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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21747/2021 del 29/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da una pluralità di incarichi di perizia assicurativa svolti per la compagnia in relazione a distinti sinistri. Il professionista aveva agito per ottenere il compenso relativo a uno specifico incarico, ma la società aveva eccepito che le numerose azioni promosse erano frutto di un abusivo frazionamento di un unico rapporto contrattuale di durata. Il Tribunale, in appello, aveva riformato la decisione di primo grado e rigettato la domanda, ritenendo che le varie pretese fossero riconducibili a un medesimo rapporto d'opera professionale, senza un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. Il ricorrente ha proposto sei motivi di cassazione: 1) violazione dell'art. 274 c.p.c. per mancata riunione dei giudizi; 2), 5) e 6) violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell'art. 111 Cost., nonché errata applicazione dei principi sul frazionamento del credito e sul giudicato; 3) violazione dell'art. 19-quaterdecies L. 172/2017, sostenendo che i compensi professionali dovevano essere proporzionati alla quantità e qualità del lavoro e che un compenso fisso di 40 euro sarebbe vessatorio; 4) omesso esame di un fatto decisivo, relativo alla pretesa variabilità dei compensi e alla produzione di un documento asseritamente rinvenuto solo tardivamente.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo in parte nuovo, in parte carente di interesse e comunque infondato perché la riunione di cause è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice. Ha giudicato inammissibili o non pertinenti gli altri motivi, osservando che la sentenza impugnata era fondata sulla ratio decisiva dell'abusivo frazionamento del credito e sulla mancanza di un interesse oggettivamente valutabile alla proposizione di giudizi separati. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui domande relative a distinti crediti, ma inserite nel medesimo rapporto di durata e nel medesimo ambito oggettivo, possono essere proposte separatamente solo se il creditore dimostri un concreto interesse alla tutela frazionata; in difetto, il frazionamento è abusivo. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese, al pagamento dell'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, e di una somma per პასუხისმგabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 274 c.p.c.

    la riunione dei procedimenti pendenti tra le stesse parti è rimessa alla valutazione del giudice e la relativa scelta non è sindacabile nei limiti prospettati

  • art. 1175 c.c.

    richiamato insieme alla buona fede per censurare il frazionamento del credito, ma la censura è stata ritenuta non pertinente rispetto alla ratio decidendi

  • art. 1375 c.c.

    richiamato in relazione all'esercizio del credito in buona fede; la Corte ha però escluso che le censure colpissero la reale ratio della decisione

  • art. 111 Cost.

    invocato dal ricorrente per sostenere la violazione del giusto processo nel frazionamento delle pretese

  • art. 19-quaterdecies L. 172/2017

    invocato per sostenere la nullità o vessatorietà di pattuizioni sui compensi professionali; la censura è stata ritenuta inammissibile perché estranea alla ratio decidendi

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato in relazione al dovere del giudice di sollevare la questione del frazionamento abusivo e di consentire il contraddittorio sulle relative difese

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    richiamato quale norma che impone il contraddittorio preventivo sulla questione rilevata d'ufficio

  • art. 2943, ultimo comma, c.c.

    richiamato per osservare che il rischio di prescrizione poteva essere evitato con un atto di costituzione in mora

  • art. 372 c.p.c.

    invocato per escludere l'ammissibilità del documento prodotto solo in cassazione al di fuori dei casi tassativi

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    richiamato in tema di filtro di inammissibilità del ricorso quando le censure non si confrontano con un orientamento consolidato

  • art. 96, ultimo comma, c.p.c.

    applicato per la condanna del ricorrente per abuso del processo e colpa grave

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    richiamato nella parte dispositiva per la condanna a una somma equitativa per responsabilità aggravata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • art. 136 d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per la verifica della revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

Massime di principio

  • Le domande aventi ad oggetto crediti distinti ma inseriti in un medesimo rapporto di durata possono essere proposte separatamente solo se il creditore dimostri un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata; in difetto, il frazionamento è abusivo.
  • Quando il giudice ritenga abusivo il frazionamento del credito, la censura in cassazione deve investire la concreta ratio decidendi, cioè la mancanza dell'interesse alla tutela separata, e non profili marginali come la riunione dei giudizi o questioni estranee alla causa di improponibilità.
  • La riunione di procedimenti pendenti tra le stesse parti non costituisce un diritto della parte, ma una valutazione discrezionale del giudice; la sua mancata disposizione non è di per sé fonte di vizio se non sia specificamente dimostrato un concreto pregiudizio.
  • La deduzione del rischio di prescrizione, per giustificare la proposizione di azioni separate, richiede allegazioni concrete sul decorso e sulla scadenza del termine; in mancanza, l'argomento resta generico e non idoneo a fondare l'interesse alla frammentazione processuale.
  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che introducano nuove questioni di fatto o che si fondino su documenti non producibili nei limiti dell'art. 372 c.p.c.; il motivo deve sempre confrontarsi con la ratio della sentenza impugnata.
  • La proposizione di un ricorso manifestamente inammissibile o infondato, in presenza di un orientamento consolidato, può integrare abuso del processo e giustificare la condanna aggravata ex art. 96 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàGiudicato

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