Ordinanza n. 1886/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sezione Seconda, n. 426/2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento amministrativo relativo a due pensiline abusive
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha appellato la sentenza semplificata del TAR e ha chiesto in via incidentale la sospensione della sua efficacia. La controversia riguarda due pensiline, ciascuna costituita da un telaio metallico di colore scuro fissato mediante bullonatura a piastra su basamenti in cemento. L'appellante sosteneva che le opere avessero un'incidenza paesaggistica minima o irrilevante e rientrassero nell'attività edilizia libera prevista dall'art. 6, comma 1, lett. b-ter), secondo periodo, del d.P.R. n. 380/2001. Dagli atti risultava tuttavia che le opere erano realizzate con modalità costruttive stabili, impattanti e non facilmente rimovibili. Inoltre, l'area era soggetta sia a vincolo paesaggistico sia a vincolo derivante dal piano di assetto idrogeologico, essendo classificata come zona a elevato rischio idrogeologico 1.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. Ha ritenuto che le pensiline, per l'ancoraggio mediante bulloni su basamenti in cemento e per le caratteristiche costruttive, non presentassero un'incidenza paesaggistica minima o irrilevante e non integrassero quindi i presupposti dell'art. 6, comma 1, lett. b-ter), secondo periodo, del d.P.R. n. 380/2001. Il Collegio ha inoltre rilevato che l'attività edilizia libera resta comunque subordinata al rispetto delle normative di settore, comprese quelle sul rischio idrogeologico e quelle di tutela paesaggistica contenute nel d.lgs. n. 42/2004. Non è stata svolta una valutazione espressa del periculum in mora, essendo sufficiente il difetto del fumus boni iuris. Nulla è stato disposto sulle spese della fase cautelare per la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
Disciplina la domanda cautelare proposta in appello per la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.
art. 6, comma 1, lett. b-ter), d.P.R. n. 380/2001
In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche
L'attività edilizia libera relativa alle opere considerate dalla disposizione presuppone caratteristiche tecnico-costruttive e un profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro; opere stabili, impattanti e non facilmente rimovibili, ancorate su basamenti in cemento mediante bullonatura, non soddisfano tali condizioni.
Sono fatte salve ... le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, ... le norme ... di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio
Il regime dell'attività edilizia libera non pregiudica l'applicazione delle normative di settore, incluse quelle relative al rischio idrogeologico e alla tutela paesaggistica.
Le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio restano applicabili anche alle opere rientranti, in astratto, nell'attività edilizia libera.
Massime di principio
- Le opere qualificabili in astratto come attività edilizia libera non rientrano nella relativa disciplina quando, per modalità di ancoraggio, stabilità, ingombro e impatto visivo, non presentano caratteristiche tecnico-costruttive ed estetiche tali da ridurre al minimo l'incidenza sul territorio e da armonizzarsi con le preesistenti linee architettoniche.
- L'ancoraggio di una struttura mediante bullonatura su basamenti in cemento costituisce un elemento idoneo a evidenziarne la stabilità e la non agevole rimovibilità, incompatibili con la qualificazione di opera avente incidenza paesaggistica minima o irrilevante, se valutate insieme alle altre caratteristiche dell'intervento.
- Il regime dell'attività edilizia libera non esonera dal rispetto delle normative di settore aventi incidenza sull'attività edilizia; in particolare, restano applicabili i vincoli paesaggistici e le disposizioni di tutela dal rischio idrogeologico.
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