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Ordinanza

Ordinanza n. 1131/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600831

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio notificato il 10 febbraio 2026, adottato nell'ambito del procedimento ex art. 39 T.U.L.P.S. e conseguente a un precedente ammonimento del Questore ai sensi dell'art. 8 d.l. 11/2009

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Padova, chiedendone l'annullamento insieme agli atti presupposti, connessi, consequenziali e prodromici. Dal testo dell'ordinanza non emergono i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso né il contenuto concreto della vicenda sostanziale. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire dall'Amministrazione una relazione documentata di chiarimenti sulla vicenda e gli atti del procedimento, ai fini della decisione anche sulla domanda cautelare.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito il ricorso né la domanda cautelare. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando alle amministrazioni intimate di depositare, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione dell'ordinanza, una relazione documentata sui fatti di causa accompagnata dalla produzione degli atti del procedimento. Ha fissato la camera di consiglio del 15 luglio 2026 per l'ulteriore esame della domanda cautelare e per l'eventuale definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Ha inoltre ordinato l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 39 T.U.L.P.S.

    La disposizione è richiamata quale base normativa del procedimento prefettizio oggetto di impugnazione; l'ordinanza non ne interpreta il contenuto.

  • art. 8 d.l. 23 febbraio 2009, n. 11

    La disposizione è richiamata in relazione al precedente ammonimento del Questore; l'ordinanza non ne interpreta il contenuto.

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Le disposizioni sono richiamate quale fondamento dei poteri istruttori esercitati dal giudice amministrativo.

  • art. 60 c.p.a.

    La disposizione è richiamata come possibile base per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nella successiva camera di consiglio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    La disposizione è richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando, ai fini della decisione, il giudice amministrativo ritenga insufficienti gli elementi disponibili sulla vicenda controversa, può ordinare all'amministrazione resistente il deposito di una relazione documentata sui fatti e degli atti del procedimento, fissando un termine per l'adempimento.
  • La disposizione di incombenti istruttori e la fissazione di una successiva camera di consiglio per l'esame della domanda cautelare non comportano una decisione anticipata né sul fumus boni iuris né sul periculum in mora.
  • In presenza di un'istruttoria ancora da completare, il giudice può riservarsi l'eventuale definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nella successiva camera di consiglio.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoTutela cautelare

Testo integrale

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