Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 296/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’accertamento previa concessione di misure cautelari ai sensi degli articoli 55 e 56 c.p.a. dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di Venezia sull’istanza presentata in data 4 novembre 2025, con cui è stata chiesta l’archiviazione dell’istanza n. -OMISSIS-, in quanto risultata ostativa alla definizione della successiva istanza per il rilascio di un permesso di soggiorno per coesione familiare, di cui all’assicurata n. -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202600834

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento della Questura di Venezia sull'istanza di archiviazione di una precedente pratica di permesso di soggiorno

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di Venezia sull'istanza presentata il 4 novembre 2025, volta all'archiviazione di una precedente istanza di permesso di soggiorno, ritenuta ostativa alla lavorazione di una successiva domanda per coesione familiare presentata il 1° ottobre 2025. Il ricorrente ha dedotto di avere appreso il 21 aprile 2026 che la precedente pratica, benché definita con rigetto, risultava ancora aperta telematicamente e impediva la lavorazione della nuova istanza. L'Amministrazione ha sostenuto che non si fosse formato alcun silenzio-inadempimento, depositando il decreto di rigetto dell'istanza di rinnovo, notificato il 5 febbraio 2026, e una relazione secondo cui la pratica era stata archiviata già il 3 febbraio 2026, prima della notifica del decreto e comunque prima della proposizione del ricorso. Il ricorrente ha contestato tale ricostruzione, sostenendo che l'archiviazione sarebbe avvenuta soltanto dopo l'instaurazione del giudizio, come risultante da una nota della Questura del 19 maggio 2026, e ha chiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato o, in alternativa, la condanna dell'Amministrazione alle spese di lite.

La decisione

Il TAR non ha definito il ricorso e ha disposto un incombente istruttorio. Sebbene la Questura abbia dichiarato che la precedente istanza era stata archiviata, la nota depositata non indicava la data dell'archiviazione. Poiché tale data è decisiva per stabilire se il silenzio-inadempimento fosse configurabile e se l'Amministrazione abbia definito la pratica prima o dopo la notificazione e il deposito del ricorso, il Collegio ha ordinato alla Questura di Venezia di depositare, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, una relazione di chiarimenti che confermi se l'archiviazione sia intervenuta il 3 febbraio 2026 oppure dopo il 28 aprile 2026. È stata fissata la prosecuzione della camera di consiglio al 3 giugno 2026. Il provvedimento non decide sulla domanda cautelare, sul patrocinio a spese dello Stato o sulle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa della domanda cautelare incidentale; l'ordinanza non decide tuttavia sulla concessione o sul diniego della misura cautelare.

  • art. 56 c.p.a.

    Richiamato nell'epigrafe in relazione alla richiesta di misure cautelari; nessuna specifica decisione è adottata sul punto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, quando l'Amministrazione afferma di avere definito la pratica ma la documentazione non consente di stabilire la data dell'adempimento, il giudice può disporre un'apposita relazione di chiarimenti per verificare se l'attività amministrativa sia intervenuta prima o dopo la proposizione del ricorso.
  • La data effettiva di definizione dell'istanza è rilevante per accertare sia la formazione del silenzio-inadempimento sia l'eventuale sopravvenuta carenza di interesse o altra conseguenza processuale derivante dall'adempimento dell'Amministrazione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorsoIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneIncompetenzaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.