Ordinanza n. 293/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento adottato dalla Prefettura di-OMISSIS-, notificato in data 18 marzo 2026, con è stata rigettata l’istanza di conversione del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio notificato il 18 marzo 2026, con il quale era stata rigettata la sua istanza di conversione del permesso di soggiorno, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. A sostegno della domanda cautelare ha evidenziato la completezza della documentazione prodotta e l’assenza di dubbi circa la provenienza del certificato alloggiativo, sebbene quest’ultimo presentasse un’irregolarità formale.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ritenendo sussistente il fumus boni iuris, alla luce della completezza della documentazione e del fatto che l’irregolarità formale del certificato alloggiativo non faceva residuare dubbi sulla sua provenienza. Ha inoltre ritenuto che al pregiudizio allegato dal ricorrente si potesse ovviare sospendendo il diniego, così da consentire alla Prefettura di riesaminare la posizione alla luce delle considerazioni svolte. Ha fissato l’udienza pubblica per il merito al 28 ottobre 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare, considerandone il carattere interlocutorio e rilevando che il rigetto amministrativo era dipeso anche da un’irregolarità documentale.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto ha consentito la sospensione del provvedimento impugnato in presenza di fumus boni iuris e di un pregiudizio da evitare mediante il riesame amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei diritti o della dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati insieme alla normativa nazionale a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’irregolarità meramente formale di un documento non esclude il fumus boni iuris quando, sulla base degli elementi disponibili, non residuino dubbi sulla provenienza del documento e la documentazione complessiva risulti completa.
- La sospensione cautelare di un diniego può essere disposta con finalità strumentale al riesame della posizione da parte dell’amministrazione, quando il ricorso presenti fumus boni iuris e il pregiudizio allegato possa essere evitato mediante la riedizione del potere.
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