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Ordinanza

Ordinanza n. 1132/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600892

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto della Questura di Padova recante divieto di accesso per cinque anni a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, il decreto della Questura di Padova del 9 febbraio 2026, notificato nella stessa data, con cui le è stato imposto per cinque anni il divieto di accesso a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale, nonché gli atti presupposti, connessi e successivi. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. La Questura, benché regolarmente intimata, non si è costituita in giudizio.

La decisione

Il TAR non ha deciso la domanda cautelare nel merito e ha disposto un incombente istruttorio, ritenendo necessario acquisire dalla Questura di Padova una relazione sui fatti di causa e tutti gli atti e documenti valutati nel procedimento che ha condotto all'adozione del divieto. Ha assegnato per il deposito un termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza o, se anteriore, dalla sua comunicazione amministrativa, e ha fissato la prosecuzione della trattazione cautelare alla camera di consiglio del 15 luglio 2026. Non risulta una decisione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    La norma è richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando la documentazione disponibile non consente di decidere la domanda cautelare, il giudice amministrativo può disporre l'acquisizione di una relazione dell'amministrazione sui fatti di causa e degli atti e documenti valutati nel procedimento.
  • La mancata costituzione dell'amministrazione intimata non impedisce al giudice di richiedere d'ufficio gli elementi istruttori necessari alla decisione cautelare.
  • La decisione sulla domanda cautelare può essere differita mediante fissazione di una successiva camera di consiglio, subordinandola all'espletamento dell'incombente istruttorio entro il termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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