Ordinanza n. 295/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento adottato dalla Questura di -OMISSIS- in data 2 marzo 2026, con il quale è stata dichiarata improcedibile l’istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione, presentata dal ricorrente in data 28 gennaio 2025, nonché di ogni altro atto preordinato, consequenziale e comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Questura che ha dichiarato improcedibile l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura ha dichiarato improcedibile la domanda presentata il 28 gennaio 2025. L’amministrazione ha ritenuto, da un lato, che non fosse stato sottoscritto il Modello 209 attestante la sottoscrizione del contratto di soggiorno e, dall’altro, che il permesso per attesa occupazione potesse essere rilasciato soltanto in caso di interruzione di un rapporto di lavoro precedentemente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore. Il ricorrente ha dedotto, in particolare, la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, sostenendo che l’omesso preavviso di rigetto gli aveva impedito di dimostrare la propria buona fede, l’attività lavorativa svolta presso diversi datori e l’attuale rapporto di lavoro, stipulato il 20 gennaio 2026 e valido fino al 31 dicembre 2026. Ha inoltre rappresentato di essere entrato in Italia il 18 novembre 2024 in forza di nulla osta e visto d’ingresso, di avere chiesto il 26 novembre 2024 un appuntamento presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Como e di avere sollecitato il 28 gennaio 2025 la convocazione o, in subordine, il rilascio del permesso per attesa occupazione, senza ricevere riscontro. È stato altresì allegato un pregiudizio grave e irreparabile, anche in ragione dell’avvenuta adozione di un decreto di espulsione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistente il fumus boni iuris della censura relativa alla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Sebbene il Tribunale abbia richiamato propri precedenti secondo cui la sottoscrizione del contratto di soggiorno costituisce un onere ineludibile e il permesso per attesa occupazione ha natura eccezionale e presuppone, di regola, la previa valida instaurazione di un rapporto di lavoro, ha ritenuto che la posizione concreta non potesse essere qualificata automaticamente come atto dovuto. L’omesso preavviso di rigetto avrebbe impedito al ricorrente di dimostrare elementi potenzialmente rilevanti, quali la buona fede, il protratto inserimento lavorativo e sociale e l’esistenza di un nuovo rapporto di lavoro. Tali elementi possono imporre una valutazione alla luce dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, relativo alla considerazione di sopraggiunti nuovi elementi favorevoli al rilascio del permesso. Ritenuto sussistente anche il periculum in mora, con particolare riferimento al decreto di espulsione già adottato, il TAR ha sospeso il provvedimento impugnato disponendo il riesame della posizione da parte della Questura. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito è stato fissato per l’udienza pubblica del 28 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il giudice ha valutato il fumus boni iuris e il pregiudizio grave e irreparabile.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto è stato ritenuto rilevante perché avrebbe consentito al richiedente di rappresentare elementi personali e lavorativi potenzialmente idonei a incidere sulla decisione.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
sopraggiunti nuovi elementi
Impone di considerare sopraggiunti nuovi elementi che consentano il rilascio del permesso di soggiorno; tale previsione può trovare applicazione nel riesame della posizione del richiedente.
art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998
È richiamato in relazione alla natura eccezionale e accessoria del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Massime di principio
- Il provvedimento relativo a una domanda di permesso di soggiorno per attesa occupazione non può essere qualificato automaticamente come atto dovuto quando il richiedente deduca elementi sopravvenuti, quali la buona fede, l’inserimento lavorativo e sociale e l’esistenza di un nuovo rapporto di lavoro, potenzialmente rilevanti ai fini del rilascio del titolo.
- Quando l’amministrazione intende respingere o dichiarare improcedibile una domanda di soggiorno sulla base di una valutazione non meramente automatica, l’omesso preavviso di rigetto può integrare violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 se impedisce al richiedente di rappresentare circostanze personali e lavorative idonee a incidere sulla decisione.
- Nella valutazione di una domanda di soggiorno devono essere considerati, secondo proporzionalità e ragionevolezza, il comportamento in buona fede dell’interessato, il tempo trascorso dall’ingresso in Italia, l’inserimento nella vita economica e sociale e l’eventuale instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro.
- L’art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998 consente di valorizzare sopraggiunti nuovi elementi favorevoli al rilascio del permesso di soggiorno anche nel riesame della posizione dello straniero, impedendo che la domanda sia definita senza una valutazione concreta di tali circostanze.
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