Cassazione Civile, Ordinanza n. 01982/2023 del 23/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarato assorbito il secondo e rigettato il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda attenendosi ai principi di diritto indicati, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia riguarda la pretesa dell'INPS di ottenere dal professionista, per l'anno 2010, la contribuzione alla Gestione separata, con applicazione delle sanzioni civili, nonostante l'interessato fosse iscritto ad un albo professionale e sostenesse che la propria attività fosse occasionale e non abituale, con reddito annuo inferiore alla soglia di euro 5.000. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado, ritenendo dovuta la contribuzione e ponendo a carico del contribuente l'onere di provare la occasionalità dell'attività. Con il ricorso per cassazione il professionista ha dedotto: 1) violazione di legge e degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che l'onere di provare l'abitualità dell'attività gravasse sull'INPS e non sul contribuente; 2) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte territoriale valorizzato il reddito modesto, inferiore alla soglia indicata, quale indice della occasionalità dell'attività in assenza di prova contraria dell'INPS; 3) violazione di legge avverso l'orientamento che riconosce l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata anche per professionisti iscritti ad albo quando non vi sia contribuzione soggettiva presso la cassa di appartenenza. La Corte ha ritenuto infondato il terzo motivo, ma fondato il primo, con assorbimento del secondo, affermando che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata riguarda l'esercizio abituale della professione, mentre per l'attività occasionale il superamento della soglia di euro 5.000 rileva come presupposto dell'obbligo; inoltre ha precisato che la prova dell'abitualità grava sull'INPS e che iscrizione all'albo o partita IVA, da sole, non bastano a dimostrarla.
Norme richiamate
art. 2, commi 25 e 26, L. n. 335/1995
l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata opera per chi eserciti abitualmente una professione non soggetta a contribuzione presso la cassa di riferimento; per l'attività occasionale rileva il superamento della soglia reddituale prevista dalla disciplina.
art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003, convertito in L. n. 326/2004
la soglia di euro 5.000 assume rilievo come presupposto per l'iscrizione alla Gestione separata in caso di lavoro autonomo occasionale, non come criterio decisivo quando l'attività sia abituale.
richiamato come parametro della censura sulla valutazione delle prove e sull'erronea ripartizione dell'onere probatorio.
la prova dell'abitualità dell'attività professionale, ai fini dell'obbligo contributivo, grava sull'INPS.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata per denunciare la violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
norma richiamata per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
richiamato per la proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
art. 116, comma 8, lett. a), L. n. 388/2000
citato dalla sentenza di merito per l'applicazione delle sanzioni civili sulla contribuzione ritenuta dovuta.
Massime di principio
- Per l'iscrizione alla Gestione separata da parte del professionista iscritto ad albo, il criterio decisivo è l'esercizio abituale dell'attività professionale: la sola iscrizione all'albo o la sola titolarità di partita IVA non sono, da sole, sufficienti a provare tale requisito.
- Quando la controversia riguarda la debenza dei contributi alla Gestione separata, la prova dell'abitualità dell'attività che fonda l'obbligo contributivo grava sull'ente previdenziale che la pretende.
- Il reddito inferiore alla soglia di euro 5.000 può costituire un indice della occasionalità dell'attività solo se l'attività non sia già qualificabile come abituale; in tal caso la soglia non assume di per sé valore dirimente.
- Se il giudice di merito addossa al professionista l'onere di dimostrare l'occasionalità della prestazione, anziché richiedere all'INPS la prova dell'abitualità, incorre in errore di diritto sulla ripartizione dell'onere probatorio.
- L'obbligo di contribuzione alla Gestione separata può sussistere anche per i professionisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie quando l'attività svolta non determini una posizione previdenziale coperta dalla cassa di appartenenza.
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