Cassazione Civile, Ordinanza n. 22167/2024 del 06/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro tra un dipendente-agente e la società. In primo grado il lavoratore aveva chiesto il pagamento di provvigioni maturate sugli affari conclusi negli anni 2014 e 2015, oltre ad ulteriori somme asseritamente dovute e al rimborso di spese di trasferta in Kazakistan; la società aveva proposto domanda riconvenzionale, poi accolta in appello, per la restituzione di un iPad aziendale, di una somma incassata per conto della società e non riconsegnata, nonché per il pagamento di una penale prevista in un patto di riservatezza e non concorrenza del 31 dicembre 2013. Il ricorrente ha censurato la sentenza d’appello con sei motivi: (1) omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che vi fosse un accordo successivo al verbale di conciliazione sindacale che gli riconosceva provvigioni sugli affari 2014/2015; (2) violazione degli artt. 2722 e 2723 c.c. per mancata ammissione della prova testimoniale diretta a dimostrare accordi successivi al verbale, ritenuti invece erroneamente preclusi; (3) nullità del patto di non concorrenza ex artt. 2125 e 1346 c.c. per indeterminatezza del corrispettivo, fissato in euro 800 mensili in un rapporto a tempo indeterminato; (4) violazione del patto per errato calcolo della penale contrattuale; (5) nullità della clausola penale ex artt. 1384 e 1346 c.c. per indeterminatezza e rinuncia alla riduzione; (6) omessa riduzione d’ufficio della penale ex art. 1384 c.c. per asserita eccessiva onerosità e per il preteso solo parziale inadempimento. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi in parte inammissibili e in parte infondati, il terzo infondato e i restanti motivi inammissibili, affermando la validità del patto di non concorrenza quanto al corrispettivo determinabile e rilevando la novità/non specificità delle ulteriori censure sulla penale; ha quindi rigettato integralmente il ricorso, confermando la condanna del lavoratore alle restituzioni e alla penale disposta dalla corte territoriale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per cassazione. Ha confermato la decisione della Corte d’appello di Milano che aveva respinto le domande del lavoratore su provvigioni e rimborsi spese e aveva invece accolto la domanda riconvenzionale della società, condannando il lavoratore alla restituzione dell’iPad aziendale, della somma incassata per conto della società e al pagamento della penale prevista dal patto di riservatezza e non concorrenza. Quanto alle censure di legittimità, la Corte ha escluso il vizio motivazionale denunciato, richiamando il nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. e il limite del "minimo costituzionale", ha rilevato l’inammissibilità del motivo per difetto di specificità e per mancata trascrizione dei capitoli di prova, ha ritenuto valido il corrispettivo del patto di non concorrenza perché determinabile mediante importo mensile fisso e non simbolico, e ha dichiarato inammissibili le doglianze sulla clausola penale perché nuove o non veicolanti un vero error in iudicando. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese e sono stati indicati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
secondo comma, ult. parte c.p.c.
Consente la decisione in camera di consiglio con riserva della motivazione.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il vizio motivazionale è oggi limitato all’omesso esame di un fatto decisivo, non essendo più deducibili insufficienza, contraddittorietà o omessa motivazione nei termini previgenti.
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
La nullità della sentenza per motivazione esiste solo se la motivazione scende sotto il "minimo costituzionale".
art. 348-ter, quinto comma c.p.c.
In presenza di doppia conforme non è deducibile il vizio di omesso esame se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
Il ricorso deve essere specifico, con adeguata esposizione delle censure, altrimenti è inammissibile.
È necessario trascrivere o indicare specificamente gli atti e i capitoli di prova rilevanti.
Non ammette prova testimoniale di patti aggiunti o contrari a un documento anteriore o contemporaneo; la sua applicazione va verificata in relazione al momento di formazione dell’accordo dedotto.
La prova testimoniale di patti aggiunti o contrari può essere ammessa nei casi consentiti dalla norma, tenuto conto della qualità delle parti e della natura del contratto.
Il patto di non concorrenza è valido solo se prevede un corrispettivo determinato/determinabile e non meramente simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato rispetto al sacrificio del lavoratore.
L’oggetto della prestazione deve essere determinato o almeno determinabile; il corrispettivo del patto di non concorrenza deve quindi essere predeterminato o predeterminabile.
La penale può essere ridotta ad equità anche d’ufficio quando sia manifestamente eccessiva o quando l’obbligazione principale sia stata solo parzialmente eseguita.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso possono sussistere i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione è ormai circoscritto all’omesso esame di un fatto decisivo e non consente di riesaminare la sufficienza o la coerenza della motivazione se la sentenza di merito supera il minimo costituzionale.
- In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le divergenze tra le ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico: la mancata trascrizione dei capitoli di prova o l’insufficiente indicazione degli atti processuali rilevanti comporta inammissibilità.
- Un accordo successivo al testo scritto può essere provato solo se la censura individua con precisione il contenuto, il momento di formazione e la rilevanza delle circostanze dedotte, nel rispetto dei limiti posti dagli artt. 2722 e 2723 c.c.
- Il patto di non concorrenza è valido se il corrispettivo è determinato o determinabile e non è simbolico, manifestamente iniquo o sproporzionato rispetto al sacrificio imposto al lavoratore; la congruità va valutata in relazione alla limitazione della capacità di guadagno del dipendente, non all’utilità economica per il datore di lavoro.
- La clausola penale può essere ridotta anche d’ufficio dal giudice quando sia manifestamente eccessiva o quando l’obbligazione principale sia stata solo in parte eseguita, ma la questione deve essere stata introdotta nel giudizio di merito o comunque risultare già trattata, altrimenti la censura è nuova e inammissibile.
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