Cassazione Civile, Ordinanza n. 17984/2023 del 22/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (appellati)
La controversia
La controversia nasce da un appello dichiarato inammissibile e improcedibile dalla Corte d'appello, dopo l'interruzione del processo per la morte dell'appellato non ancora costituito. Il giudice di merito aveva ritenuto inesistente l’atto di citazione in appello perché l’"originale" depositato in cancelleria era privo di sottoscrizione del difensore, sia autografa sia digitale, e aveva inoltre considerato irregolare la costituzione perché nei termini era stata depositata soltanto una copia a stampa dell’atto e non l’originale sottoscritto. La ricorrente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 156, 164, 177 e 299 c.p.c., sostenendo che, una volta dichiarata l’interruzione del processo, la Corte d’appello non avrebbe più potuto rilevare inammissibilità o improcedibilità del gravame, poiché l’interruzione avrebbe implicato la regolarità dei precedenti adempimenti e avrebbe avuto carattere stabile; con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 156, 163, 164 c.p.c., nonché degli artt. 100 c.p.c. e 1421 c.c., affermando che il principio di strumentalità delle forme e la tassatività delle nullità avrebbero impedito di sanzionare l’atto, che comunque aveva raggiunto il suo scopo; con il terzo ha lamentato la violazione dell’art. 348 c.p.c. in combinato con gli artt. 347 e 165 c.p.c., contestando anche la statuizione di improcedibilità per tardiva/omessa costituzione dell’appellante.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’interruzione ex art. 299 c.p.c. in caso di morte della parte prima della costituzione opera automaticamente, senza bisogno di un provvedimento costitutivo del giudice; l’eventuale ordinanza che la dichiara ha valore solo dichiarativo e non contiene un implicito accertamento stabile della regolarità del giudizio, anche perché le ordinanze non possono mai pregiudicare la decisione della causa ai sensi dell’art. 177 c.p.c. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, richiamando il principio consolidato secondo cui la sottoscrizione dell’originale dell’atto introduttivo da parte del difensore è elemento indispensabile per la formazione dell’atto: la sua mancanza comporta inesistenza e non mera nullità, sicché non opera il meccanismo del raggiungimento dello scopo. Ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse il terzo motivo, osservando che la statuizione di improcedibilità era comunque superflua rispetto alla già sufficiente declaratoria di inammissibilità; perciò, anche se censurata, non avrebbe potuto incidere sull’autorità della decisione. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ove dovuto, al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente in tema di invalidità processuali e principio di strumentalità delle forme; la Corte ne ha escluso l'utilità per sanare l'inesistenza dell'atto privo di sottoscrizione
richiamato dal ricorrente per contestare la sanzione processuale dell'atto introduttivo; la Corte ha ribadito che la mancanza di sottoscrizione incide sull'esistenza dell'atto
richiamato quale norma sulle nullità della citazione; la Corte ha ritenuto che il vizio dedotto non integri nullità ma inesistenza
richiamato nel terzo motivo per la costituzione dell'appellante
le ordinanze, comunque motivate non possono mai pregiudicare la decisione della causa
le ordinanze istruttorie o interlocutorie non hanno efficacia decisoria e non precludono al giudice di riconsiderare la questione nella decisione finale
la morte della parte dopo la notificazione dell'atto introduttivo ma prima della scadenza del termine di costituzione determina automaticamente l'interruzione del processo
richiamato in combinazione con l'art. 348 c.p.c. sul tema della costituzione dell'appellante
richiamato per la declaratoria di improcedibilità dell'appello per mancata costituzione nei termini
richiamato dalla ricorrente ma ritenuto non decisivo
richiamato dalla ricorrente a sostegno della rilevabilità d'ufficio; non è stato accolto
richiamato nel principio per cui la sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto, anche per l'equivalenza tra difensore e parte che sta in giudizio personalmente
fondamento dell'inammissibilità del secondo motivo in presenza di orientamento giurisprudenziale consolidato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- L'interruzione del processo per morte o incapacità della parte, quando l'evento si verifica dopo la notificazione dell'atto introduttivo ma prima della scadenza del termine di costituzione, opera automaticamente e non richiede un provvedimento costitutivo del giudice; l'eventuale ordinanza che la dichiari ha natura meramente dichiarativa.
- Un provvedimento interlocutorio che prenda atto dell'interruzione non contiene un accertamento stabile sulla ritualità del giudizio e, comunque, non può pregiudicare la decisione finale della causa.
- La sottoscrizione dell'originale dell'atto introduttivo da parte del difensore costituisce elemento essenziale per la formazione dell'atto: la sua mancanza determina inesistenza dell'atto e non semplice nullità sanabile per raggiungimento dello scopo.
- Quando la decisione impugnata si fonda su una ratio autonoma e sufficiente, le censure rivolte a una statuizione ulteriore e superflua sono inammissibili per difetto di interesse, perché l'eventuale accoglimento non potrebbe comunque travolgere l'esito della causa.
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