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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41544/2023 del 12/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Mohamed Said era stato condannato dal Giudice di pace di Pescara a una multa di euro 15.000 per il reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (inosservanza dell'ordine di allontanamento dal territorio nazionale). Il Giudice aveva escluso l'applicabilità della causa di non punibilità per tenuità del fatto (riferendosi all'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 o, in astratto, all'art. 131-bis c.p.), ritenendola non applicabile in ragione della "particolare natura dell'interesse protetto". In cassazione l'imputato ha dedotto l'erronea esclusione della tenuità e il mancato esame delle attenuanti generiche; il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato e assorbente il secondo. Ha precisato che la causa di non punibilità prevista dall'art. 34 d.lgs. n. 274/2000 (per i reati di competenza del Giudice di pace) deve essere valutata concretamente e non esclusa in astratto: occorre verificare congiuntamente esiguità del danno o del pericolo rispetto all'interesse tutelato, occasionalità della violazione, ridotto grado di colpevolezza e il pregiudizio che il processo può arrecare a lavoro/studio/famiglia/salute. Ha inoltre chiarito che l'art. 131-bis c.p. non è applicabile nei procedimenti del Giudice di pace, ma una richiesta difensiva può essere intesa come riferita all'art. 34 d.lgs. n. 274/2000. Per tali ragioni la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al diniego di applicazione dell'art. 34 e ha rinviato per nuovo giudizio al Giudice di pace di Pescara in diversa composizione.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Norma che sanziona la mancata ottemperanza all'ordine di allontanamento dal territorio nazionale; oggetto del reato per cui l'imputato è stato condannato.

  • art. 34, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    Causa di non punibilità per i reati di competenza del Giudice di pace, fondata sulla particolare tenuità del fatto; deve essere applicata solo dopo valutazione concreta e congiunta di esiguità del danno/pericolo rispetto all'interesse tutelato, occasionalità, ridotto grado di colpevolezza e pregiudizio per lavoro/studio/famiglia/salute.

  • art. 131-bis c.p.

    Istituto generale della particolare tenuità del fatto; la Corte conferma che non è applicabile nei procedimenti di competenza del Giudice di pace, ma la richiesta difensiva di applicare la tenuità può essere interpretata come domanda di applicazione dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000.

  • art. 62-bis c.p.

    Norma sulle attenuanti del dolo eventuale e parallele (menzionata nel ricorso): la Corte ha ritenuto assorbito il motivo relativo al mancato esame delle attenuanti generiche, posto che il primo motivo (tenuità) era decisivo.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c), e) cod. proc. pen.

    Norme procedurali indicate nei motivi di cassazione per denunciare inosservanza/erronea applicazione di norme e difetto di motivazione; la Corte ha ritenuto fondato il motivo di nullità motivazionale rispetto all'esclusione in astratto della tenuità.

Massime di principio

  • Nei reati di competenza del Giudice di pace la causa di non punibilità per tenuità (art. 34 d.lgs. n. 274/2000) va valutata concretamente e non esclusa in astratto in ragione della tipologia del reato.
  • La valutazione della tenuità richiede la sussistenza congiunta di: esiguità del danno o del pericolo rispetto all'interesse tutelato; occasionalità della violazione; ridotto grado di colpevolezza; considerazione del pregiudizio che il procedimento può arrecare a lavoro, studio, famiglia o salute dell'imputato.
  • L'art. 131-bis c.p. non si applica nei procedimenti del Giudice di pace, ma una richiesta difensiva di tenuità può essere intesa come domanda di applicazione dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000.
  • Il diniego della tenuità in termini astratti costituisce vizio di diritto e di motivazione: il giudice deve motivare il concreto mancato soddisfacimento dei parametri di cui sopra.
  • La mancata valutazione delle attenuanti generiche può costituire errore, ma se esiste un motivo decisivo (es. la tenuità) esso può rendere assorbito il rilievo sulle attenuanti; in ogni caso il giudice di rinvio dovrà riesaminare la questione.

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