito.

  • art. 1453 c.c.

    la valutazione sulla fondatezza della domanda di risoluzione e sulla gravità dell'inadempimento è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.

  • art. 1362 c.c.

    l'erronea interpretazione degli atti processuali va censurata indicando la violazione dei criteri ermeneutici e il testo dell'atto asseritamente mal interpretato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La comparsa conclusionale non può essere utilizzata per introdurre nuovi documenti o nuove questioni: il suo contenuto è meramente illustrativo delle difese già ritualmente proposte.
  • In cassazione non è consentito trasformare doglianze formalmente di violazione di legge o di vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • Nei contratti con prestazioni corrispettive, la risoluzione per inadempimento in presenza di reciproche violazioni richiede un giudizio comparativo tra i comportamenti delle parti, ma tale giudizio, se congruamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità salvo omesso esame di un fatto decisivo.
  • La gravità dell'inadempimento e la scelta del contraente responsabile della risoluzione sono apprezzamenti di fatto rimessi al giudice di merito.
  • In caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni sono diverse.
  • Chi censura l'interpretazione di un atto deve indicare specificamente quali criteri ermeneutici siano stati violati e riprodurre il testo dell'atto interpretato, altrimenti la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppaltoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaRisoluzione del contratto

Testo integrale

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