Cassazione Civile, Ordinanza n. 21725/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite originava da un avviso di accertamento TARI per le annualità 2016, 2017 e 2018 emesso da un comune. In primo grado il ricorso del contribuente era stato respinto; in appello, invece, la corte tributaria di secondo grado aveva accolto l'impugnazione. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione limitatamente al capo sulle spese di lite, deducendo violazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 91 c.p.c., dell'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e dell'art. 2233 c.c., sostenendo che la corte di merito avesse omesso di distinguere le voci di onorari e spese e avesse liquidato un importo inferiore ai minimi tariffari. La Corte di cassazione ha ritenuto fondata la censura nella parte relativa alla liquidazione inferiore ai minimi, rilevando che, per i parametri applicabili dopo la modifica del 2018, il giudice non può ridurre i valori medi oltre il 50%, salvo specifica pattuizione. Ha inoltre osservato che il valore della controversia va determinato secondo il criterio del disputatum e, nel caso concreto, era pari all'importo dell'avviso impugnato. La doglianza è stata invece reputata generica nella parte concernente gli esborsi/spese vive, perché non specificamente allegati.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rideterminando le spese dei gradi di merito: Euro 1.065,00 per il primo grado ed Euro 1.204,00 per l'appello, oltre spese forfettarie, IVA e CPA. Ha inoltre condannato il comune al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.486,00 per compensi e Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese forfettarie.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata invocata come norma sul vizio di violazione di legge nel ricorso per cassazione.
Riguarda la disciplina delle spese nel processo tributario, richiamata per contestare la liquidazione operata dal giudice di merito.
È richiamato quale base della condanna alle spese della parte soccombente.
art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014
Per le liquidazioni successive alla modifica del 2018, i valori medi possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%.
art. 1, comma 1, lettera a), d.m. n. 37/2018
Ha riformulato l'art. 4, comma 1, del d.m. n. 55/2014, rendendo inderogabile il limite massimo di riduzione del 50%.
art. 2233, secondo comma, c.c.
Opera come limite a liquidazioni simboliche o non consone al decoro della professione.
art. 101, paragrafo 1, TFUE
La Corte richiama la giurisprudenza UE per chiarire i profili concorrenziali delle tariffe professionali minime.
art. 4, paragrafo 3, TUE
Richiamato in combinato con l'art. 101 TFUE nel quadro dei principi UE applicabili alle restrizioni alla concorrenza.
È menzionato come testo che mantiene la formulazione dell'art. 4, comma 1, già risultante dalla riforma del 2018.
Massime di principio
- Nel regime dei parametri forensi applicabile dopo la modifica del 2018, il giudice non può liquidare le spese processuali in misura inferiore al 50% dei valori medi tabellari, salvo specifica pattuizione.
- La determinazione del valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese va compiuta secondo il criterio del disputatum, cioè sulla base di quanto domandato o impugnato, non di valutazioni estranee al petitum.
- Quando il giudice di appello riforma la decisione di merito, deve procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese, distribuendole secondo l'esito complessivo della lite.
- La censura sulla liquidazione delle spese è infondata solo se la liquidazione resta nei limiti dei parametri; se invece scende sotto il minimo consentito, la violazione è deducibile in cassazione.
- La contestazione relativa agli esborsi o spese vive richiede specifica allegazione e deduzione, non essendo sufficiente una doglianza generica.
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