Cassazione Penale, Sentenza n. 9652/2023 del 07/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli (08/07/2021) che aveva confermato, in larga parte, la responsabilità degli imputati per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) con aggravamenti (art. 7 L. 203/1991) e contestano: omissioni e carenze motivazionali, travisamento della prova (in particolare nella valutazione delle intercettazioni e delle dichiarazioni dei collaboratori/chiamanti in correità), insufficiente valutazione dell'inattendibilità di alcuni testi collaboratori, errori nella quantificazione delle pene (contraddizioni tra motivazione e dispositivo), omissione di pronuncia sulla continuazione (art. 81 c.p.), mancato riconoscimento di circostanze attenuanti o diminuenti (art. 74, co. 6 e 7 DPR 309/1990), e, per vari ricorrenti, richiesta di riesame della qualificazione degli episodi (concorso di persone vs. associazione) e della misura della pena (art. 133 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha deciso complessivamente come segue: - Ricorsi accolti in parte e con rinvio: Costa Maria: ricorso fondato limitatamente al trattamento sanzionatorio; annullamento sul punto e rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio sulla quantificazione della diminuzione prevista dall'art. 74, co. 7 T.U. Stup. Pecoraro Flora: ricorso fondato limitatamente al trattamento sanzionatorio per incongruenze tra motivazione e dispositivo in tema di bilanciamento delle attenuanti/aggravanti; annullamento limitato al punto e rinvio per nuovo giudizio. Tranchino Enrico: ricorso fondato per omessa pronuncia della Corte d'appello sulla richiesta di applicazione della continuazione (art. 81 c.p.); annullamento limitato alla statuizione sulla continuazione e rinvio ad altra sezione della Corte d'appello. Criscuolo Tiziana: ricorso fondato per travisamento della prova e omissione di valutazione di memorie/deduzioni difensive relative all'attendibilità di alcuni chiamanti; annullamento e rinvio per nuovo giudizio. - Ricorsi dichiarati inammissibili: LUONGO Assunta, PARASCANDOLO Katia, ORONZIO Angelo, BORRIELLO Giuseppe, DI MARTINO Giovanni, LANGELLA Giuseppe, ESPOSITO Salvatore: i motivi sono stati ritenuti generici, non confrontati adeguatamente con la motivazione di merito o manifestamente infondati. - Conseguenze processuali: condanna dei ricorrenti ammessi alla declaratoria di inammissibilità al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende. È stata dichiarata l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità nei limiti indicati (art. 624 c.p.p.) per le parti non coinvolte dagli annullamenti che investono solo il trattamento sanzionatorio o questioni procedurali specifche. In sintesi: alcuni ricorsi hanno ottenuto accoglimento limitato e rinvio su punti di diritto/processuali (pena, continuazione, travisamento), mentre la maggior parte sono stati respinti/inammissibili e le condanne di merito restano in gran parte confermate.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)
Norma che disciplina l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha esaminato l'uso delle chiamate in correità e dei riscontri per accertare l'appartenenza al sodalizio, distinguendo tra responsabilità individuale e partecipazione associativa stabile
Aggravante applicata dalla Corte di merito; la Cassazione ne ha valutato la corretta esclusione o mantenimento ai fini della quantificazione della pena in casi specifici (es. Pecoraro, Costa)
art. 74, co. 6 e co. 7 d.P.R. 309/1990
Previsioni su ipotesi di 'tenuità' e sulla diminuente per collaborazione o confessione: la Corte ha richiamato la necessità di motivare l'estensione dell'applicazione e la quantificazione della riduzione della pena (in particolare per Costa Maria)
Norma sulla continuazione tra delitti; la Corte ha rilevato l'obbligo per la Corte d'appello di pronunciarsi sulla domanda di applicazione della disciplina della continuazione, annullando per omessa pronuncia quando necessario (Tranchino)
Criteri per la determinazione della pena: la Cassazione ha controllato la coerenza della motivazione sulla quantificazione, rilevando contraddizioni tra motivazione e dispositivo che giustificano annullamento limitato al trattamento sanzionatorio
Regole sul bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti: richiamata nella valutazione della congruità del giudizio di bilanciamento operato dal giudice di merito
Dispositivo processuale che consente di dichiarare l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'accertamento di responsabilità quando la Cassazione non annulla su quel punto; la Corte lo ha applicato per confermare l'irrevocabilità delle affermazioni di responsabilità non investite dagli annullamenti
art. 581 e art. 591 c.p.p. (richiami procedurali sulla forma del ricorso)
Norme richiamate implicitamente in tema di inammissibilità dei ricorsi formulati in modo generico o che riproducono pedissequamente le censure di secondo grado senza confronto puntuale con la motivazione
Massime di principio
- Per ottenere l'accoglimento in Cassazione i motivi devono essere specifici e autosufficienti: la mera ripetizione delle censure di appello o deduzioni generiche è inammissibile.
- La Corte di appello ha l'obbligo di pronunciarsi esplicitamente su richieste rilevanti sollevate in appello (es. applicazione della continuazione ex art. 81 c.p.); l'omessa pronuncia legittima cassazione limitata su quel punto.
- Contraddizioni tra la parte motiva e il dispositivo in tema di quantificazione della pena o esito del bilanciamento attenuanti/aggravanti determinano annullamento limitato al trattamento sanzionatorio e rinvio per nuovo esame.
- La valutazione delle chiamate in correità si basa sulla verifica dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca: la corte può ritenere valide dichiarazioni di più collaboratori purché esistano riscontri indipendenti e individualizzanti; divergenze secondarie non inficiano necessariamente il nucleo essenziale della narrazione.
- Il travisamento della prova è sindacabile in Cassazione se vi è un errore di interpretazione flagrante o se sia stato commesso da entrambi i giudici di merito o se la Corte d'appello ha utilizzato elementi non esaminati dal primo giudice; la censura deve essere puntuale.
- La concessione e la misura delle diminuzioni per collaborazione/confessione o per fattispecie di tenuità (art. 74 DPR 309/1990 e art. 133 c.p.) richiedono motivazione chiara e congrua: se la Corte riconosce un contributo fondamentale ma poi non motiva la misura della diminuzione, la decisione è annullabile sul punto.
- Quando la Cassazione annulla limitatamente al trattamento sanzionatorio o ad una questione procedurale, l'affermazione di responsabilità può restare irrevocabile (art. 624 c.p.p.) salvo che l'annullamento investa direttamente la fondatezza della condanna.
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