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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26507/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socio)

La controversia

La controversia nasce all'interno di una società in nome collettivo tra due fratelli-soci, ciascuno dei quali aveva chiesto l'esclusione dell'altro dalla compagine sociale e, in via connessa, la revoca della facoltà di amministrare; erano state prospettate anche domande risarcitorie per asserita mala gestio. Il giudice di primo grado aveva respinto entrambe le domande di esclusione, e la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione, il ricorrente principale ha articolato sette motivi: 1) ha contestato la dichiarazione di inammissibilità della domanda di revoca dell'amministratore, sostenendo che essa fosse conseguenza necessaria della domanda riconvenzionale avversaria; 2) ha censurato la limitazione delle prove testimoniali disposta dal Tribunale e ritenuta legittima in appello; 3) ha dedotto l'erronea mancata ammissione in appello di un capitolo di prova già formulato in primo grado; 4) ha sostenuto che una lettera del 6 maggio 1988 dovesse essere qualificata come confessione stragiudiziale; 5) ha denunciato motivazione apparente sulla natura non confessoria di tale lettera; 6) ha invocato il valore di piena prova legale sia della lettera sia dell'interrogatorio formale; 7) ha lamentato omessa valutazione di ulteriori fatti posti a base della domanda di esclusione. I resistenti hanno replicato con controricorso e hanno proposto ricorso incidentale per omessa pronuncia su tutti i motivi del loro appello incidentale, che la Corte territoriale aveva dichiarato assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale, ritenendo infondati o inammissibili tutti i relativi motivi. In particolare, ha confermato che la domanda di revoca dell'amministratore era tardiva e non rientrava nella facoltà di introdurre nuove domande prevista dal rito societario allora vigente, perché non costituiva una conseguenza immediata e diretta della domanda riconvenzionale avversaria; ha inoltre ritenuto inammissibili le censure che miravano a una rivalutazione del materiale probatorio o che non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata. È invece stato accolto il ricorso incidentale, perché la Corte d'appello aveva dichiarato assorbito l'appello incidentale senza fornire una motivazione sufficiente sui presupposti dell'assorbimento, omettendo di pronunciarsi sui relativi motivi. La sentenza è stata quindi cassata in relazione al solo ricorso incidentale e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione per il riesame e la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 6, d.lgs. n. 5/2003

    Nel rito societario allora vigente, la memoria di replica consentiva la precisazione o modificazione di domande già proposte e, in via eccezionale, nuove domande solo se conseguenza immediata e diretta delle domande o difese avversarie; non era sufficiente un mero collegamento di opportunità processuale.

  • art. 2259 c.c.

    Richiamato come base della domanda di revoca dell'amministratore di società di persone.

  • art. 245 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo ai poteri istruttori e alla limitazione della prova testimoniale.

  • art. 2730 c.c.

    Richiamato ai fini della nozione di confessione, con esclusione delle mere valutazioni giuridiche.

  • art. 2733 c.c.

    Richiamato per sostenere l'efficacia di piena prova legale della confessione, ma la Corte ha escluso che la dichiarazione in questione integrasse confessione in senso tecnico.

  • art. 2735 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla confessione stragiudiziale.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per denunciare l'omessa pronuncia sull'appello incidentale.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sull'omesso esame dei fatti allegati.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla valutazione delle prove.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla motivazione della sentenza e alle dedotte nullità processuali.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in tema di motivazione della sentenza.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato per la preclusione al vizio motivazionale in presenza di doppia conforme.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato per l'inquadramento dei motivi di ricorso; la Corte ha qualificato le censure secondo il loro contenuto sostanziale, distinguendo tra violazione di legge, nullità e vizio motivazionale.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo all'ammissione di un capitolo di prova in appello.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel motivo sulla limitazione del diritto alla prova.

  • art. 13, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel rito societario disciplinato dal d.lgs. n. 5/2003, la facoltà dell'attore di proporre nuove domande nella memoria di replica è eccezionale e richiede un nesso di conseguenza immediata e diretta con le domande o difese del convenuto; non basta che la nuova domanda sia solo processualmente opportuna o reattiva.
  • La qualificazione di una dichiarazione come confessione presuppone l'allegazione o il riconoscimento di fatti storici sfavorevoli, non di mere valutazioni giuridiche o apprezzamenti soggettivi; se il contenuto è misto o prevale il profilo valutativo, non opera la disciplina della confessione.
  • In cassazione non è consentita una nuova valutazione del materiale istruttorio o delle risultanze probatorie, quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione riconoscibile e non apparente; il ricorrente deve confrontarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza.
  • La deduzione di un vizio processuale o di motivazione deve indicare in modo puntuale dove, come e quando la questione sarebbe stata introdotta e quale specifico errore processuale o logico sarebbe stato compiuto; censure generiche o meramente assertive sono inammissibili.
  • La declaratoria di assorbimento dei motivi di appello richiede una motivazione che espliciti i presupposti in fatto e in diritto dell'assorbimento stesso; in difetto, il provvedimento può integrare omessa pronuncia e determinare nullità della decisione sul punto.
  • La mancata specifica impugnazione in appello di un provvedimento istruttorio o della decadenza già maturata comporta la stabilizzazione della preclusione processuale, impedendo di riproporre utilmente la questione in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriImpugnazioniProve
RamiSocietarioProcesso civileObbligazioni
SottomaterieResponsabilità degli amministratoriRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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