Cassazione Civile, Ordinanza n. 10544/2024 del 18/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso da una società creditrice, ai sensi dell'art. 599 c.p.c., per ottenere la divisione di immobili compresi nel compendio ereditario del padre del debitore esecutato, beni pignorati in capo a quest'ultimo. Il Tribunale aveva ritenuto che il debitore avesse tacitamente accettato l'eredità paterna e aveva disposto la divisione mediante vendita, ritenendo i beni non comodamente divisibili. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, valorizzando sia il possesso dei beni e alcuni documenti, sia soprattutto il comportamento processuale del debitore che, costituendosi in primo grado, aveva aderito espressamente alla domanda di divisione giudiziale chiedendo solo l'integrazione del contraddittorio nei confronti di altri chiamati. Con il ricorso per cassazione il debitore ha dedotto quattro motivi: (1) violazione degli artt. 476 e 485 c.c. e degli artt. 167 e 183 c.p.c., sostenendo che non vi fossero atti univoci di accettazione tacita e che la Corte d'appello avesse erroneamente interpretato la comparsa di risposta e ignorato che egli aveva successivamente negato l'accettazione; ha inoltre contestato la rilevanza della denuncia di successione e della voltura catastale; (2) violazione dell'art. 2697 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, per asserita mancanza di prova della qualità di erede; (3) violazione degli artt. 2740, 476 e 485 c.c. e omessa pronuncia sull'eccezione di improcedibilità del pignoramento e della domanda di divisione, assumendo che egli non fosse proprietario dei beni pignorati; (4) violazione degli artt. 91 c.p.c. e 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, per censura della condanna alle spese e del raddoppio del contributo unificato, invocando la compensazione per la complessità della materia e la natura presuntiva della decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il primo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva fondato la decisione sull'interpretazione della comparsa di costituzione e risposta, dalla quale risultava l'adesione alla domanda di divisione; il ricorrente, per contestare tale ricostruzione, avrebbe dovuto riportare il contenuto dell'atto in modo specifico, mentre si era limitato a deduzioni non idonee a scardinare la ratio decidendi. La Corte ha inoltre ribadito che l'assunzione in giudizio della qualità di erede, senza contestare la titolarità passiva, può integrare accettazione tacita, e che anche la voltura catastale può rilevare come atto avente effetti civili e fiscali, idoneo a fondare l'accettazione tacita se valutato unitamente agli altri elementi. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti, poiché l'accertamento sull'accettazione tacita rendeva irrilevanti le ulteriori contestazioni sulla mancata prova della qualità di erede e sull'improcedibilità del pignoramento. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato: la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non richiede specifica motivazione sul mancato esercizio; inoltre, il raddoppio del contributo unificato consegue oggettivamente al rigetto del ricorso, indipendentemente dalla regolazione delle spese. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione è stata adottata, perché le controparti sono rimaste intimate. È stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma posta a base dell'azione di divisione del bene pignorato compreso in una comunione ereditaria; non viene qui interpretata in modo autonomo, ma solo richiamata come fondamento del giudizio originario.
l'accettazione tacita di eredità si configura quando il chiamato compie un atto incompatibile con la volontà di rinunciare e non altrimenti giustificabile se non in qualità di erede, come l'adesione processuale alla divisione giudiziale.
richiamato dal ricorrente, ma la Corte non ne sviluppa una specifica interpretazione autonoma, limitandosi a ricondurre la fattispecie all'accettazione tacita di eredità.
richiamato nel motivo di ricorso per contestare la portata delle difese svolte in comparsa; non è oggetto di autonoma statuizione della Corte.
richiamato dal ricorrente per sostenere la possibilità di precisare/modificare la difesa prima della scadenza del termine; la Corte reputa tale profilo irrilevante, poiché l'accettazione tacita era già maturata con la comparsa di risposta.
richiamato per dedurre il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del creditore procedente, ma la censura è assorbita dall'accertamento già consolidato dell'accettazione tacita.
richiamato in relazione all'efficacia del pignoramento sui beni; la Corte non affronta autonomamente il profilo, ritenendolo assorbito.
la condanna alle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione per il solo fatto che non sia stata disposta compensazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
il raddoppio del contributo unificato dipende oggettivamente dal rigetto o dall'inammissibilità del gravame, non dalla regolazione delle spese.
Massime di principio
- L'accettazione tacita dell'eredità può desumersi da un atto processuale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciare, come l'adesione espressa alla domanda di divisione ereditaria senza contestare la propria qualità di erede o la titolarità passiva della pretesa.
- Nel giudizio di cassazione, la censura che deduce l'erronea interpretazione di un atto processuale deve riportarne e confrontarne specificamente il contenuto con la ratio decidendi della sentenza impugnata; non è sufficiente evocare singoli frammenti dell'atto se la decisione si fonda sull'adesione complessiva alla domanda.
- La voltura catastale, a differenza della mera denuncia di successione, può assumere rilievo ai fini dell'accettazione tacita di eredità quando presenti anche effetti civili, essendo idonea a concorrere alla prova di comportamenti incompatibili con la rinuncia.
- Quando un motivo di ricorso è respinto per l'accertamento di un presupposto dirimente, le ulteriori censure che presuppongono l'assenza di quel presupposto restano assorbite.
- La compensazione delle spese processuali è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e la mancata compensazione non richiede una motivazione specifica; il raddoppio del contributo unificato discende oggettivamente dall'esito sfavorevole dell'impugnazione.
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