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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29500/2024 del 15/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda l'IMU dovuta per gli anni d'imposta 2012 e 2013 su un immobile della società contribuente. In un diverso giudizio era stato contestato l'avviso di accertamento catastale relativo alla rendita dell'immobile, definito dalla CTR con una sentenza precedente favorevole alla società, ma ancora impugnata e quindi non passata in giudicato. Nella presente causa, la CTR ha accolto l'appello della società contro la pretesa IMU, richiamando quella precedente decisione sulla rendita come se fosse già definitiva. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. sostenendo che la CTR aveva attribuito efficacia di giudicato a una sentenza non ancora definitiva e aveva omesso di esaminare tutte le questioni controverse; con il secondo motivo ha dedotto ulteriori vizi, che però risultano assorbiti. La società ha resistito eccependo l'inammissibilità per difetto di autosufficienza e chiedendo comunque il rigetto nel merito.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile, respingendo l'eccezione di difetto di autosufficienza, e ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbendo il secondo. Ha rilevato che la CTR aveva errato nel considerare giudicato una sentenza sulla rendita catastale che era ancora sub iudice, fondando su tale erroneo presupposto la decisione sulla debenza dell'IMU. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    principio di autosufficienza del ricorso per cassazione

    Il principio di autosufficienza non va inteso in modo eccessivamente formalistico; è sufficiente che nel ricorso siano indicati con precisione il contenuto degli atti richiamati e la loro presenza nel fascicolo di merito, senza necessità di integrale trascrizione di tutti gli atti e documenti.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sostanziale vincola le parti solo quando la decisione sia definitiva; una sentenza ancora impugnabile non può essere trattata come cosa giudicata.

  • art. 324 c.p.c.

    La CTR non può assumere come passata in giudicato una sentenza non definitiva; la definitività della decisione è presupposto per l'efficacia vincolante della pronuncia.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Il ricorrente ha dedotto violazioni di legge e vizi processuali per l'erronea considerazione del giudicato e per l'omessa decisione su tutte le questioni proposte.

  • art. 295 c.p.c.

    Tra la controversia sulla rendita catastale e quella sulla liquidazione del tributo sussiste un rapporto di pregiudizialità tale da imporre la sospensione del secondo giudizio fino alla definizione con giudicato del primo.

  • d.lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2

    La rendita catastale definitiva è il parametro per la base imponibile ai fini dell'imposta immobiliare richiamata dalla Corte in via analogica e sistematica.

  • art. 13 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Il termine per chiedere il rimborso delle annualità d'imposta non dovute decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la rendita catastale, nel regime ratione temporis applicabile.

  • L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 164 e 165

    La norma ha abrogato il previgente termine triennale, ma la Corte precisa che nel caso concreto resta applicabile ratione temporis la disciplina precedente.

  • art. 295 cod. proc. civ.

    La lite sull'imposta deve essere sospesa in attesa della definizione con giudicato della controversia sulla rendita catastale, perché la seconda condiziona necessariamente la prima.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non è inammissibile per difetto di autosufficienza quando espone in modo specifico i fatti e indica chiaramente il contenuto e la collocazione degli atti rilevanti, senza che sia necessaria la trascrizione integrale di tutti i documenti richiamati.
  • La decisione sulla base imponibile di un tributo immobiliare che dipende dalla rendita catastale non può essere fondata su una sentenza sulla rendita che non sia ancora passata in giudicato.
  • La rendita catastale definitivamente stabilita dal giudice produce effetti retroattivi e diventa l'unico parametro valido per la determinazione dell'imposta relativa all'immobile.
  • Quando pende una controversia sulla rendita catastale e un'altra sulla liquidazione del tributo che ne dipende, il secondo giudizio è pregiudicato dal primo e va sospeso fino alla sua definizione con giudicato.
  • Il contribuente che abbia versato imposte in base a una rendita poi ridotta con sentenza definitiva può chiedere il rimborso delle somme non dovute nei limiti del termine applicabile al caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveGiudicato
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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