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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9652/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli (08/07/2021) che aveva confermato, in larga parte, la responsabilità degli imputati per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) con aggravamenti (art. 7 L. 203/1991) e contestano: omissioni e carenze motivazionali, travisamento della prova (in particolare nella valutazione delle intercettazioni e delle dichiarazioni dei collaboratori/chiamanti in correità), insufficiente valutazione dell'inattendibilità di alcuni testi collaboratori, errori nella quantificazione delle pene (contraddizioni tra motivazione e dispositivo), omissione di pronuncia sulla continuazione (art. 81 c.p.), mancato riconoscimento di circostanze attenuanti o diminuenti (art. 74, co. 6 e 7 DPR 309/1990), e, per vari ricorrenti, richiesta di riesame della qualificazione degli episodi (concorso di persone vs. associazione) e della misura della pena (art. 133 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha deciso complessivamente come segue: - Ricorsi accolti in parte e con rinvio: Costa Maria: ricorso fondato limitatamente al trattamento sanzionatorio; annullamento sul punto e rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio sulla quantificazione della diminuzione prevista dall'art. 74, co. 7 T.U. Stup. Pecoraro Flora: ricorso fondato limitatamente al trattamento sanzionatorio per incongruenze tra motivazione e dispositivo in tema di bilanciamento delle attenuanti/aggravanti; annullamento limitato al punto e rinvio per nuovo giudizio. Tranchino Enrico: ricorso fondato per omessa pronuncia della Corte d'appello sulla richiesta di applicazione della continuazione (art. 81 c.p.); annullamento limitato alla statuizione sulla continuazione e rinvio ad altra sezione della Corte d'appello. Criscuolo Tiziana: ricorso fondato per travisamento della prova e omissione di valutazione di memorie/deduzioni difensive relative all'attendibilità di alcuni chiamanti; annullamento e rinvio per nuovo giudizio. - Ricorsi dichiarati inammissibili: LUONGO Assunta, PARASCANDOLO Katia, ORONZIO Angelo, BORRIELLO Giuseppe, DI MARTINO Giovanni, LANGELLA Giuseppe, ESPOSITO Salvatore: i motivi sono stati ritenuti generici, non confrontati adeguatamente con la motivazione di merito o manifestamente infondati. - Conseguenze processuali: condanna dei ricorrenti ammessi alla declaratoria di inammissibilità al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende. È stata dichiarata l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità nei limiti indicati (art. 624 c.p.p.) per le parti non coinvolte dagli annullamenti che investono solo il trattamento sanzionatorio o questioni procedurali specifche. In sintesi: alcuni ricorsi hanno ottenuto accoglimento limitato e rinvio su punti di diritto/processuali (pena, continuazione, travisamento), mentre la maggior parte sono stati respinti/inammissibili e le condanne di merito restano in gran parte confermate.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)

    Norma che disciplina l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha esaminato l'uso delle chiamate in correità e dei riscontri per accertare l'appartenenza al sodalizio, distinguendo tra responsabilità individuale e partecipazione associativa stabile

  • art. 7 legge n. 203/1991

    Aggravante applicata dalla Corte di merito; la Cassazione ne ha valutato la corretta esclusione o mantenimento ai fini della quantificazione della pena in casi specifici (es. Pecoraro, Costa)

  • art. 74, co. 6 e co. 7 d.P.R. 309/1990

    Previsioni su ipotesi di 'tenuità' e sulla diminuente per collaborazione o confessione: la Corte ha richiamato la necessità di motivare l'estensione dell'applicazione e la quantificazione della riduzione della pena (in particolare per Costa Maria)

  • art. 81 c.p.

    Norma sulla continuazione tra delitti; la Corte ha rilevato l'obbligo per la Corte d'appello di pronunciarsi sulla domanda di applicazione della disciplina della continuazione, annullando per omessa pronuncia quando necessario (Tranchino)

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena: la Cassazione ha controllato la coerenza della motivazione sulla quantificazione, rilevando contraddizioni tra motivazione e dispositivo che giustificano annullamento limitato al trattamento sanzionatorio

  • art. 69 c.p.

    Regole sul bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti: richiamata nella valutazione della congruità del giudizio di bilanciamento operato dal giudice di merito

  • art. 624 c.p.p.

    Dispositivo processuale che consente di dichiarare l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'accertamento di responsabilità quando la Cassazione non annulla su quel punto; la Corte lo ha applicato per confermare l'irrevocabilità delle affermazioni di responsabilità non investite dagli annullamenti

  • art. 581 e art. 591 c.p.p. (richiami procedurali sulla forma del ricorso)

    Norme richiamate implicitamente in tema di inammissibilità dei ricorsi formulati in modo generico o che riproducono pedissequamente le censure di secondo grado senza confronto puntuale con la motivazione

Massime di principio

  • Per ottenere l'accoglimento in Cassazione i motivi devono essere specifici e autosufficienti: la mera ripetizione delle censure di appello o deduzioni generiche è inammissibile.
  • La Corte di appello ha l'obbligo di pronunciarsi esplicitamente su richieste rilevanti sollevate in appello (es. applicazione della continuazione ex art. 81 c.p.); l'omessa pronuncia legittima cassazione limitata su quel punto.
  • Contraddizioni tra la parte motiva e il dispositivo in tema di quantificazione della pena o esito del bilanciamento attenuanti/aggravanti determinano annullamento limitato al trattamento sanzionatorio e rinvio per nuovo esame.
  • La valutazione delle chiamate in correità si basa sulla verifica dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca: la corte può ritenere valide dichiarazioni di più collaboratori purché esistano riscontri indipendenti e individualizzanti; divergenze secondarie non inficiano necessariamente il nucleo essenziale della narrazione.
  • Il travisamento della prova è sindacabile in Cassazione se vi è un errore di interpretazione flagrante o se sia stato commesso da entrambi i giudici di merito o se la Corte d'appello ha utilizzato elementi non esaminati dal primo giudice; la censura deve essere puntuale.
  • La concessione e la misura delle diminuzioni per collaborazione/confessione o per fattispecie di tenuità (art. 74 DPR 309/1990 e art. 133 c.p.) richiedono motivazione chiara e congrua: se la Corte riconosce un contributo fondamentale ma poi non motiva la misura della diminuzione, la decisione è annullabile sul punto.
  • Quando la Cassazione annulla limitatamente al trattamento sanzionatorio o ad una questione procedurale, l'affermazione di responsabilità può restare irrevocabile (art. 624 c.p.p.) salvo che l'annullamento investa direttamente la fondatezza della condanna.

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