Cassazione Civile, Ordinanza n. 21747/2021 del 29/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da una pluralità di incarichi di perizia assicurativa svolti per la compagnia in relazione a distinti sinistri. Il professionista aveva agito per ottenere il compenso relativo a uno specifico incarico, ma la società aveva eccepito che le numerose azioni promosse erano frutto di un abusivo frazionamento di un unico rapporto contrattuale di durata. Il Tribunale, in appello, aveva riformato la decisione di primo grado e rigettato la domanda, ritenendo che le varie pretese fossero riconducibili a un medesimo rapporto d'opera professionale, senza un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. Il ricorrente ha proposto sei motivi di cassazione: 1) violazione dell'art. 274 c.p.c. per mancata riunione dei giudizi; 2), 5) e 6) violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell'art. 111 Cost., nonché errata applicazione dei principi sul frazionamento del credito e sul giudicato; 3) violazione dell'art. 19-quaterdecies L. 172/2017, sostenendo che i compensi professionali dovevano essere proporzionati alla quantità e qualità del lavoro e che un compenso fisso di 40 euro sarebbe vessatorio; 4) omesso esame di un fatto decisivo, relativo alla pretesa variabilità dei compensi e alla produzione di un documento asseritamente rinvenuto solo tardivamente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo in parte nuovo, in parte carente di interesse e comunque infondato perché la riunione di cause è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice. Ha giudicato inammissibili o non pertinenti gli altri motivi, osservando che la sentenza impugnata era fondata sulla ratio decisiva dell'abusivo frazionamento del credito e sulla mancanza di un interesse oggettivamente valutabile alla proposizione di giudizi separati. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui domande relative a distinti crediti, ma inserite nel medesimo rapporto di durata e nel medesimo ambito oggettivo, possono essere proposte separatamente solo se il creditore dimostri un concreto interesse alla tutela frazionata; in difetto, il frazionamento è abusivo. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese, al pagamento dell'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, e di una somma per პასუხისმგabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Norme richiamate
la riunione dei procedimenti pendenti tra le stesse parti è rimessa alla valutazione del giudice e la relativa scelta non è sindacabile nei limiti prospettati
richiamato insieme alla buona fede per censurare il frazionamento del credito, ma la censura è stata ritenuta non pertinente rispetto alla ratio decidendi
richiamato in relazione all'esercizio del credito in buona fede; la Corte ha però escluso che le censure colpissero la reale ratio della decisione
art. 111 Cost.
invocato dal ricorrente per sostenere la violazione del giusto processo nel frazionamento delle pretese
art. 19-quaterdecies L. 172/2017
invocato per sostenere la nullità o vessatorietà di pattuizioni sui compensi professionali; la censura è stata ritenuta inammissibile perché estranea alla ratio decidendi
richiamato in relazione al dovere del giudice di sollevare la questione del frazionamento abusivo e di consentire il contraddittorio sulle relative difese
richiamato quale norma che impone il contraddittorio preventivo sulla questione rilevata d'ufficio
richiamato per osservare che il rischio di prescrizione poteva essere evitato con un atto di costituzione in mora
invocato per escludere l'ammissibilità del documento prodotto solo in cassazione al di fuori dei casi tassativi
richiamato in tema di filtro di inammissibilità del ricorso quando le censure non si confrontano con un orientamento consolidato
applicato per la condanna del ricorrente per abuso del processo e colpa grave
richiamato nella parte dispositiva per la condanna a una somma equitativa per responsabilità aggravata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
richiamato per la verifica della revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
Massime di principio
- Le domande aventi ad oggetto crediti distinti ma inseriti in un medesimo rapporto di durata possono essere proposte separatamente solo se il creditore dimostri un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata; in difetto, il frazionamento è abusivo.
- Quando il giudice ritenga abusivo il frazionamento del credito, la censura in cassazione deve investire la concreta ratio decidendi, cioè la mancanza dell'interesse alla tutela separata, e non profili marginali come la riunione dei giudizi o questioni estranee alla causa di improponibilità.
- La riunione di procedimenti pendenti tra le stesse parti non costituisce un diritto della parte, ma una valutazione discrezionale del giudice; la sua mancata disposizione non è di per sé fonte di vizio se non sia specificamente dimostrato un concreto pregiudizio.
- La deduzione del rischio di prescrizione, per giustificare la proposizione di azioni separate, richiede allegazioni concrete sul decorso e sulla scadenza del termine; in mancanza, l'argomento resta generico e non idoneo a fondare l'interesse alla frammentazione processuale.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che introducano nuove questioni di fatto o che si fondino su documenti non producibili nei limiti dell'art. 372 c.p.c.; il motivo deve sempre confrontarsi con la ratio della sentenza impugnata.
- La proposizione di un ricorso manifestamente inammissibile o infondato, in presenza di un orientamento consolidato, può integrare abuso del processo e giustificare la condanna aggravata ex art. 96 c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21660/2021 del 29/07/2021
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21661/2021 del 29/07/2021
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21662/2021 del 29/07/2021
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21663/2021 del 29/07/2021
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21664/2021 del 29/07/2021
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21665/2021 del 29/07/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →